IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 sopracitato, con il quale sono state recepite le disposizioni di cui al decreto ministeriale suddetto; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 47.684 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048; Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd., Goldman Sachs Int. Bank, HSBC France e Unicredit S.p.A., al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo; Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' alla «Offering Circular» del 7 giugno 2017; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonche' del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche: importo: 6.500 milioni di euro; decorrenza: 1° marzo 2017; scadenza: 1° marzo 2048; tasso di interesse: 3,45% annuo, pagabile in due semestralita', il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito; data di regolamento: 14 giugno 2017; dietimi d'interesse: 105 giorni; prezzo di emissione: 98,956; rimborso: alla pari; commissione di collocamento: 0,25% dell'importo nominale dell'emissione. Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, la presente emissione e' soggetta alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (allegato A).