IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 488, primo periodo, della legge  24  dicembre
2007, n. 244 che prevede, a decorrere  dall'anno  2008,  al  fine  di
assicurare il conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,
indicati nel  documento  di  programmazione  economico-finanziaria  e
nelle relative note di aggiornamento,  che  gli  enti  di  previdenza
pubblici possono effettuare investimenti immobiliari,  esclusivamente
in  forma  indiretta  e  nel  limite  del  7  per  cento  dei   fondi
disponibili; 
  Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che
dispone,  tra  l'altro,  che  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'art. 1 del medesimo  decreto-legge  sono  disciplinati,  per  il
periodo 2009-2012,  gli  investimenti  immobiliari,  localizzati  nei
territori dei comuni individuati ai sensi dell'art.  1  del  medesimo
decreto-legge, per finalita' di pubblico  interesse,  degli  enti  di
previdenza  pubblici,  inclusi  gli  interventi  di  ricostruzione  e
riparazione  di  immobili  ad  uso   abitativo   o   non   abitativo,
esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7  per  cento  dei
fondi disponibili; 
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che, fatti salvi gli investimenti a  reddito  da  effettuare  in  via
indiretta  in  Abruzzo,  ai  sensi  dell'art.  14,   comma   3,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede che le  restanti  risorse,
nel  rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza  pubblica,  siano
destinate dagli enti di previdenza pubblici all'acquisto di  immobili
adibiti  ad  ufficio  in  locazione  passiva   alle   amministrazioni
pubbliche, secondo le indicazioni fornite  dall'Agenzia  del  demanio
sulla base del piano  di  razionalizzazione  di  cui  al  comma  222,
periodo nono, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.  191  e  a
fronte  di  apposito  parere  di  congruita'  in  merito  ai  singoli
contratti di locazione da porre in essere o  da  rinnovare  da  parte
degli stessi,  demandando  ad  un  apposito  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   la
definizione delle modalita' di attuazione del medesimo comma 4; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 10
novembre 2010, che disciplina le operazioni di acquisto e vendita  di
immobili nonche' le operazioni di  utilizzo  delle  somme  rivenienti
dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da
parte degli enti previdenziali pubblici e privati, in attuazione  del
comma 15 dell'art.  8  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'art. 8, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, che precisa che le disposizioni di cui allo stesso articolo,  ad
eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli  enti
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  10
giugno  2011,  recante  Attuazione  dell'art.   8,   comma   4,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2010, n. 122; 
  Vista la legge  11  dicembre  2016,  n.  232  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, che, all'art. 1, comma 594, e'
intervenuta sull'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, nel senso di prevedere  che  gli  enti  previdenziali  possono
destinare  una  quota  parte  delle   proprie   risorse   disponibili
all'acquisto di immobili anche di  proprieta'  delle  amministrazioni
pubbliche, come individuate dall'art. 1,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, da adibire ad  ufficio  in  locazione  passiva
delle pubbliche amministrazioni; 
  Considerato che il perimetro di riferimento del presente decreto e'
quello delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e  le
agenzie, anche fiscali; 
  Ritenuto di modificare il decreto interministeriale 10 giugno 2011,
al fine di dare attuazione all'art. 1,  comma  594,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione delle risorse finanziarie, in attuazione dell'art.  8,
  comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 
 
  1. Gli enti  di  previdenza  pubblici  comunicano  all'agenzia  del
demanio,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  del  bilancio  di
previsione, l'ammontare delle risorse nel triennio da destinare: 
    a)   all'acquisto   di   immobili,   anche   di   proprieta'   di
amministrazioni pubbliche come  individuate  dall'art.  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gia' adibiti ad uso ufficio  in
locazione passiva alle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e  le
agenzie, anche fiscali; 
    b)   all'acquisto   di   immobili,   anche   di   proprieta'   di
amministrazioni pubbliche come  individuate  dall'art.  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da adibire ad  uso  ufficio  in
locazione passiva alle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e  le
agenzie, anche fiscali. 
  2. Qualora gli immobili di cui al comma 1, lettere a) e b) siano di
proprieta' di amministrazioni pubbliche, gli  stessi  possono  essere
oggetto di acquisto ai sensi del presente decreto  solo  qualora  non
siano in corso contratti di locazione a terzi.