IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  in
base al quale, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  la  determinazione
della rendita catastale degli  immobili  a  destinazione  speciale  e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E,
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente  connessi
che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa  stima  diretta  macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico
processo produttivo; 
  Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 208  del  2015,  il  quale
prevede che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  gli  intestatari
catastali degli immobili di cui al comma 21 possono  presentare  atti
di aggiornamento ai sensi del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro  delle  finanze   19   aprile   1994,   n.   701,   per   la
rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia'  censiti
nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21; 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
che disciplina l'Imposta municipale propria (IMU); 
  Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, che ha istituito, a decorrere dall'anno  2014,  l'Imposta  unica
comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e
di una componente riferita ai servizi, che si  articola  nel  Tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI); 
  Visto il comma 675 dell'art. 1 della  legge  n.  147  del  2013  in
virtu' del quale la base imponibile della TASI e' quella prevista per
l'applicazione dell'IMU; 
  Visto l'art. 13, comma 4, del decreto-legge  n.  201  del  2011  il
quale dispone che per la determinazione  della  base  imponibile  dei
fabbricati iscritti in catasto il  valore  e'  costituito  da  quello
ottenuto  applicando  all'ammontare  delle  rendite   risultanti   in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate
del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dallo stesso comma 4; 
  Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, per  effetto
del quale, a decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo  stanziato
e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno e  secondo  una  metodologia
adottata sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla  base  dei  dati  comunicati,
entro il 31 marzo  2017,  dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna  unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016  ai  sensi  del
comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016; 
  Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, con  la  quale  la
Provincia autonoma di Bolzano ha istituito a decorrere dall'anno 2014
l'Imposta municipale immobiliare (IMI)  in  sostituzione  dell'IMU  e
della TASI; 
  Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, con la quale la
Provincia autonoma di Trento ha istituito a decorrere dall'anno  2015
l'Imposta immobiliare semplice  (IMIS)  in  sostituzione  dell'IMU  e
della TASI; 
  Considerato che la  legge  attribuisce  competenza  in  materia  di
finanza locale alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia  Giulia
e Valle d'Aosta  nonche'  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Visto il decreto 29 settembre 2016  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno con il  quale
e' stato erogato l'acconto pari  a  un  importo  di  euro  49.951.076
ripartito  tenendo   conto   anche   dell'effettivo   minor   gettito
riscontrato con i versamenti in acconto; 
  Visto il decreto 29 dicembre  2016  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno  concernente
l'«Erogazione del saldo per il ristoro ai  comuni  della  perdita  di
gettito a seguito della rideterminazione delle rendite catastali  dei
fabbricati appartenenti a gruppi catastali D ed  E»  per  un  importo
pari  a  euro  77.319.360,23  risultante  dalla  differenza  tra   il
contributo spettante per l'anno 2016 pari  a  127.270.436,44  euro  e
l'acconto attribuito ai sensi del decreto 29 settembre  2016  pari  a
49.951.076,21; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentita la conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nella
seduta del 15 giugno 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione e corresponsione per l'anno 2017 del contributo di cui
  all'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
  1. Ai comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario  nonche'  della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna e alle Regioni  a  statuto
speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge  conferisce  competenza
in materia di finanza locale, e'  attributo,  a  decorrere  dall'anno
2017, il contributo a  titolo  di  compensazione  del  minor  gettito
dell'Imposta municipale propria (IMU) e del  Tributo  per  i  servizi
indivisibili (TASI) previsto dal comma 24 dell'art. 1 della legge  28
dicembre 2015, n. 208. 
  2. Nell'allegato A al presente decreto viene ripartito l'importo di
125.167.212,70 euro a titolo di contributo annuo dovuto, a  decorrere
dall'anno 2017, agli enti di cui al comma 1. 
  3. Nell'allegato B al presente decreto viene ripartito l'importo di
1.013.992,85 euro per i conguagli dovuti per l'anno 2016 previsti dal
comma 3 dell'art.  2  del  decreto  29  dicembre  2016  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno. 
  4. Nell'allegato  C  al  presente  decreto  e'  contenuta  la  nota
metodologica concernente la ripartizione di  cui  ai  commi  2  e  3,
adottata sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella
seduta del 15 giugno 2017.