IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF )», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29 settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina con la  quale  la  societa'  Roche  Registration
Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio  del
medicinale «Mabthera»; 
  Vista la domanda  con  la  quale  la  societa'  Roche  Registration
Limited ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Visto il parere della commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 13 marzo 2017; 
  Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del  23
maggio 2017; 
  Vista la deliberazione n. 12 in data 22 giugno 2017  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale MABTHERA e' rinegoziato alle  condizioni  di  seguito
indicate. 
  Confezione: 2 fiale 100 mg 10 ml - A.I.C. n. 033315019/E  (in  base
10) 0ZSQ6C (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 555,19. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 916,29. 
  Confezione: 1 fiala 500 mg 50 ml - A.I.C. n. 033315021/E  (in  base
10) 0ZSQ6F (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1387,72. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2290,29. 
  Confezione:  1400  mg  soluzione  per  iniezione   sottocutanea   1
flaconcino da 1400 mg/11,7 ml - A.I.C. n. 033315033/E  (in  base  10)
0ZSQ6T(in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1765,87. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2914,39. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
  «Mabthera» e' indicato negli adulti per  le  seguenti  indicazioni:
Linfoma non-Hodgkin (LNH). «Mabthera» e' indicato per il  trattamento
di  pazienti  affetti  da  linfoma  follicolare  in   III-IV   stadio
precedentemente non trattati, in  associazione  a  chemioterapia.  La
terapia di mantenimento con «Mabthera» e' indicata per il trattamento
di pazienti con linfoma  follicolare  che  rispondono  a  terapia  di
induzione. «Mabthera» in monoterapia e' indicato per  il  trattamento
di pazienti  con  linfoma  follicolare  in  III-IV  stadio  che  sono
chemioresistenti  o  sono  in  seconda  o  successiva  ricaduta  dopo
chemioterapia. «Mabthera» e' indicato per il trattamento di  pazienti
affetti da linfoma  non-Hodgkin,  CD20  positivo,  diffuso  a  grandi
cellule B, in  associazione  a  chemioterapia  CHOP  (ciclofosfamide,
doxorubicina, vincristina, prednisolone). Leucemia linfatica  cronica
(LLC) «Mabthera» in associazione a chemioterapia e' indicato  per  il
trattamento  di  pazienti  con  leucemia  linfatica   cronica   (LLC)
precedentemente non trattata e recidiva/refrattaria. Sono disponibili
solo  dati  limitati  sull'efficacia  e  la  sicurezza  per  pazienti
precedentemente   trattati   con   anticorpi   monoclonali,   incluso
«Mabthera», o per pazienti refrattari a un trattamento precedente con
«Mabthera»  piu'  chemioterapia.  Artrite  reumatoide  «Mabthera»  in
associazione  a  metotressato  e'   indicato   per   il   trattamento
dell'artrite reumatoide attiva di grado grave in pazienti adulti  che
hanno mostrato un'inadeguata  risposta  o  un'intolleranza  ad  altri
farmaci antireumatici modificanti la malattia  (DMARD),  comprendenti
uno  o  piu'  inibitori  del  fattore  di  necrosi  tumorale   (TNF).
«Mabthera» ha mostrato di ridurre la percentuale di progressione  del
danno articolare, come valutato mediante raggi X e di  migliorare  le
funzioni   fisiche,   quando   somministrato   in   associazione    a
metotressato. Granulomatosi con poliangite e poliangite  microscopica
«Mabthera»  in  associazione  con  glucocorticoidi  e'  indicato  per
l'induzione della remissione nei pazienti  adulti  con  granulomatosi
con poliangite (di Wegener) (GPA)  e  poliangite  microscopica  (MPA)
attiva di grado grave. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del Servizio sanitario
nazionale (ivi comprese le strutture di natura  privato-convenzionata
con il Servizio sanitario nazionale) sul prezzo  ex  factory,  a  far
data dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, come da  condizioni
negoziali. 
  Resta valido lo sconto relativo al 1° semestre 2017  che  l'azienda
si era impegnata a restituire  alle  regioni  con  la  modalita'  del
pay-back, come da condizioni negoziali. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del Servizio sanitario
nazionale (ivi comprese le strutture di natura  privato-convenzionata
con il Servizio sanitario nazionale) sul prezzo  ex  factory,  a  far
data dal 1° gennaio 2018, come da condizioni negoziali. 
  Eliminazione  del  registro  farmaci  sottoposti   a   monitoraggio
dell'AIFA, come da condizioni negoziali.