IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  degli  uffici  della
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di
valutazione della performance, a norma dell'art.  16,  comma  4,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 27 novembre 2014, recante «Articolazione  degli  uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, 5  febbraio  2015,  recante  «Disposizioni  applicative  per
l'estensione  ai  produttori  indipendenti   di   opere   audiovisive
dell'attribuzione   del   credito   d'imposta   per   le    attivita'
cinematografiche»,  e  in  particolare  l'art.  5,   concernente   il
riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere audiovisive; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220,  recante  «Disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo», e in particolare  gli  articoli  5  e  6,
concernenti la nazionalita' italiana delle opere  cinematografiche  e
delle opere audiovisive, nonche' delle opere realizzate in regime  di
coproduzione internazionale; 
  Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 220  del  2016,
che indica, al comma 1, i parametri da considerare per l'attribuzione
della nazionalita' italiana alle opere cinematografiche e audiovisive
e che prevede, al comma 2, l'adozione di un  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,  per  la   definizione   delle
disposizioni applicative del medesimo art. 5, ivi compreso il  valore
di ciascuno dei parametri indicati nel comma  1,  nonche'  la  soglia
minima di punteggio e le procedure per conseguire  il  riconoscimento
della  nazionalita'  italiana   dell'opera,   tenendo   conto   delle
specificita' tecniche delle singole tipologie di opere, di  finzione,
di documentario o di animazione; 
  Visto altresi' l'art. 39 della legge n. 220 del 2016, che  prevede,
tra l'altro, l'abrogazione, a decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il cui art. 5  disciplina
il   riconoscimento   della   nazionalita'   italiana   delle   opere
cinematografiche; 
  Rilevata pertanto la necessita' di definire le regole tecniche  per
il  riconoscimento  della  nazionalita'  italiana  sia  delle   opere
cinematografiche  sia  delle  opere  audiovisive,   procedendo,   nel
contempo, all'armonizzazione delle modalita' di attribuzione di  pesi
e punteggi tra i due settori; 
  Sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo  nella
riunione del 19 aprile 2017; 
  Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 22 giugno 2017; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina i requisiti  e  le  modalita'  di
riconoscimento    della    nazionalita'    italiana    alle     opere
cinematografiche ed audiovisive. 
  2. Ai fini del riconoscimento  della  nazionalita'  italiana  delle
opere cinematografiche ed audiovisive, con riferimento  ai  requisiti
riferiti a persone fisiche, il possesso  della  nazionalita'  di  uno
Stato appartenente all'Unione  europea  si  intende  equipollente  al
possesso della nazionalita' italiana. 
  3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'art. 2 della legge n. 220 del 2016 citata in premessa, nonche' le
seguenti: 
    a) per «Accordi di coproduzione cinematografica» si intendono gli
accordi internazionali di collaborazione nel settore  cinematografico
ed audiovisivo, stipulati fra il governo italiano  e  il  governo  di
altri Stati ovvero  fra  il  governo  italiano  e  le  organizzazioni
internazionali, e ratificati con legge dello Stato; 
    b) per  «opere  realizzate  in  coproduzione  internazionale»  si
intendono le opere cinematografiche e audiovisive realizzate da una o
piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane  aventi  sede
in uno Stato con  il  quale  esiste  ed  e'  vigente  un  Accordo  di
coproduzione cinematografica; 
    c)  per  «opere  cinematografiche   realizzate   in   regime   di
compartecipazione   internazionale»    si    intendono    le    opere
cinematografiche realizzate da una o piu' imprese italiane  e  una  o
piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il  quale  non
esistono Accordi di coproduzione cinematografica; 
    d)  per  «opere  audiovisive  di  produzione  internazionale»  si
intendono le opere audiovisive non cinematografiche realizzate da una
o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede
in uno Stato con  il  quale  non  esistono  Accordi  di  coproduzione
cinematografica. 
  4. La Direzione generale Cinema del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, di seguito «DG  Cinema»,  provvede
all'attuazione di quanto previsto dal  presente  decreto  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.