IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
«Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che prevede,
tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi, apparecchiature
e mezzi tecnici atti all'accertamento ed  al  rilevamento  automatico
delle violazioni alle norme di circolazione; 
  Visto l'art. 192 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, «regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo  codice  della  strada»,  e   successive   modificazioni,   che
disciplina   la   procedura   per   conseguire    l'approvazione    o
l'omologazione anche dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici
per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni; 
  Visto l'art. 142  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e
successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocita'; 
  Visto l'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti  generali
delle apparecchiature e mezzi di accertamento  della  osservanza  dei
limiti di velocita'; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29  ottobre  1997
recante   «Approvazione   di   prototipi   di   apparecchiature   per
l'accertamento  dell'osservanza  dei  limiti  di  velocita'  e   loro
modalita' di impiego»; 
  Visto l'art. 201 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  che
disciplina la notificazione delle  violazioni,  come  modificato  dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in
legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della  legge  29  luglio
2010, n. 120; 
  Visti in particolare il comma 1-bis del richiamato  art.  201,  che
elenca sotto le lettere  da  a)  a  g-bis)  i  casi  in  cui  non  e'
necessaria la contestazione immediata della violazione;  ed  i  commi
1-ter ed 1-quater, che prevedono che per i casi sotto le lettere  b),
f), g) e g-bis) non e' necessaria la presenza degli organi di polizia
stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi
dispositivi o apparecchiature debitamente omologate  o  approvate,  e
tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo n.  285
del 1992, e successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  20  giugno  2002,   n.   121,
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto  2002,  n.  168,
che individua le tipologie di strade  lungo  le  quali  e'  possibile
effettuare il rilevamento  a  distanza  e  in  modo  automatico,  tra
l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art.
142  del  decreto  legislativo  n.  285  del   1992,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, nella  legge  2  ottobre  2007,  n.  160,  recante
disposizioni  urgenti  modificative  del  codice  della  strada   per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, 15 agosto 2007, recante «Attuazione  dell'art.
3, comma 1, lettera b) del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117,
recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione»; 
  Visto l'art. 25  della  legge  29  luglio  2010,  n.  120,  recante
disposizioni in materia di sicurezza stradale; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 113, depositata  il
18 giugno 2015, che ha dichiarato  incostituzionale,  in  riferimento
all'art. 3 della  Costituzione,  l'art.  45,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte
le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle  violazioni  ai
limiti di  velocita'  siano  sottoposte  a  verifiche  periodiche  di
funzionalita' e di taratura; 
  Visto l'art. 117, comma 2,  lettera  r),  della  Costituzione,  che
attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di  pesi  e
misure; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  con
il  quale  e'  conservato  allo  Stato  il  potere  di  indirizzo   e
coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti; 
  Vista la legge 11 agosto 1991, n.  273,  recante  «Istituzione  del
sistema nazionale di taratura, che definisce gli istituti metrologici
primari, i campioni nazionali ed i centri di taratura»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'interno, delle politiche  agricole  e  forestali,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
della salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
della difesa, 22 dicembre  2009,  con  il  quale  ACCREDIA  e'  stata
designata quale unico  organismo  nazionale  autorizzato  a  svolgere
attivita' di accreditamento, in applicazione dell'art. 4 della  legge
23 luglio 2009, n. 99; 
  Visti gli atti di indirizzo n.  1/01106  e  n.  1/01116,  approvati
dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 2016 e  accolti
dal Governo; 
  Considerato che in attesa della modifica dell'art. 45, comma 6, del
decreto legislativo n. 285 del 1992 si rende opportuno dare  comunque
attuazione  al  disposto  della  sentenza  n.  113/2015  della  Corte
costituzionale; 
  Considerato  che  in  sede  di  approvazione  del  prototipo  delle
apparecchiature  per  l'accertamento  delle  violazioni  dei   limiti
massimi di velocita'  i  competenti  uffici  del  ministero,  pur  in
assenza di specifiche norme di riferimento, hanno  comunque  imposto,
nei decreti di approvazione dei prototipi, la necessita' di verifiche
periodiche, in maniera esplicita ovvero con rinvio al rispetto  delle
prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione; 
  Considerato, in particolare, che per le  apparecchiature  destinate
ad operare in modalita' automatica, senza l'ausilio degli  organi  di
polizia stradale, fin dall'anno 2003 e' stata prescritta la  verifica
periodica con cadenza almeno annuale, mentre per un  limitato  numero
di  dispositivi,  destinati  a  funzionare  esclusivamente  sotto  il
diretto controllo  degli  organi  di  polizia  stradale,  sono  state
ritenute sufficienti le verifiche di funzionalita' e i  controlli  da
eseguirsi ogni qual  volta  il  dispositivo  viene  messo  in  opera,
comprese le eventuali procedure  di  autodiagnosi  che  escludono  il
funzionamento in caso di errori di installazione o di  puntamento,  e
le operazioni di manutenzione e verifica prescritte nei manuali d'uso
e manutenzione; 
  Attesa la necessita' di uniformare i comportamenti dei  costruttori
dei dispositivi ed apparecchiature di che trattasi, e degli organi di
polizia stradale interessati all'uso dei medesimi; 
  Sentito l'avviso del Ministero dell'interno che, ai sensi dell'art.
11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ha  il  compito
di coordinare i servizi  di  polizia  stradale  da  chiunque  svolti,
espresso nella nota n.  300/A/1692/17/144/5/20/3,  in  data  2  marzo
2017, del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione  centrale
per la polizia stradale, ferroviaria, delle  comunicazioni  e  per  i
reparti speciali della Polizia di Stato; 
  Sentito il parere della Assemblea generale del Consiglio  superiore
dei lavori pubblici espresso con voto n. 19, reso  nell'adunanza  del
21 aprile 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nelle  more  della  emanazione   di   specifiche   norme   per   la
omologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei  dispositivi,  delle
apparecchiature  e  dei  mezzi  tecnici  per   l'accertamento   delle
violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocita',  si   procede   alla
approvazione del prototipo ai  sensi  dell'art.  192,  comma  3,  del
decreto sopra richiamato.