LA CORTE DEI CONTI Sezione delle autonomie Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL); Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8; Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006); Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale; Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione; Visto l'art. 1, comma 454 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha disposto il differimento al 28 febbraio 2017 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2017 per gli enti locali; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto mille proroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, concernente l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 31 marzo 2017; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 30 marzo 2017 con il quale per le citta' metropolitane e per le province il termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2017; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»; Vista la propria deliberazione n. 4/2015/INPR, con cui sono state dettate «Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilita' delle regioni e degli enti locali»; Vista, la propria deliberazione n. 31/2015/INPR, con cui sono state integrate le linee guida enti locali, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 (approvate con deliberazione n. 13/2015/INPR), in ordine all'utilizzo della cassa vincolata per temporanee esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL; Vista la propria deliberazione n. 32/2015/INPR, recante «Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilita' armonizzata»; Vista la propria deliberazione n. 9/2016/INPR, recante «Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilita' armonizzata negli enti territoriali»; Vista l'esigenza di fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019; Vista la nota n. 1234 del 7 giugno 2017, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la sezione delle autonomie per l'adunanza del 13 giugno 2017; Uditi i relatori, consiglieri Rinieri Ferone, Adelisa Corsetti, Elena Brandolini e primo referendario Valeria Franchi; Premesso: Per l'esercizio 2017, nell'ottica di un progressivo e graduale avvicinamento al percorso fisiologico tracciato dalla legge per la programmazione finanziaria, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione fissato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento (art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000-TUEL), e' stato differito per gli enti locali, inizialmente al 28 febbraio 2017 (art. 1, comma 454, legge n. 232/2016) e, successivamente, prorogato al 31 marzo per i comuni (art. 5, comma 11, decreto-legge n. 244/2016), ed al 30 giugno per province e citta' metropolitane (decreto ministeriale 30 marzo 2017). Il termine fissato per la deliberazione dei bilanci si coniuga con quello stabilito dal decreto 12 maggio 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze (in attuazione dell'art. 4, commi 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), che prevede l'inoltro alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro trenta giorni dall'approvazione, del bilancio di previsione (cosi' come del rendiconto e del bilancio consolidato) compresi i dati disaggregati per voce del piano dei conti integrato. Il mancato rispetto di tale termine, fermi restando gli interventi surrogatori sugli organi previsti dal TUEL ove ne ricorrano i presupposti, viene sanzionato con il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e di stipula di contratti di servizio fino all'avvenuto adempimento (art. 9, comma 1-quinquies, decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160). E' da dire che lo spostamento in avanti dei termini - oltre a presentare taluni profili di non coerenza con la riforma dei sistemi contabili che ha disegnato un unico organico ciclo di bilancio che lega la fase della programmazione a quella della gestione e della rendicontazione - rende piu' difficoltoso l'esercizio delle funzioni di controllo interno ed esterno delle gestioni relativamente alle quali, per la fase di previsione dei bilanci, non sono agevolmente individuabili aree di riscontro dell'attivita' amministrativa strutturate su dati stabili e significativi nella prospettiva della programmazione annuale e triennale. Si da' atto che, alla base della prassi del differimento del termine di deliberazione dei bilanci, c'e' la persistenza di margini di incertezza del quadro di riferimento normativo per l'impostazione dei bilanci medesimi, soprattutto delle risorse finanziarie disponibili e del loro impiego. Un'incertezza che, invero, non si riflette solo sulla fase della programmazione finanziaria, ma anche su quella di gestione dei bilanci deliberati; e cio' per effetto di disposizioni che, oramai da alcuni anni, intervengono in corso d'esercizio a modificare le regole della gestione ed i relativi assetti, come avvenuto, anche nel 2017, con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». Corposo provvedimento quest'ultimo che, per quel che riguarda gli enti locali, incide su importanti aspetti della gestione finanziaria. In particolare: per le citta' metropolitane e per le province, oltre a reiterare disposizioni derogatorie alle ordinarie regole della programmazione finanziaria introdotte gia' dall'esercizio 2015 (annualita' del bilancio di previsione, applicazione di quote libere e destinate del risultato di amministrazione al bilancio di previsione per il mantenimento degli equilibri, lo svincolo delle risorse trasferite dalle regioni per il mantenimento dell'equilibrio corrente ed altre), ha previsto ulteriori risorse da destinare all'esercizio delle funzioni fondamentali ed a specifiche attivita' delle province, come la manutenzione straordinaria della rete viaria, il tutto a ridosso del termine ultimo per la deliberazione dei bilanci di previsione, fissato, come si e' ricordato, al 30 giugno 2017. Cosi' come sul piano degli investimenti ha stanziato risorse per il 2017 - oltre che per gli esercizi fino al 2020 - per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica. Non sfugge che l'impiego di tali risorse, di cui gli enti avranno certezza giuridica solo ad avvenuta conversione del decreto-legge, secondo i nuovi canoni della contabilita' che obbliga alla registrazione degli impegni solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, presenta piu' che potenziali criticita' per quelle spese che possono essere attivate solo all'esito di procedure di gara. Anche per i comuni il decreto-legge n. 50/2017 incide sugli assetti gia' in esercizio della programmazione finanziaria e sugli equilibri costruiti in base ad essa, in particolare sulle misure introdotte in materia di spesa degli enti locali mediante deroghe ai tetti alle assunzioni a tempo determinato o con la diversa e piu' ampia misura del «turn over» (art. 22 del decreto-legge) creando, cosi', maggiori spazi di spesa, il tutto a meta' circa dell'esercizio in corso e con impatto, come gia' accennato, sul mantenimento degli equilibri costruiti in sede di deliberazione del bilancio. In sostanza molti enti si troveranno nella necessita' di operare variazioni di bilancio che dovranno trovare riscontro nel prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui all'art. 1, comma 466 della legge n. 232/2016 adeguando, naturalmente, le previsioni di cassa autorizzatorie e, ove necessario, anche quelle concernenti la competenza sugli esercizi successivi a quello di riferimento. Cio' rende quanto mai necessario che gli enti commisurino le reali condizioni di equilibrio con la sostenibilita' per la parte residua dell'esercizio delle misure di ampliamento della spesa. E' da tener presente che le funzioni di controllo esercitate dalle sezioni regionali della Corte dei conti sulla sana gestione finanziaria di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 sono ora interessate da una revisione dell'attuale sistema di acquisizione delle informazioni contabili. Il nuovo sistema di acquisizione dei documenti di bilancio degli enti territoriali introdotto dal gia' richiamato art. 4, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 118/2011, nel suo corretto funzionamento a regime, rendera' disponibile la totalita' delle informazioni relative alla rappresentazione contabile dei fatti di gestione di tutti gli enti tenuti all'obbligo di trasmissione dei dati alla BDAP. Il corretto funzionamento dipende, innanzitutto, dalla completa costruzione della rete informativa che richiede la necessaria registrazione dei contatti istituzionali destinati ad alimentare la banca dati; non meno importante si appalesa la necessita' di rafforzare gli strumenti organizzativi e stimolare i supporti operativi (aziende di software, consulenti contabili) per rendere attuabile e concreta la contabilita' a «doppio binario»: finanziaria con funzione autorizzatoria ed economico-patrimoniale con funzione conoscitiva. In tale rinnovato contesto, gli organi di revisione dei vari enti sono chiamati, in particolare, a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati gravanti sui medesimi enti e ad assicurare l'attendibilita' dei dati ed attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP e in altre banche dati (vedi banca dati partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili dell'ente. Considerato: L'armonizzazione contabile costituisce senz'altro un presidio essenziale ad un efficace coordinamento della finanza pubblica ed e' stata costruita, nella sua disciplina formale e sostanziale, secondo un criterio logico che consente di cogliere gli aspetti di congruenza delle gestioni degli enti. E' stato gia' osservato da questa sezione nei precedenti atti di indirizzo (n. 4/2015/INPR; n. 32/2015/INPR; n. 9/2016/INPR) che si tratta di operazione complessa e che per gli operatori ha creato situazioni di criticita' che ne frenano le potenzialita'. Volendo tratteggiare solo per sommi capi le aree applicative nelle quali si sono colti tali segni, vale considerare che il ritorno dopo circa 20 anni della previsione di cassa finalizzata ad una migliore programmazione dei flussi, ha comportato la necessita' di piu' frequente ricorso alle variazioni di bilancio e alle connesse relazioni informatiche con i tesorieri; non meno oneroso si e' rilevato il rispetto della disciplina delle variazioni di bilancio contenuta nel novellato art. 175 del TUEL che contempla una variegata articolazione delle competenze per l'adozione di tali atti che va dagli organi consiliari ai responsabili dei servizi. Elementi di complessita' si registrano anche nella tenuta della contabilita' finalizzata alla determinazione, a fine esercizio, del risultato di amministrazione che, per l'aspetto relativo all'eventuale avanzo, impone un'analisi della sua composizione che ne rende difficile la lettura e complica la sua programmazione ed il suo utilizzo nonostante i correttivi dell'ultima legge di bilancio. Cosi' come impegnativo, per la complessita' gestionale, si presenta l'istituto del Fondo pluriennale vincolato, la cui importante funzione di legare temporalmente l'acquisizione delle risorse all'utilizzo delle stesse viene realizzata solo con puntuale osservanza delle specifiche regole. In proposito una certa problematicita' e' stata osservata nel tracciamento finanziario delle spese di investimento pluriennali per effetto, nei casi in cui si verifica, del ripetuto transito dello stesso investimento nell'avanzo vincolato, la sua successiva applicazione o l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, tematica alla quale fara' da moltiplicatore il rilancio degli investimenti. Non diversamente accade per la, giustamente attenta e scrupolosa, tenuta della contabilita' per l'utilizzo degli incassi vincolati e degli anticipi di tesoreria e del loro rispettivo reintegro. Peraltro non puo' trascurarsi di considerare che detta riforma e' approdata negli uffici degli enti interessati in concomitanza con altre impegnative riforme sia sul piano delle gestioni - si pensi al nuovo pareggio di bilancio - sia sul piano ordinamentale-organizzativo: obbligo della fatturazione elettronica, scissione contabile dell'IVA, obblighi di trasparenza ANAC, attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), riforma delle partecipate e del codice degli appalti e rispetto degli adempimenti connessi alla costruzione dei fabbisogni standard. Il 2017 costituisce, quindi, anche essenziale momento di verifica della maggiore assimilazione e, ove necessario, «correzione» delle distorsioni che non sono mancate nel dare attuazione alla - molto complessa - «architettura» dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio. Una complessita' della quale puo' essere considerata sintomatica anche la difficolta' registrata in una larga fascia di enti, di adeguata attuazione della nuova contabilita' economico-patrimoniale. Per le esposte ragioni, sottolineando ancora una volta l'importanza del processo di armonizzazione contabile in atto, si ritiene di accompagnare l'azione degli enti anche per l'esercizio 2017, fornendo utili indicazioni di principio ed operative su alcuni profili di particolare rilievo, anche al fine di migliorare l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia. La Corte, in questa sede, ribadisce l'esigenza che si proceda nel percorso intrapreso per migliorare la qualita' dei conti degli enti territoriali, che costituiscono una componente primaria del conto della pubblica amministrazione. A differenza di quanto avvenuto per l'esercizio 2016, per le ragioni gia' precisate, questa delibera non e' accompagnata dal questionario. Delibera di adottare le unite linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le presenti linee di indirizzo riguardano, le citta' metropolitane, le province ed i comuni, anche operanti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nei limiti della compatibilita' con gli specifici ordinamenti. Dispone: Che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le pertinenti valutazioni, al Ministro dell'interno e al Ministro dell'economia e delle finanze. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 13 giugno 2017. Il Presidente: De Girolamo I relatori: Ferone - Corsetti - Brandolini - Franchi Depositata in segreteria il 23 giugno 2017 Il dirigente: Prozzo