IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo  n.  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata in  data  31  gennaio  2017  dal  centro
«CERZOO S.r.l. - Centro Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente»,  con
sede legale in via Castellarino, 12  loc.  Possessione  di  Fondo  S.
Bonico - 29122 Piacenza»; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata  in  data  26  giugno
2017 presso il  centro  «CERZOO  S.r.l.  -  Centro  Ricerche  per  la
Zootecnia e l'Ambiente»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  31
gennaio 2017, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «CERZOO S.r.l - Centro Ricerche  per  la  Zootecnia  e
l'Ambiente», con sede legale in via Castellarino, 12 loc. Possessione
di Fondo S.  Bonico  -  29122  Piacenza,  e'  riconosciuto  idoneo  a
proseguire nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
  efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto
6.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
  dati sulla comparsa o eventuale  sviluppo  di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95); 
  incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o   qualitativa   (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95); 
  fitotossicita' nei  confronti  delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/95); 
  osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di
cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95); 
  individuazione dei prodotti  di  degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95); 
  valutazione del comportamento dei residui delle sostanze  attive  e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'Allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
  definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive
(di cui  all'Allegato  II,  punto  6.3  del  decreto  legislativo  n.
194/95); 
  studi  sull'alimentazione  e  il  metabolismo  del   bestiame   per
consentire di valutare l'incidenza  dei  residui  negli  alimenti  di
origine animale (di  cui  all'Allegato  II,  punto  6.5  del  decreto
legislativo n. 194/95); 
  prove relative  agli  effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita'  dei  residui  (di
cui all'Allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95); 
  studi sul destino e comportamento nel suolo  (di  cui  all'Allegato
II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/95); 
  studi sul destino e comportamento nell'acqua e  nell'aria  (di  cui
all'Allegato II, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
  determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti  per
l'uomo o per gli animali (di cui  all'Allegato  III,  punto  8.1  del
decreto legislativo n. 194/95); 
  prove relative  agli  effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
  determinazione degli effetti  sull'aspetto,  l'odore,  il  gusto  o
altri aspetti qualitativi  dovuti  ai  residui  nei  o  sui  prodotti
freschi o lavorati (Allegato III, Punto 8.3 del  decreto  legislativo
n. 194/95); 
  stima dei residui  nei  prodotti  di  origine  animale,  risultanti
dall'ingestione di mangimi o risultanti  dal  contatto  con  lettiere
(Allegato III, Punto 8.4 del decreto legislativo n. 194/95); 
  valutazione dei dati sui residui  nelle  colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/95); 
  individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta  o
post-raccolta  (di  cui  all'Allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/95); 
  valutazione della distribuzione e dissipazione nel suolo  (Allegato
III, Punto 9.1 del decreto legislativo n. 194/95); 
  valutazione della distribuzione e dissipazione nell'acqua (Allegato
III, Punto 9.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
  valutazione della distribuzione e dissipazione nell'aria  (Allegato
III, Punto 9.3 del decreto legislativo n. 194/95). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
  colture arboree; 
  colture erbacee; 
  colture orticole; 
  concia sementi; 
  conservazione post-raccolta; 
  diserbo.