IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca Vista la comunicazione COM(2011) 808 def. della commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma quadro di ricerca e innovazione orizzonte 2020», nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020 ove sono descritte tre priorita': 1) generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2) promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attivita' economica, comprese le PMI; 3) innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorita' identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attivita' ausiliarie che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato, e ss.mm.ii.; Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea il 27 giugno 2014 «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto il regolamento UE n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE e in particolare l'art. 25 e ss. di cui al capo III, sezione 4, aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; Visto il regolamento UE n.1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonche' i regimi di aiuti a finalita' regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili; Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti; Visto l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1); Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021def., del 29 ottobre 2014; Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 (PON «R & I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate; Visto in particolare l'azione dell'asse II del PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 che promuove gli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione e delinea come obiettivo specifico - corrispondente alla priorita' 1b) - il rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso progetti tematici di ricerca e innovazione, l'incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubbliche nonche' il loro potenziamento; Vista la SNSI che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitivita', capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini; Vista la comunicazione della Commissione - Direzione generale politica regionale e urbana, ref. Ares (2016) 1730825 del 12 aprile 2016, recante positiva «Valutazione del soddisfacimento della condizionalita' ex ante 1.1 (Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») in linea con il Programma di Riforma nazionale), relativamente al Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); Visto l'art. 1 comma 703 lett. c) legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilita' 2015); Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 agosto 2016 n. 25 che ha individuato principi e criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC; Viste le proposte di rimodulazione del MIUR del 17 novembre 2016 prot. 1515 e del 3 maggio 2017 prot. n. 520 del Piano stralcio «Ricerca e Innovazione» 2015-2017 di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° maggio 2016 n. 1 e relativa conferma di attuazione della medesima proposta di cui al prot. n. 322 del 16 marzo 2017; Visto l'art. 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013; Viste le note MIUR n. 10238 del 5 giugno 2017 e n. 10306 del 6 giugno 2017, riguardanti la proposta di applicazione dell'art. 70 e ss.mm.ii. del reg. (UE) 1303/2013 in merito al Fondo di Fondi (asse II - azione 3) e all'Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione coerenti con quelle previste dalla SNSI - asse II- azione 2 - del programma in oggetto; Visti gli articoli 67 comma 1 (b) «Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile» e 68 comma 2 «Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile del regolamento (UE) n. 1303/2013; Vista l'attivita' del gruppo di lavoro congiunto istituito tra l'AdG del PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 (MIUR), l'AdG del PON «Imprese e Competitivita'» 2014-2020 (MISE) e dall'Agenzia per la coesione territoriale al fine di applicare quanto previsto dall'art. 67 comma 1 (b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'adozione di opzioni semplificate di costi unitari con riferimento ai costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati da fondi FESR; Considerata la volonta' del MIUR di avvalersi di tali opzioni di costi semplificati nel rispetto della normativa di riferimento per la rendicontazione dei costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati da fondi della programmazione europea e nazionale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e ss.mm.ii; Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 2; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, modificato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese» e ss.mm.ii.; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016 n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 196 del 23 agosto 2016; Considerata l'opportunita' di favorire lo sviluppo e il consolidamento di interventi di ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione; Vista la nota MIUR del 21 giugno 2017 di cui al prot. n. 11426 relativa alla chiusura della procedura scritta ai sensi dell'art. 7 del regolamento del Comitato di sorveglianza; Vista la nota MIUR del 28 giugno 2017 di cui al prot. n. 0011920 con la quale l'Autorita' di gestione del PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 attesta la conformita' del presente avviso alle procedure europee e nazionali vigenti; Ritenuto di poter finanziare progetti di ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale nelle suddette 12 aree di specializzazione; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni: a) «MIUR»: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) «SNSI»: Strategia nazionale di specializzazione intelligente; c) «PNR 2015-2020»: il «Programma nazionale della ricerca 2015-2020»; d) «Progetto»: il progetto di Ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale; e) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; f) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi; g) «Impresa»: come definita dalla Comunicazione (UE) 198/2001 e relativa normativa UE richiamata; h) «Universita'»: le universita', statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale; i) «Enti pubblici di ricerca»: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218; j) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati (art. 2, 83) del regolamento (UE) 651/2014); k) «Amministrazione pubblica»: come definita dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - suppl. ordinario n. 112; l) «Partenariato pubblico-privato»: il Partenariato costituito da almeno un soggetto di diritto pubblico e da almeno un soggetto di diritto privato. Tale Partenariato viene individuato quale forma di aggregazione tra soggetti proponenti avente obiettivi comuni ai fini del presente avviso; m) «Soggetto proponente»: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, presenta una domanda di agevolazione mediante il Soggetto capofila, partecipando al presente avviso attraverso un Partenariato pubblico-privato; n) «Soggetto capofila»: ogni soggetto, individuato da ciascun Soggetto proponente del Partenariato pubblico-privato, che presenta la domanda di agevolazione, mediante procura speciale notarile, al fine di assolvere i compiti di cui all'art. 4 comma 8 del presente avviso; o) «Soggetto beneficiario»: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni sui progetti di ricerca finanziati dal MIUR; p) «Rete d'impresa»: la Rete di impresa come definita dall'art. 3 e avente soggettivita' giuridica nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4-quater di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con legge n. 33/2009, modificato dall'art. 42 decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 e ss.mm.ii; q) «Regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia; r) «Regioni in transizione»: le Regioni Abruzzo, Molise e Sardegna; s) «Regioni del Mezzogiorno»: regioni meno sviluppate e regioni in transizione; t) «Regioni del centro-nord»: aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione; u) «Intensita' di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2 comma 1, punto 26) del regolamento n. 651/2014; v) «Fase ex ante»: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del decreto di concessione del MIUR; w) «Fase in itinere»: il periodo a valere dall'adozione del decreto di concessione del MIUR alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione; x) «Fase ex post»: il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere.
Avvertenza: Gli allegati 1 e 2 previsti all'art. 4, comma 10 lettere b e c, rispettivamente, sono riprodotti integralmente sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e consultabili dal seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-la-pres entazione-di-progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-spe rimentale-nelle-12-aree-di-specializzazione-individuate-dal -pnr-2015-2020