IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la decisione 85/368/CEE del Consiglio  del  16  luglio  1985,
relativa  alla  corrispondenza   delle   qualifiche   di   formazione
professionale tra  gli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee,  il
relativo allegato concernente la struttura dei livelli di  formazione
e, in particolare, il livello di formazione 3 il  quale  prevede  che
per l'accesso e' necessaria l'istruzione obbligatoria e/o  formazione
tecnica complementare o formazione tecnica  scolastica  o  altra,  di
livello secondario; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 121 che  stabilisce  che  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con  proprio  decreto,
determina le norme, le modalita' di effettuazione nonche' i contenuti
dei corsi di qualificazione iniziale per l'abilitazione del personale
da adibire alle funzioni di esaminatore per  il  conseguimento  delle
patenti di guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, e, in particolare, l'art. 332 concernente le  competenze  dei
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. (ora  Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il  personale
del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti)  in  materia  di
esami di idoneita' per il conseguimento della patente di guida  e  la
connessa tabella IV 1; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  e  successive
modificazioni,  e,  in   particolare,   l'allegato   IV   concernente
disposizioni per gli esaminatori per il conseguimento  delle  patenti
di guida che, al punto 2.1, lettera d),  richiama  la  corrispondenza
delle qualifiche di formazione professionale  tra  gli  Stati  membri
delle  Comunita'  europee   prevista   dalla   richiamata   decisione
85/368/CEE del Consiglio del 15 luglio 1985; 
  Ritenuto  che  i  programmi  di  qualificazione  iniziale  per  gli
esaminatori per il  conseguimento  delle  patenti  di  guida  debbano
conformarsi a quanto previsto  dal  citato  allegato  alla  decisione
85/368/CEE per il livello 3; 
  Considerata   la   necessita'   di   emanare    disposizioni    per
l'abilitazione del  personale  esaminatore  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la  navigazione,  gli  affari  generali  ed  il  personale
conformi a quanto  stabilito  dal  citato  allegato  IV  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Corsi di qualificazione iniziale per esaminatori 
 
  1.  Il  corso  comune  di  qualificazione  iniziale  per   svolgere
attivita' di esaminatore per il conseguimento della patente di  guida
o degli altri titoli abilitativi alla guida di veicoli a  motore,  il
cui programma e' stabilito all'allegato I al presente decreto che  ne
e' parte  integrante,  puo'  essere  frequentato  da  dipendenti  del
Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti
appartenenti alle qualifiche previste dalla tabella IV.1 del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbiano
compiuto almeno il ventitreesimo anno di eta', che siano in  possesso
di uno dei titoli di studio previsti nella  medesima  tabella  e  che
siano titolati almeno della patente di categoria B conseguita da  non
meno di tre anni. 
  2. I  funzionari  che  hanno  conseguito  l'abilitazione  ai  sensi
dell'art. 2, svolgono le funzioni di esaminatore per il conseguimento
delle categorie di patenti individuate agli articoli 3, 4 e 5. 
  3. E' consentito frequentare piu' corsi e  sostenere,  in  un'unica
seduta d'esame, la prova per il conseguimento delle  abilitazioni  di
cui agli articoli 2, 3,  4  e  5.  In  tal  caso  il  candidato  deve
sostenere,  in  via  prioritaria,  la  prova  per  il   conseguimento
dell'abilitazione ai sensi dell'art. 2 e, in caso di esito  positivo,
sostenere  la  prova  per  il   conseguimento   anche   delle   altre
abilitazioni.