LA CORTE DEI CONTI 
                       Sezione delle autonomie 
 
  Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali   e
successive modificazioni (TUEL); 
  Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed  in  particolare  l'art.  7,
commi 7 e 8; 
  Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (finanziaria 2006); 
  Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126; 
  Vista  la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.  1  che  ha
introdotto  il  principio  del  pareggio  di  bilancio  nella   Carta
costituzionale; 
  Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 454 della legge  11  dicembre  2016,  n.  232
(legge di bilancio 2017)  che  ha  disposto  il  differimento  al  28
febbraio 2017 del termine per la deliberazione del  bilancio  annuale
di previsione 2017 per gli enti locali; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto mille
proroghe), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
2017, n. 19, concernente l'ulteriore  differimento  del  termine  per
l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali  al  31
marzo 2017; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del 30 marzo  2017  con
il quale per le citta' metropolitane e per le province il termine  e'
stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2017; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo sviluppo»; 
  Vista la propria deliberazione n. 4/2015/INPR, con cui  sono  state
dettate «Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova  contabilita'
delle regioni e degli enti locali»; 
  Vista, la propria deliberazione n. 31/2015/INPR, con cui sono state
integrate le linee guida enti locali, ai sensi dell'art. 1, commi 166
e seguenti della legge n. 266/2005 (approvate  con  deliberazione  n.
13/2015/INPR), in  ordine  all'utilizzo  della  cassa  vincolata  per
temporanee esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL; 
  Vista la propria deliberazione n. 32/2015/INPR, recante  «Linee  di
indirizzo su aspetti significativi dei bilanci  preventivi  2015  nel
contesto della contabilita' armonizzata»; 
  Vista la propria deliberazione n. 9/2016/INPR,  recante  «Linee  di
indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione
della contabilita' armonizzata negli enti territoriali»; 
  Vista  l'esigenza  di  fornire  agli  enti  utili  indicazioni   di
principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza  per
la corretta programmazione e  gestione  del  bilancio  di  previsione
2017-2019; 
  Vista la nota n. 1234 del 7 giugno 2017, con la quale il Presidente
della Corte dei conti ha convocato la  sezione  delle  autonomie  per
l'adunanza del 13 giugno 2017; 
  Uditi i relatori, consiglieri  Rinieri  Ferone,  Adelisa  Corsetti,
Elena Brandolini e primo referendario Valeria Franchi; 
 
                              Premesso: 
 
  Per l'esercizio 2017, nell'ottica  di  un  progressivo  e  graduale
avvicinamento al percorso fisiologico tracciato dalla  legge  per  la
programmazione  finanziaria,  il  termine  per   l'approvazione   del
bilancio di previsione fissato al 31  dicembre  dell'anno  precedente
all'esercizio  di  riferimento  (art.  151,  comma  1,  del   decreto
legislativo n.  267/2000-TUEL),  e'  stato  differito  per  gli  enti
locali, inizialmente al 28 febbraio 2017 (art. 1, comma 454, legge n.
232/2016) e, successivamente, prorogato al  31  marzo  per  i  comuni
(art. 5, comma 11, decreto-legge n. 244/2016), ed al  30  giugno  per
province e citta' metropolitane (decreto ministeriale 30 marzo 2017). 
  Il termine fissato per la deliberazione dei bilanci si coniuga  con
quello  stabilito  dal  decreto   12   maggio   2016   del   Ministro
dell'economia e delle finanze (in attuazione dell'art. 4, commi 6 e 7
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118),  che  prevede
l'inoltro alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche  (BDAP)  di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  entro  trenta
giorni dall'approvazione, del bilancio di previsione (cosi' come  del
rendiconto e del bilancio consolidato) compresi i  dati  disaggregati
per voce del piano dei conti integrato. Il mancato rispetto  di  tale
termine, fermi  restando  gli  interventi  surrogatori  sugli  organi
previsti dal TUEL ove ne ricorrano i  presupposti,  viene  sanzionato
con il divieto di assunzione di personale a  qualsiasi  titolo  e  di
stipula di contratti di servizio fino all'avvenuto adempimento  (art.
9,  comma  1-quinquies,  decreto-legge  24  giugno  2016,   n.   113,
convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160). 
  E' da dire che lo spostamento in  avanti  dei  termini  -  oltre  a
presentare taluni profili di non coerenza con la riforma dei  sistemi
contabili che ha disegnato un unico organico ciclo  di  bilancio  che
lega la fase della programmazione a quella  della  gestione  e  della
rendicontazione - rende piu' difficoltoso l'esercizio delle  funzioni
di controllo interno ed esterno  delle  gestioni  relativamente  alle
quali, per la fase di previsione dei bilanci,  non  sono  agevolmente
individuabili  aree  di   riscontro   dell'attivita'   amministrativa
strutturate su dati stabili e significativi nella  prospettiva  della
programmazione annuale e triennale. 
  Si da' atto che,  alla  base  della  prassi  del  differimento  del
termine di deliberazione dei bilanci, c'e' la persistenza di  margini
di incertezza del quadro di riferimento normativo per  l'impostazione
dei  bilanci  medesimi,   soprattutto   delle   risorse   finanziarie
disponibili e del loro impiego. Un'incertezza  che,  invero,  non  si
riflette solo sulla fase della programmazione finanziaria,  ma  anche
su quella di gestione dei bilanci deliberati; e cio' per  effetto  di
disposizioni che,  oramai  da  alcuni  anni,  intervengono  in  corso
d'esercizio a modificare le  regole  della  gestione  ed  i  relativi
assetti, come avvenuto, anche  nel  2017,  con  il  decreto-legge  24
aprile  2017,  n.  50,  recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti  territoriali,  ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi  sismici  e  misure  per  lo
sviluppo». 
  Corposo provvedimento quest'ultimo che, per quel che  riguarda  gli
enti locali, incide su importanti aspetti della gestione finanziaria.
In particolare: per le citta' metropolitane e per le province,  oltre
a reiterare disposizioni  derogatorie  alle  ordinarie  regole  della
programmazione  finanziaria  introdotte  gia'   dall'esercizio   2015
(annualita' del bilancio di previsione, applicazione di quote  libere
e  destinate  del  risultato  di  amministrazione  al   bilancio   di
previsione per il mantenimento degli  equilibri,  lo  svincolo  delle
risorse trasferite dalle regioni per il mantenimento  dell'equilibrio
corrente ed  altre),  ha  previsto  ulteriori  risorse  da  destinare
all'esercizio delle funzioni fondamentali ed a  specifiche  attivita'
delle province, come la manutenzione straordinaria della rete viaria,
il tutto a ridosso  del  termine  ultimo  per  la  deliberazione  dei
bilanci di previsione, fissato, come si e' ricordato,  al  30  giugno
2017. Cosi' come sul piano degli investimenti  ha  stanziato  risorse
per il 2017 - oltre che per  gli  esercizi  fino  al  2020 -  per  il
finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica. 
  Non sfugge che l'impiego di tali risorse, di cui gli  enti  avranno
certezza giuridica solo ad avvenuta  conversione  del  decreto-legge,
secondo  i  nuovi  canoni  della  contabilita'   che   obbliga   alla
registrazione  degli  impegni  solo  in  presenza   di   obbligazioni
giuridicamente perfezionate, presenta piu' che potenziali  criticita'
per quelle spese  che  possono  essere  attivate  solo  all'esito  di
procedure di gara. 
  Anche per i comuni il decreto-legge n. 50/2017 incide sugli assetti
gia' in esercizio della programmazione finanziaria e sugli  equilibri
costruiti in base ad essa, in particolare sulle misure introdotte  in
materia di spesa degli enti locali mediante  deroghe  ai  tetti  alle
assunzioni a tempo determinato o con la diversa e piu'  ampia  misura
del «turn over» (art. 22 del decreto-legge) creando, cosi',  maggiori
spazi di spesa, il tutto a meta' circa dell'esercizio in corso e  con
impatto,  come  gia'  accennato,  sul  mantenimento  degli  equilibri
costruiti in sede di deliberazione del bilancio. 
  In sostanza molti enti si troveranno nella  necessita'  di  operare
variazioni di bilancio che dovranno trovare riscontro  nel  prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo di  cui  all'art.  1,  comma  466
della legge n. 232/2016 adeguando,  naturalmente,  le  previsioni  di
cassa autorizzatorie e, ove necessario, anche quelle  concernenti  la
competenza sugli esercizi successivi a quello  di  riferimento.  Cio'
rende quanto  mai  necessario  che  gli  enti  commisurino  le  reali
condizioni di equilibrio con la sostenibilita' per la  parte  residua
dell'esercizio delle misure di ampliamento della spesa. 
  E' da tener presente che le funzioni di controllo esercitate  dalle
sezioni  regionali  della  Corte  dei  conti  sulla   sana   gestione
finanziaria di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti  della  legge  n.
266/2005 sono ora interessate da una revisione  dell'attuale  sistema
di acquisizione delle informazioni contabili. 
  Il nuovo sistema di acquisizione dei documenti  di  bilancio  degli
enti territoriali introdotto dal gia' richiamato art. 4, commi 6 e  7
del decreto legislativo n. 118/2011, nel suo corretto funzionamento a
regime, rendera' disponibile la totalita' delle informazioni relative
alla rappresentazione contabile dei fatti di gestione  di  tutti  gli
enti tenuti all'obbligo di trasmissione dei dati alla BDAP. 
  Il corretto funzionamento  dipende,  innanzitutto,  dalla  completa
costruzione  della  rete  informativa  che  richiede  la   necessaria
registrazione dei contatti istituzionali destinati ad  alimentare  la
banca  dati;  non  meno  importante  si  appalesa  la  necessita'  di
rafforzare  gli  strumenti  organizzativi  e  stimolare  i   supporti
operativi (aziende di software,  consulenti  contabili)  per  rendere
attuabile e concreta la contabilita' a «doppio binario»:  finanziaria
con funzione autorizzatoria ed  economico-patrimoniale  con  funzione
conoscitiva. 
  In tale rinnovato contesto, gli organi di revisione dei  vari  enti
sono chiamati, in particolare, a vigilare  sul  corretto  adempimento
degli obblighi di trasmissione alle banche dati gravanti sui medesimi
enti e ad  assicurare  l'attendibilita'  dei  dati  ed  attestare  le
congruenze di quelli inseriti in BDAP e in altre  banche  dati  (vedi
banca dati partecipate) con quelli presenti nei  documenti  contabili
dell'ente. 
 
                            Considerato: 
 
  L'armonizzazione  contabile  costituisce  senz'altro  un   presidio
essenziale ad un efficace coordinamento della finanza pubblica ed  e'
stata costruita, nella sua disciplina formale e sostanziale,  secondo
un criterio logico che consente di cogliere gli aspetti di congruenza
delle gestioni degli enti. 
  E' stato gia' osservato da questa sezione nei  precedenti  atti  di
indirizzo (n. 4/2015/INPR; n. 32/2015/INPR; n.  9/2016/INPR)  che  si
tratta di operazione complessa e che  per  gli  operatori  ha  creato
situazioni di criticita' che ne  frenano  le  potenzialita'.  Volendo
tratteggiare solo per sommi capi le aree applicative nelle  quali  si
sono colti tali segni, vale considerare che il ritorno dopo circa  20
anni  della  previsione  di  cassa  finalizzata   ad   una   migliore
programmazione dei  flussi,  ha  comportato  la  necessita'  di  piu'
frequente  ricorso  alle  variazioni  di  bilancio  e  alle  connesse
relazioni informatiche con  i  tesorieri;  non  meno  oneroso  si  e'
rilevato il rispetto della disciplina delle  variazioni  di  bilancio
contenuta nel novellato art. 175 del TUEL che contempla una variegata
articolazione delle competenze per l'adozione di  tali  atti  che  va
dagli organi consiliari ai  responsabili  dei  servizi.  Elementi  di
complessita' si registrano  anche  nella  tenuta  della  contabilita'
finalizzata alla determinazione, a fine esercizio, del  risultato  di
amministrazione che, per  l'aspetto  relativo  all'eventuale  avanzo,
impone un'analisi della sua composizione che ne  rende  difficile  la
lettura  e  complica  la  sua  programmazione  ed  il  suo   utilizzo
nonostante i correttivi dell'ultima legge  di  bilancio.  Cosi'  come
impegnativo, per la complessita' gestionale, si  presenta  l'istituto
del Fondo pluriennale vincolato, la cui importante funzione di legare
temporalmente l'acquisizione delle risorse all'utilizzo delle  stesse
viene  realizzata  solo  con  puntuale  osservanza  delle  specifiche
regole. In proposito una certa problematicita' e' stata osservata nel
tracciamento finanziario delle spese di investimento pluriennali  per
effetto, nei casi in cui si verifica,  del  ripetuto  transito  dello
stesso  investimento  nell'avanzo  vincolato,   la   sua   successiva
applicazione o l'utilizzo del Fondo pluriennale  vincolato,  tematica
alla quale fara' da moltiplicatore il  rilancio  degli  investimenti.
Non diversamente accade per la,  giustamente  attenta  e  scrupolosa,
tenuta della contabilita' per l'utilizzo degli  incassi  vincolati  e
degli anticipi di tesoreria e del loro rispettivo reintegro. 
  Peraltro non puo' trascurarsi di considerare che detta  riforma  e'
approdata negli uffici degli enti  interessati  in  concomitanza  con
altre impegnative riforme sia sul piano delle gestioni - si pensi  al
nuovo    pareggio     di     bilancio     -     sia     sul     piano
ordinamentale-organizzativo: obbligo della fatturazione  elettronica,
scissione  contabile  dell'IVA,   obblighi   di   trasparenza   ANAC,
attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2016,  n.  97  (riordino
della disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico,  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione delle  informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni), riforma delle  partecipate
e del codice degli appalti e rispetto degli adempimenti connessi alla
costruzione dei fabbisogni standard. 
  Il 2017 costituisce, quindi, anche essenziale momento  di  verifica
della maggiore assimilazione e, ove  necessario,  «correzione»  delle
distorsioni che non sono mancate nel  dare  attuazione  alla -  molto
complessa - «architettura» dei nuovi sistemi contabili  e  schemi  di
bilancio.  Una  complessita'  della  quale  puo'  essere  considerata
sintomatica anche la difficolta' registrata in una  larga  fascia  di
enti,   di   adeguata    attuazione    della    nuova    contabilita'
economico-patrimoniale. 
  Per le esposte ragioni, sottolineando ancora una volta l'importanza
del processo di armonizzazione  contabile  in  atto,  si  ritiene  di
accompagnare l'azione degli enti anche per l'esercizio 2017, fornendo
utili indicazioni di principio ed  operative  su  alcuni  profili  di
particolare rilievo,  anche  al  fine  di  migliorare  l'applicazione
uniforme delle disposizioni in materia. 
  La Corte, in questa sede, ribadisce l'esigenza che si  proceda  nel
percorso intrapreso per migliorare la qualita' dei conti  degli  enti
territoriali, che costituiscono una  componente  primaria  del  conto
della pubblica amministrazione. 
  A differenza di  quanto  avvenuto  per  l'esercizio  2016,  per  le
ragioni gia' precisate,  questa  delibera  non  e'  accompagnata  dal
questionario. 
 
                              Delibera 
 
di adottare le unite linee di indirizzo per la relazione dei revisori
dei conti dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sui
bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione  dell'art.  1  comma
166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  Le presenti linee di indirizzo riguardano, le citta' metropolitane,
le province ed i comuni, anche operanti nel territorio delle  regioni
a statuto speciale  e  delle  province  autonome,  nei  limiti  della
compatibilita' con gli specifici ordinamenti. 
 
                              Dispone: 
 
  Che copia della presente  deliberazione  venga  trasmessa,  per  le
pertinenti  valutazioni,  al  Ministro  dell'interno  e  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 13 giugno 2017. 
 
                                           Il Presidente: De Girolamo 
 
I relatori: Ferone - Corsetti - Brandolini - Franchi 
 
    Depositata in segreteria il 23 giugno 2017 
 
Il dirigente: Prozzo