IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 4; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 303, del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017; Visto, in particolare, l'art. 18-bis, comma 1, del decreto-legge sopracitato, che prevede che «per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, e' istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.»; Considerato che l'art. 18-bis, comma 2, del decreto-legge sopracitato dispone che «per garantire l'immediata operativita' del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale»; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 41; Ritenuto necessario adeguare l'assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei ministri a quanto disposto dal citato art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, prevedendo l'istituzione di un apposito Dipartimento denominato «Dipartimento "Casa Italia"» articolato in non piu' di due Uffici di livello dirigenziale generale e in non piu' di quattro Servizi di livello dirigenziale non generale; Informate le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) Dipartimento "Casa Italia";».