IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006,  concernente  l'attuazione  della  direttiva  2001/83/CE
(successive direttive di modifica) relativa ad un codice  comunitario
concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e s.m.i.; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
s.m.i.; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Merck Sharp & Dohme  Limited
in data 5  agosto  2016,  ha  chiesto  l'estensione  dell'indicazione
terapeutica «"Keytruda" in monoterapia e'  indicato  nel  trattamento
del NSCLC localmente avanzato  o  metastatico  negli  adulti  il  cui
tumore esprime PD-L1 con TPS ≥ 1 % e che  hanno  ricevuto  almeno  un
precedente trattamento chemioterapico. I pazienti con tumore positivo
per mutazione di EGFR o per  ALK  devono  anche  avere  ricevuto  una
terapia mirata prima di ricevere "Keytruda"», e in data  1°  febbraio
2017 ha chiesto l'estensione dell'indicazione terapeutica «"Keytruda"
in monoterapia  e'  indicato  nel  trattamento  di  prima  linea  del
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)  metastatico  negli
adulti il cui tumore esprime PD-L1 con tumour proportion score  (TPS)
≥ 50 % in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK»
in regime di rimborso del medicinale «Keytruda»,  per  la  confezione
codice A.I.C. n. 044386011/E. 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 13 marzo 2017; 
  Visto  il  parere  negativo  alla   rimborsabilita'   delle   nuove
indicazioni terapeutiche del medicinale «Keytruda» reso dal  Comitato
prezzi e rimborso nella seduta del 28 aprile 2017; 
  Visti gli atti d'Ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
             Non rimborsabilita' delle nuove indicazioni 
 
  Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale KEYTRUDA: 
    «Keytruda» in monoterapia e' indicato nel  trattamento  di  prima
linea  del  carcinoma  polmonare  non  a  piccole   cellule   (NSCLC)
metastatico negli adulti il  cui  tumore  esprime  PD-L1  con  tumour
proportion score (TPS) ≥ 50 %  in  assenza  di  tumore  positivo  per
mutazione di EGFR o per ALK. 
    «Keytruda» in monoterapia e' indicato nel trattamento  del  NSCLC
localmente avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore  esprime
PD-L1 con TPS ≥ 1  %  e  che  hanno  ricevuto  almeno  un  precedente
trattamento  chemioterapico.  I  pazienti  con  tumore  positivo  per
mutazione di EGFR o per ALK devono anche avere ricevuto  una  terapia
mirata prima di ricevere «Keytruda». 
nella confezione sotto indicata: 
  confezione: 50 mg -  polvere  per  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  1  flaconcino  -
A.I.C. n. 044386011/E (in base 10) 1BBKQV (in base 32), 
non sono rimborsate dal SSN.