IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 febbraio 2015, recante «Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attivita' cinematografiche», e in particolare l'art. 5, concernente il riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere audiovisive; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», e in particolare gli articoli 5 e 6, concernenti la nazionalita' italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive, nonche' delle opere realizzate in regime di coproduzione internazionale; Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 220 del 2016, che indica, al comma 1, i parametri da considerare per l'attribuzione della nazionalita' italiana alle opere cinematografiche e audiovisive e che prevede, al comma 2, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per la definizione delle disposizioni applicative del medesimo art. 5, ivi compreso il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1, nonche' la soglia minima di punteggio e le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalita' italiana dell'opera, tenendo conto delle specificita' tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione; Visto altresi' l'art. 39 della legge n. 220 del 2016, che prevede, tra l'altro, l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il cui art. 5 disciplina il riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere cinematografiche; Rilevata pertanto la necessita' di definire le regole tecniche per il riconoscimento della nazionalita' italiana sia delle opere cinematografiche sia delle opere audiovisive, procedendo, nel contempo, all'armonizzazione delle modalita' di attribuzione di pesi e punteggi tra i due settori; Sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo nella riunione del 19 aprile 2017; Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 giugno 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalita' di riconoscimento della nazionalita' italiana alle opere cinematografiche ed audiovisive. 2. Ai fini del riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere cinematografiche ed audiovisive, con riferimento ai requisiti riferiti a persone fisiche, il possesso della nazionalita' di uno Stato appartenente all'Unione europea si intende equipollente al possesso della nazionalita' italiana. 3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 della legge n. 220 del 2016 citata in premessa, nonche' le seguenti: a) per «Accordi di coproduzione cinematografica» si intendono gli accordi internazionali di collaborazione nel settore cinematografico ed audiovisivo, stipulati fra il governo italiano e il governo di altri Stati ovvero fra il governo italiano e le organizzazioni internazionali, e ratificati con legge dello Stato; b) per «opere realizzate in coproduzione internazionale» si intendono le opere cinematografiche e audiovisive realizzate da una o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed e' vigente un Accordo di coproduzione cinematografica; c) per «opere cinematografiche realizzate in regime di compartecipazione internazionale» si intendono le opere cinematografiche realizzate da una o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica; d) per «opere audiovisive di produzione internazionale» si intendono le opere audiovisive non cinematografiche realizzate da una o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica. 4. La Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito «DG Cinema», provvede all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.