IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e s.m.i. concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000; Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto n. 61413 e s.m.i. che individua, in ciascuna filiera produttiva, la categoria dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti, alla data di emanazione del citato decreto, a denominazione di origine protetta ovvero a indicazione geografica protetta; Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e s.m.i. concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000; Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto n. 61414 e s.m.i. che individua, all'interno delle elencate filiere produttive, le corrispondenti categorie produttive; Visto il regolamento (UE) n. 969 del 2 ottobre 2013 della commissione con il quale e' stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pasta di Gragnano» nella classe «pasta alimentare»; Visto il regolamento (UE) n. 1130 del 7 novembre 2013 della commissione con il quale e' stata registrata l'indicazione geografica protetta «Maccheroncini di Campofilone» nella classe «pasta alimentare»; Visto il regolamento (UE) n. 164 del 28 gennaio 2016 della commissione con il quale e' stata registrata l'indicazione geografica protetta «Cappellacci di zucca ferraresi» nella classe «pasta alimentare»; Visto il regolamento (UE) n. 1729 del 22 settembre 2016 della commissione con il quale e' stata registrata l'indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra» nella classe «pasta alimentare»; Visto il regolamento (UE) n. 1730 del 22 settembre 2016 della commissione con il quale e' stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina» nella classe «pasta alimentare»; Considerato che le IGP sopra menzionate sono state registrate nella classe «pasta alimentare» non prevista nei decreti del 12 aprile 2000 e s.m.i. n. 61413 e n. 61414; Ritenuto pertanto di dover integrare i predetti decreti del 12 aprile 2000 e s.m.i. con l'inserimento della filiera «pasta alimentare» e con l'individuazione delle categorie della filiera «pasta alimentare»; Ritenuto inoltre necessario individuare la categoria «produttori ed utilizzatori» che, all'interno della filiera «pasta alimentare», assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della IGP; Decreta: Art. 1 1. L'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 n. 61413 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e' integrato con la seguente categoria dei «produttori ed utilizzatori»: p) pastificio, nella filiera «pasta alimentare».