LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23  novembre
1998 sulla raccolta delle informazioni  statistiche  da  parte  della
Banca  Centrale  Europea  (BCE)   e,   in   particolare,   l'art.   1
(definizioni), l'art. 2 comma 1 ai sensi del quale le banche centrali
nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche
per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti
del  SEBC,  l'art.  2  comma  2,  relativo  all'individuazione  degli
«operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione nonche'  l'art.  7
relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di  inadempimento  agli
obblighi derivanti  dai  regolamenti  della  BCE  che  definiscono  e
impongono obblighi di segnalazioni statistiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale Europea
del 18 ottobre 2013 riguardante  le  statistiche  sulle  attivita'  e
passivita' delle societa' veicolo finanziarie coinvolte in operazioni
di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40) (1) e, in particolare: 
    l'art. 1, paragrafo 1 e  l'art.  2,  in  base  ai  quali  vengono
definiti  i  criteri  per  l'individuazione  delle  societa'  veicolo
sottoposte agli obblighi segnaletici; 
    l'art. 1, paragrafo 2 che definisce le attivita' e i  rischi  che
possono essere oggetto  di  operazioni  di  cartolarizzazione  ed  in
particolare include tra questi i rischi assicurativi; 
    gli articoli 4, 6 e 7  in  base  ai  quali  vengono  stabiliti  i
contenuti degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo  e  viene
prevista  la  raccolta  dalle  informazioni  da  parte  delle  banche
centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le  modalita'
dalle stesse fissati; 
    le disposizioni  dell'art.  3  (sulla  tenuta  dell'elenco  delle
societa' veicolo a  fini  statistici)  che  prevedono,  tra  l'altro,
l'obbligo delle societa'  veicolo  di  informare  la  banca  centrale
nazionale competente della  propria  esistenza  entro  una  settimana
dalla data in cui la stessa ha iniziato la propria attivita'; 
  Vista la decisione della Banca Centrale  Europea  n.  10/10,  cosi'
come modificata dalla  decisione  della  Banca  Centrale  Europea  n.
50/15, che definisce l'ambito  di  applicazione  della  procedura  di
infrazione per le societa' veicolo ai fini dell'eventuale irrogazione
di sanzioni nei  casi  di  inadempimento  agli  obblighi  informativi
derivanti  dai  regolamenti  della   Banca   Centrale   Europea   che
definiscono e impongono obblighi di segnalazione statistiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca Centrale Europea
del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilita' in
titoli (BCE/2012/24) e, in particolare: 
    l'art. 1, relativo alle definizioni; 
    l'art.  2,  paragrafo  1,  riguardante   l'individuazione   degli
«operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione; 
    gli articoli  3  (paragrafi  1,  5  e  6),  5  (paragrafo  2),  6
(paragrafo 1 e 2) e 7, in base ai quali vengono stabiliti i contenuti
degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo e viene prevista la
raccolta dalle informazioni da parte delle banche centrali  nazionali
competenti entro i  termini  e  secondo  le  modalita'  dalle  stesse
fissati; 
  Visto l'indirizzo della Banca Centrale Europea  BCE/2014/15  del  4
aprile  2014  che  modifica  l'indirizzo  BCE/2007/9  relativo   alle
statistiche monetarie, delle istituzioni  e  dei  mercati  finanziari
(rifusione) e, in particolare, l'art. 20, relativo  agli  adempimenti
ai quali sono tenute le banche centrali  nazionali  e  alla  gestione
dell'elenco delle societa' veicolo dell'area  dell'euro  tenute  agli
obblighi di segnalazione; 
  Vista la legge del 30 aprile  1999,  n.  130  («Disposizioni  sulla
cartolarizzazione  dei  crediti»),   e   considerato   l'art.   1-ter
introdotto   con   il   decreto-legge   n.   91/2014   (cd.   decreto
competitivita') convertito in legge  n.  116/2014  che  estende  alle
societa' veicolo la facolta', a determinate condizioni, di  concedere
finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche
e dalle microimprese; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  13  agosto   2010,   n.   141
(«Attuazione della direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche  del  titolo  V  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori  creditizi»),  ed  in
particolare l'art. 9, comma 3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  14  dicembre  2010,  n.   218
(«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141»), ed in particolare l'art. 6, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 2009  («codice
delle assicurazioni Private» cosi'  come  modificato  a  seguito  del
comma 2 dell'art. 5, decreto legislativo del 29 febbraio 2008 n.  56)
ed in particolare  l'art.  57  bis  che  condiziona  alla  preventiva
autorizzazione dell'IVASS, l'attivita' da parte di  societa'  veicolo
specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi; 
  Visto che il regolamento del Ministero dello sviluppo economico  ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge del 23 agosto 1988, n.  400,
che dovrebbe stabilire le condizioni per l'accesso e per  l'esercizio
dell'attivita' da parte delle societa'  veicolo  specializzate  nella
cartolarizzazione  di  rischi  assicurativi,  non  e'  stato   ancora
emanato; 
  Considerato tutto quanto sopra e  ritenuto  opportuno  adeguare  il
provvedimento della Banca d'Italia del  30  settembre  2014,  recante
«Disposizioni in materia di obblighi informativi e  statistici  delle
societa'  veicolo  coinvolte  in  operazioni  di  cartolarizzazione»,
prevedendo una separata evidenza nelle segnalazioni delle  operazioni
ai sensi del citato art. 1-ter della legge n.  130/1999  in  coerenza
con il regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale Europea del
18 ottobre 2013 e provvedendo, per ragioni  di  chiarezza,  alla  sua
integrale sostituzione; 
 
                              E m a n a 
                      le seguenti disposizioni: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente provvedimento si intendono per: 
    a) «Societa' veicolo»: l'impresa con sede legale in Italia che e'
costituita conformemente al diritto nazionale o  comunitario  secondo
una delle seguenti tipologie: 
      forma legale contrattuale  dei  fondi  comuni  di  investimento
gestiti da societa' di gestione; 
      forma legale fiduciaria; 
      forma legale societaria quale societa' di capitale, pubblica  o
privata; 
      ogni altra tipologia analoga 
    e la  cui  attivita'  principale  soddisfi  entrambi  i  seguenti
criteri: 
      i) e' rivolta ad effettuare, o effettua, uno o piu'  operazioni
di cartolarizzazione ed e' isolata dal rischio  di  fallimento  o  di
ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente; 
      ii)  emette,  o   e'   rivolta   ad   emettere,   obbligazioni,
partecipazioni di fondi  di  cartolarizzazione,  altri  strumenti  di
debito e/o strumenti finanziari derivati,  e/o  possiede  o  potrebbe
possedere, in termini giuridici o  economici,  attivita'  sottostanti
l'emissione  di  obbligazioni,  di   partecipazioni   di   fondi   di
cartolarizzazione,  di  altri  titoli  di  debito  e/o  di  strumenti
finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti
sulla base di collocamenti diretti. 
  La definizione di societa' veicolo non comprende: 
    le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni  bancarie
garantite ai sensi dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999 n. 130; 
    le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definite all'art.
1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); 
    i fondi  di  investimento  (FI)  come  definiti  all'art.  1  del
regolamento (EU) n. 1073/2013 della Banca Centrale  Europea,  del  18
ottobre 2013, relativo  alle  statistiche  sulle  attivita'  e  sulle
passivita' dei fondi di investimento (BCE/2013/38); 
    le imprese di assicurazione e di  riassicurazione  come  definite
all'art. 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso  ed  esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione  (cd.  Solvency
II); 
    i gestori di fondi di investimento alternativi che  gestiscono  o
commercializzano fondi di  investimento  alternativi,  come  definiti
all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori  di  fondi  di
investimento alternativi, che rientrano nell'ambito  di  applicazione
della direttiva 2011/61/UE a norma dell'art. 2. 
    b) «Cartolarizzazione»: un'operazione o  uno  schema  in  cui  un
soggetto che e' distinto dal cedente o dall'impresa di  assicurazione
o riassicurazione ed e' creato o  serve  ai  fini  dell'operazione  o
dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati  agli
investitori, e ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze: 
      un'attivita' o un insieme di attivita', o una parte di esse, e'
trasferito a un soggetto che e' distinto dal cedente ed e'  creato  o
serve  ai  fini  dell'operazione  o  dello  schema,   attraverso   il
trasferimento  della  titolarita'  giuridica  o  effettiva  di   tali
attivita' da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione; 
      il rischio di credito  di  un'attivita'  o  di  un  insieme  di
attivita', o di parte di esse, e' trasferito, attraverso il ricorso a
derivati creditizi, garanzie  o  qualunque  meccanismo  simile,  agli
investitori negli strumenti di finanziamento emessi  da  un  soggetto
che  e'  distinto  dal  cedente  ed  e'  creato  o  serve   ai   fini
dell'operazione o dello schema; 
      i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di
assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che e'  creato
o serve ai fini dell'operazione  o  dello  schema,  di  modo  che  il
soggetto finanzi interamente tali rischi  attraverso  l'emissione  di
strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli  investitori
in detti strumenti di finanziamento siano subordinati  agli  obblighi
di riassicurazione del soggetto; 
    laddove tali strumenti di finanziamento siano  emessi,  essi  non
rappresentano obblighi di pagamento del  cedente  o  dell'impresa  di
assicurazione o riassicurazione; 
    rientrano in questa  definizione  anche  le  operazioni  definite
all'art. 1-ter della legge del 30 aprile 1999, n. 130  («Disposizioni
sulla  cartolarizzazione  dei  crediti»)  come  modificata   con   il
decreto-legge n. 91/2014 (cd. decreto competitivita')  convertito  in
legge n. 116/2014. 
    c) «Cedente» si intende chi trasferisce un'attivita' o un insieme
di attivita' e/o il rischio di credito dell'attivita' o  dell'insieme
di attivita' alla struttura della cartolarizzazione. 
    d)  «Elenco  delle  societa'  veicolo»:  l'elenco  relativo  alle
societa' veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari. 
    e)  «Manuale  applicativo  per  le  segnalazioni  delle  Societa'
Veicolo»   («Manuale»):   il   documento,   allegato   al    presente
provvedimento di cui costituisce  parte  integrante,  contenente  gli
schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi  criteri
di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati. 

(1) Il regolamento sostituisce integralmente il regolamento  (CE)  n.
    24/2009  della  Banca  Centrale  Europea  del  19  dicembre  2008
    (BCE/2008/30) di pari oggetto.