IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  8,  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in
particolare l'art. 4; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto-legge n.  303,  del  1999,  secondo  cui  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono  Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 e successive modificazioni,  recante  ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  recante  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 18-bis, comma  1,  del  decreto-legge
sopracitato, che prevede  che  «per  l'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse
al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi  sismici  che
hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e  nel  2017,
al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti  finalizzati
alla cura e alla valorizzazione del territorio e  delle  aree  urbane
nonche' del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza
e  all'efficienza  energetica  degli  edifici,  ferme   restando   le
attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  in
capo  al  Dipartimento  della  protezione   civile   e   alle   altre
amministrazioni competenti  in  materia,  e'  istituito  un  apposito
dipartimento  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
ai sensi dell'art. 7 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.
303.»; 
  Considerato  che  l'art.  18-bis,  comma   2,   del   decreto-legge
sopracitato dispone che «per garantire l'immediata  operativita'  del
suddetto dipartimento,  fermi  restando  la  dotazione  organica  del
personale di ruolo di livello non dirigenziale e  i  contingenti  del
personale di prestito previsti per la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, la dotazione organica  dirigenziale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e' incrementata di tre  posizioni  di  livello
generale e di quattro posizioni di livello non generale»; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante  disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 41; 
  Ritenuto  necessario   adeguare   l'assetto   organizzativo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri a quanto  disposto  dal  citato
art. 18-bis del decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  prevedendo
l'istituzione di un apposito  Dipartimento  denominato  «Dipartimento
"Casa Italia"» articolato in  non  piu'  di  due  Uffici  di  livello
dirigenziale generale e in non piu' di  quattro  Servizi  di  livello
dirigenziale non generale; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente 
             del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. All'art. 2, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la
seguente: «a-bis) Dipartimento "Casa Italia";».