IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  15,  comma  3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con  il  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e  sue  successive  modificazioni,
(comma cosi' modificato dall'art. 12 comma 1, decreto-legge  6  marzo
2014, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  maggio
2014, n. 68), che testualmente  prevede:  «Al  fine  di  favorire  la
fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga,
per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti  ai
singoli comuni che si fondono»; 
  Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
come inserito dall'art. 1, comma  18,  lettera  a),  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  che  testualmente  recita:  «A   decorrere
dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore  degli  enti  di
cui al comma 1 e' commisurato  al  40  per  cento  dei  trasferimenti
erariali attribuiti per l'anno 2010, nel  limite  degli  stanziamenti
finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di
euro  per  ciascun  beneficiario.   Con   decreto   di   natura   non
regolamentare  del  Ministro  dell'interno,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le  modalita'  di
riparto  del  contributo,  prevedendo  che  in  caso  di   fabbisogno
eccedente  le  disponibilita'  sia  data  priorita'  alle  fusioni  o
incorporazioni  aventi  maggiori  anzianita'  e  che   le   eventuali
disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai  sensi
del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in  base
alla popolazione e al numero dei comuni originari»; 
  Visto l'art. 1, comma 447, della legge 11 dicembre 2016 n. 232  che
stabilisce:  «All'art.  20,   comma   1-bis,   primo   periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "commisurato al 40
per cento dei trasferimenti erariali  attribuiti  per  l'anno  2010,"
sono inserite le seguenti: "elevato  al  50  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2017"»; 
  Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art.  20  del
decreto-legge n. 95 del 2012, dispone, ad  eccezione  di  quanto  per
esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione  si
applicano tutte le norme previste dal citato art. 15,  comma  3,  del
piu' volte richiamato TUEL; 
  Considerato che il  comma  3,  del  medesimo  art.  20,  modificato
dall'art. 1, comma 18, lettera b) della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e
1-bis si applicano per le fusioni di  comuni  realizzate  negli  anni
2012 e successivi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 aprile  2016  con
il  quale  sono  state  definite,  a  decorrere  dall'anno  2016,  le
modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei
comuni; 
  Ritenuta, altresi', la necessita', ai fine  di  dare  certezza  dei
trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che  originano
da fusione,  di  dover  fissare  un  termine  per  le  richieste  del
contributo  in  argomento,  che  se  prodotte  durante  tutto  l'arco
dell'anno   comporterebbero,   ad   ogni    nuova    richiesta,    la
rideterminazione, in riduzione, delle somme  riconosciute  agli  enti
interessati, con eventuali recuperi dei contributi  gia'  attribuiti,
privando di certezze i bilanci dei comuni che originano da fusioni  o
incorporazioni; 
  Visto, altresi', il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge
n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a  decorrere  dall'esercizio
2013, sono soppresse le disposizioni del  regolamento  approvato  con
decreto del Ministro  dell'interno  del  1°settembre  2000,  n.  318,
attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali  assegnati  per  il
finanziamento delle procedure di fusione  tra  comuni  e  l'esercizio
associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni  di
cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20; 
  Considerato che agli enti locali appartenenti  ai  territori  delle
regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  agli
enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e  Bolzano,
non viene attribuito il contributo di  cui  al  presente  decreto  in
quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina  per
l'attribuzione dei trasferimenti agli enti  locali  o  anche  per  il
finanziamento delle citate province autonome; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 15 giugno 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Finalita' del provvedimento 
 
  1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2017,
le modalita', i criteri ed i termini per il riparto e  l'attribuzione
dei contributi spettanti ai comuni facenti  parte  delle  fusioni  di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.