IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale per  gli  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; 
  Visti, in particolare, gli articoli  5  e  6,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che  stabiliscono  gli  interventi
compensativi dei danni, attivabili  nelle  aree  agricole  delimitate
dalle regioni e dalle province autonome, nonche' le procedure per  la
dichiarazione di eccezionalita' degli eventi avversi e  le  modalita'
di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni  delle  risorse
finanziarie disponibili  nel  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  per
l'erogazione degli aiuti; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con legge 7
aprile 2017, n. 45 recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.», ed in
particolare l'art. 15 comma 4 e  seguenti,  ai  sensi  dei  quali  le
imprese  agricole  ubicate  nelle  Regioni  Marche,  Umbria,   Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,  Calabria,  Sicilia  e
Sardegna,  che  hanno  subito  danni  a  seguito   delle   avversita'
atmosferiche verificatesi dal 5 al 25 gennaio 2017, e che  non  hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura  dei  rischi,
possono accedere agli interventi compensativi di cui all'art.  5  del
decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., tra cui un contributo,  nel
limite di spesa complessivo di € 1.000.000, per  la  riduzione  degli
interessi maturati nell'anno 2017,  conseguenti  alla  proroga  delle
rate di credito agrario; i criteri e le modalita' per la ripartizione
delle risorse sono definiti con decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto legge n. 8/2017; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg.  n.  702/2014,
riguardante gli aiuti destinati a indennizzare  i  danni  causati  da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  102/04
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio  2015  sopracitati,  rubricata  al
n.SA.42104(2015/XA); 
  Ritenuto pertanto necessario definire i criteri e le  modalita'  di
ripartizione delle risorse avanti richiamate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A favore delle imprese  agricole  danneggiate  dalle  avversita'
atmosferiche di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5  al
25 gennaio  2017  e  riconosciute  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 15 comma
4 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45 e' previsto un contributo per la  riduzione  degli
interessi maturati nell'anno 2017,  conseguenti  alla  proroga  delle
rate delle operazioni di  credito  agrario  di  cui  all'art.  7  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. 
  2. La proroga di cui al comma 1 e' concessa per una  sola  volta  e
per non piu' di 24 mesi, fino all'erogazione degli interventi di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera b) di  cui  al  decreto  legislativo  n.
102/2004, con i privilegi previsti dalla legislazione in  materia,  e
riguarda le rate in  scadenza  a  partire  dalla  data  del  presente
decreto fino a fine 2017 o scadute e non pagate nel 2017 relative  ad
operazioni di credito agrario di esercizio e di  miglioramento  e  di
credito ordinario, concesse prima dell'entrata in vigore della  legge
n. 45/2017 citata, effettuate dalle imprese agricole di cui  all'art.
5, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004. A  fronte  del  costo
degli interessi per le rate prorogate viene  concesso  un  contributo
fino al 65% e nel limite delle disponibilita' di bilancio. 
  3. Il contributo viene calcolato sul tasso di  riferimento  per  le
operazioni di credito agrario di esercizio superiore ai  18  mesi  in
vigore al momento dell'entrata in vigore della legge 7  aprile  2017,
n. 45. 
  4. Gli aiuti di cui al presente decreto  sono  erogati  nell'ambito
del regime comunicato in esenzione alla Commissione UE  e  registrato
al n. SA.42104(2015/XA) e concorrono al raggiungimento dei  massimali
previsti dall'art. 2, commi 7 e 8  del  decreto  24  luglio  2015  n.
15.757.