IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012 , n. 53 di
modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA) (D.M. 245/2004) in attuazione dell'articolo 17,  comma
10,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Giovanni Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Giovanni   Melazzini   e'   stato   confermato   direttore   generale
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2,  comma  160,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del  decreto
legge  21  ottobre  1996,  n.  536,  relativa  alle  misure  per   il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 14
novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 26 novembre
2011, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale
ATGAM (siero antilinfocitario  di  cavallo),  in  assenza  di  valida
alternativa  terapeutica  disponibile,  per  l'indicazione:  «Terapia
dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia  aplastica,
dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio
(Thymoglobuline® )» e con il limite temporale di dodici mesi; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 20
novembre 2012, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  286  del  7
dicembre  2012,  concernente  la   proroga   di   ventiquattro   mesi
dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale  ATGAM  (siero
antilinfocitario di cavallo); 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 26
novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  291  del  16
dicembre   2014,   concernente   la   proroga   di   diciotto    mesi
dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale  ATGAM  (siero
antilinfocitario di cavallo); 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 16
giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno
2016, concernente la proroga di  dodici  mesi  dell'inserimento,  nel
succitato elenco, del medicinale  ATGAM  (siero  antilinfocitario  di
cavallo); 
  Considerato che l'Azienda titolare  del  medicinale  ha  presentato
all'Agenzia italiana del farmaco il 30 ottobre 2014  la  domanda  per
ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di ATGAM  mediante
procedura decentrata per l'indicazione in prima linea; 
  Ritenuto, in attesa degli esiti  della  domanda  di  autorizzazione
alla  commercializzazione,  di  rimarcare   l'irrinunciabilita'   del
farmaco nel trattamento dell'aplasia midollare,  nota  anche  con  il
nome  di  anemia   aplastica,   caratterizzata,   se   non   trattata
adeguatamente, da alti tassi di mortalita'; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 12,  13  e  14
luglio 2017, come da stralcio verbale n. 25; 
  Ritenuto, pertanto, di prorogare la permanenza del medicinale ATGAM
(siero  antilinfocitario  di  cavallo)  di  cui  alla  determinazione
dell'AIFA datata 14 novembre  2011,  sopra  citata,  nell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'inserimento  del  medicinale  ATGAM  (siero  antilinfocitario  di
cavallo), di cui alla determinazione dell'AIFA  citata  in  premessa,
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi  della  legge  n.  648/96,  e'
prorogato per ulteriori dodici mesi, nel  rispetto  delle  condizioni
per esso indicate nell'allegato  1  che  fa  parte  integrante  della
presente determinazione.