IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29  settembre  2008
relativa alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
delle piante da frutto  e  delle  piante  da  frutto  destinate  alla
produzione di frutti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, serie L, numero 267 dell'8 ottobre 2008; 
  Visto il decreto  legislativo  25  giugno  2010,  n.  124,  recante
attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla  commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle  piante  da  frutto  destinate
alla produzione di  frutti  (refusione),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180  del  4
agosto 2010; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del  24  ottobre
2005, n. 169/L, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   12   novembre   2009   recante
determinazione dei requisiti di professionalita'  e  della  dotazione
minima delle attrezzature occorrenti per  l'esercizio  dell'attivita'
di produzione,  commercio  e  importazione  di  vegetali  e  prodotti
vegetali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - Serie generale - n. 68 del 23 marzo 2009; 
  Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 recante  attuazione  del
registro nazionale delle varieta' di  piante  da  frutto,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 85 del 12 aprile 2016; 
  Visto il decreto  ministeriale  6  dicembre  2016,  n.  29047,  che
recepisce  le  direttive  di  esecuzione  2014/96/UE,  2014/97/UE   e
2014/98/UE  della  Commissione  del  15  ottobre   2014   e   recante
prescrizioni in materia di produzione, certificazione, etichettatura,
chiusura,  imballaggio  ed  ispezioni  ufficiali  dei  materiali   di
moltiplicazione  dei  fruttiferi,  nonche'  della  registrazione  dei
fornitori e delle varieta' di piante da frutto; 
  Acquisito il parere del comitato fitosanitario di cui  all'art.  52
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, cosi'  come  indicato
all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 giugno 2010,  n.  124,
nella riunione del 18 luglio 2016; 
  Considerata  la  necessita'   di   uniformare   le   modalita'   di
presentazione delle  istanze  previste  dal  decreto  ministeriale  6
dicembre 2016, n. 29047; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La domanda di iscrizione al registro  nazionale  delle  varieta'
delle piante da frutto, di cui all'art. 6, comma 1 del DDG 6 dicembre
2016, e' presentata utilizzando il formato riportato nell'allegato  I
al presente decreto. 
  2. La domanda di riconoscimento come Centro per la conservazione  e
la premoltiplicazione o come Centro  per  la  premoltiplicazione  dei
materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, di cui agli articoli 17,
comma 4, e 29, comma  5  del  DDG  6  dicembre  2016,  e'  presentata
utilizzando  il  formato  riportato  nell'allegato  II  al   presente
decreto. 
  3. La domanda di accettazione di una pianta come  pianta  madre  di
«Pre-Base», di cui agli articoli 18 e 19 del DDG 6 dicembre 2016,  e'
presentata utilizzando il  formato  riportato  nell'allegato  III  al
presente decreto. 
  4. La domanda di certificazione dei materiali di moltiplicazione di
categoria Pre-Base e Base, di cui agli articoli 20, 21 e 30 del DDG 6
dicembre  2016,  e'  presentata  utilizzando  il  formato   riportato
nell'allegato IV al presente decreto. 
  5. La domanda di riconoscimento come Centro per la  moltiplicazione
dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, di cui  all'art.  35
del DDG  6  dicembre  2016,  e'  presentata  utilizzando  il  formato
riportato nell'allegato V al presente decreto. 
  6. La domanda di certificazione dei materiali di moltiplicazione di
categoria «Certificato», di cui all'art. 36 del DDG 6  dicembre  2016
e' presentata utilizzando il formato riportato  nell'allegato  VI  al
presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso  giorno  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 31 luglio 2017 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 
 
          Note all'art. 1: 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.