IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e s.m.i.  concernente  le
disposizioni generali relative ai requisiti di  rappresentativita'  e
l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli  organi  sociali
dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette  (DOP)
e delle indicazioni  geografiche  protette  (IGP),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  97  del  27  aprile
2000; 
  Visto in particolare l'art. 4  del  predetto  decreto  n.  61413  e
s.m.i. che individua, in ciascuna filiera  produttiva,  la  categoria
dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani  riconosciuti,
alla data di  emanazione  del  citato  decreto,  a  denominazione  di
origine protetta ovvero a indicazione geografica protetta; 
  Visto il decreto 12 aprile 2000,  n.  61414  e  s.m.i.  concernente
l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli  organi  sociali
dei consorzi di tutela delle  denominazioni  di  origine  protette  e
delle indicazioni geografiche  protette,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000; 
  Visto in particolare l'art. 2  del  predetto  decreto  n.  61414  e
s.m.i. che individua, all'interno delle elencate filiere  produttive,
le corrispondenti categorie produttive; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.  969  del  2  ottobre  2013  della
commissione con il quale e' stata registrata l'indicazione geografica
protetta «Pasta di Gragnano» nella classe «pasta alimentare»; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  1130  del  7  novembre  2013  della
commissione con il quale e' stata registrata l'indicazione geografica
protetta  «Maccheroncini  di   Campofilone»   nella   classe   «pasta
alimentare»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  164  del  28  gennaio  2016  della
commissione con il quale e' stata registrata l'indicazione geografica
protetta  «Cappellacci  di  zucca  ferraresi»  nella  classe   «pasta
alimentare»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  1729  del  22  settembre  2016  della
commissione con il quale e' stata registrata l'indicazione geografica
protetta «Culurgionis d'Ogliastra» nella classe «pasta alimentare»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  1730  del  22  settembre  2016  della
commissione con il quale e' stata registrata l'indicazione geografica
protetta  «Pizzoccheri  della   Valtellina»   nella   classe   «pasta
alimentare»; 
  Considerato che le IGP sopra menzionate sono state registrate nella
classe «pasta alimentare» non prevista nei decreti del 12 aprile 2000
e s.m.i. n. 61413 e n. 61414; 
  Ritenuto pertanto di dover integrare  i  predetti  decreti  del  12
aprile  2000  e  s.m.i.  con  l'inserimento  della   filiera   «pasta
alimentare» e con  l'individuazione  delle  categorie  della  filiera
«pasta alimentare»; 
  Ritenuto inoltre necessario individuare la categoria «produttori ed
utilizzatori» che,  all'interno  della  filiera  «pasta  alimentare»,
assume  un  ruolo  insostituibile  nel  conferire  al   prodotto   le
caratteristiche peculiari della IGP; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'art.  4  del  decreto  12  aprile  2000  n.   61413   recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine  protette  (DOP)  e
delle indicazioni geografiche protette (IGP),  e'  integrato  con  la
seguente categoria dei «produttori ed utilizzatori»: 
    p) pastificio, nella filiera «pasta alimentare».