IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplina l'Imposta municipale propria (IMU); Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI); Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in virtu' del quale la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'IMU; Visto l'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 il quale dispone che per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dallo stesso comma 4; Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, per effetto del quale, a decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo stanziato e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016; Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'Imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione dell'IMU e della TASI; Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, con la quale la Provincia autonoma di Trento ha istituito a decorrere dall'anno 2015 l'Imposta immobiliare semplice (IMIS) in sostituzione dell'IMU e della TASI; Considerato che la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto 29 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno con il quale e' stato erogato l'acconto pari a un importo di euro 49.951.076 ripartito tenendo conto anche dell'effettivo minor gettito riscontrato con i versamenti in acconto; Visto il decreto 29 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno concernente l'«Erogazione del saldo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti a gruppi catastali D ed E» per un importo pari a euro 77.319.360,23 risultante dalla differenza tra il contributo spettante per l'anno 2016 pari a 127.270.436,44 euro e l'acconto attribuito ai sensi del decreto 29 settembre 2016 pari a 49.951.076,21; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 giugno 2017; Decreta: Art. 1 Determinazione e corresponsione per l'anno 2017 del contributo di cui all'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario nonche' della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge conferisce competenza in materia di finanza locale, e' attributo, a decorrere dall'anno 2017, il contributo a titolo di compensazione del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) previsto dal comma 24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Nell'allegato A al presente decreto viene ripartito l'importo di 125.167.212,70 euro a titolo di contributo annuo dovuto, a decorrere dall'anno 2017, agli enti di cui al comma 1. 3. Nell'allegato B al presente decreto viene ripartito l'importo di 1.013.992,85 euro per i conguagli dovuti per l'anno 2016 previsti dal comma 3 dell'art. 2 del decreto 29 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. 4. Nell'allegato C al presente decreto e' contenuta la nota metodologica concernente la ripartizione di cui ai commi 2 e 3, adottata sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 15 giugno 2017.