IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la decisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunita' europee, il relativo allegato concernente la struttura dei livelli di formazione e, in particolare, il livello di formazione 3 il quale prevede che per l'accesso e' necessaria l'istruzione obbligatoria e/o formazione tecnica complementare o formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 121 che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le norme, le modalita' di effettuazione nonche' i contenuti dei corsi di qualificazione iniziale per l'abilitazione del personale da adibire alle funzioni di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e, in particolare, l'art. 332 concernente le competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. (ora Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in materia di esami di idoneita' per il conseguimento della patente di guida e la connessa tabella IV 1; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, e, in particolare, l'allegato IV concernente disposizioni per gli esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida che, al punto 2.1, lettera d), richiama la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunita' europee prevista dalla richiamata decisione 85/368/CEE del Consiglio del 15 luglio 1985; Ritenuto che i programmi di qualificazione iniziale per gli esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida debbano conformarsi a quanto previsto dal citato allegato alla decisione 85/368/CEE per il livello 3; Considerata la necessita' di emanare disposizioni per l'abilitazione del personale esaminatore del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale conformi a quanto stabilito dal citato allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59; Decreta: Art. 1 Corsi di qualificazione iniziale per esaminatori 1. Il corso comune di qualificazione iniziale per svolgere attivita' di esaminatore per il conseguimento della patente di guida o degli altri titoli abilitativi alla guida di veicoli a motore, il cui programma e' stabilito all'allegato I al presente decreto che ne e' parte integrante, puo' essere frequentato da dipendenti del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appartenenti alle qualifiche previste dalla tabella IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbiano compiuto almeno il ventitreesimo anno di eta', che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti nella medesima tabella e che siano titolati almeno della patente di categoria B conseguita da non meno di tre anni. 2. I funzionari che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 2, svolgono le funzioni di esaminatore per il conseguimento delle categorie di patenti individuate agli articoli 3, 4 e 5. 3. E' consentito frequentare piu' corsi e sostenere, in un'unica seduta d'esame, la prova per il conseguimento delle abilitazioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5. In tal caso il candidato deve sostenere, in via prioritaria, la prova per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi dell'art. 2 e, in caso di esito positivo, sostenere la prova per il conseguimento anche delle altre abilitazioni.