IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 488, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede, a decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, che gli enti di previdenza pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili; Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che dispone, tra l'altro, che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge sono disciplinati, per il periodo 2009-2012, gli investimenti immobiliari, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, per finalita' di pubblico interesse, degli enti di previdenza pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili; Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede che le restanti risorse, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, siano destinate dagli enti di previdenza pubblici all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e a fronte di apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli stessi, demandando ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di attuazione del medesimo comma 4; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2010, che disciplina le operazioni di acquisto e vendita di immobili nonche' le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati, in attuazione del comma 15 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto l'art. 8, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che precisa che le disposizioni di cui allo stesso articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2011, recante Attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che, all'art. 1, comma 594, e' intervenuta sull'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel senso di prevedere che gli enti previdenziali possono destinare una quota parte delle proprie risorse disponibili all'acquisto di immobili anche di proprieta' delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da adibire ad ufficio in locazione passiva delle pubbliche amministrazioni; Considerato che il perimetro di riferimento del presente decreto e' quello delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali; Ritenuto di modificare il decreto interministeriale 10 giugno 2011, al fine di dare attuazione all'art. 1, comma 594, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Decreta: Art. 1 Individuazione delle risorse finanziarie, in attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 1. Gli enti di previdenza pubblici comunicano all'agenzia del demanio, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, l'ammontare delle risorse nel triennio da destinare: a) all'acquisto di immobili, anche di proprieta' di amministrazioni pubbliche come individuate dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gia' adibiti ad uso ufficio in locazione passiva alle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali; b) all'acquisto di immobili, anche di proprieta' di amministrazioni pubbliche come individuate dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da adibire ad uso ufficio in locazione passiva alle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali. 2. Qualora gli immobili di cui al comma 1, lettere a) e b) siano di proprieta' di amministrazioni pubbliche, gli stessi possono essere oggetto di acquisto ai sensi del presente decreto solo qualora non siano in corso contratti di locazione a terzi.