IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
  Vista la legge 25  luglio  1971,  n.  545,  recante  le  norme  sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali  delle  conservatorie
dei registri immobiliari e disposizioni connesse; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  29  aprile  1972,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  269
del  14  ottobre  1972,  recante   approvazione   delle   norme   sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali  delle  conservatorie
dei registri immobiliari, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al  libro
sesto  del  codice  civile  e  norme  di  servizio   ipotecario,   in
riferimento  alla  introduzione  di  un   sistema   di   elaborazione
automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; 
  Visto il provvedimento del direttore  dell'Agenzia  del  territorio
del 10 maggio  2011,  pubblicato  in  pari  data  sul  sito  internet
dell'Agenzia  del  territorio,   concernente   l'attribuzione   delle
funzioni di Conservatore dei registri immobiliari al responsabile  di
ciascun servizio di pubblicita' immobiliare; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  che
ha disposto, con decorrenza dal 1°  dicembre  2012,  l'incorporazione
dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 7-quater, comma 40, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016  n.
225, che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'istituzione,  con
uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare di concerto con il  Ministero  della  giustizia,  di  sezioni
stralcio delle conservatorie dei registri  immobiliari,  che  possono
essere ubicate anche in luogo diverso da quello  in  cui  e'  situato
l'ufficio competente, ferme restando le circoscrizioni  stabilite  ai
sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545; 
  Considerata l'esigenza di istituire apposite sezioni  stralcio  per
la conservazione dei registri  e  dei  documenti  cartacei  che  sono
oggetto di consultazione meno frequente; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie 
                      dei registri immobiliari 
 
  1. A decorrere dal giorno successivo a quello  della  pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, sono  istituite,
per ciascuna delle conservatorie  dei  registri  immobiliari  di  cui
all'allegato  1  e  ferme   restando   le   relative   circoscrizioni
territoriali, le sezioni stralcio relative al periodo antecedente  al
1° gennaio 1970. 
  2. A decorrere dal medesimo giorno  sono  istituite,  per  ciascuna
conservatoria dei registri immobiliari e ferme restando  le  relative
circoscrizioni territoriali, le sezioni stralcio relative al  periodo
informatizzato ricompreso tra il 1° gennaio 1999  e  il  31  dicembre
2014. 
  3. Nelle sezioni stralcio, le funzioni di Conservatore dei registri
immobiliari  sono  mantenute  in  capo  al  responsabile  di  ciascun
servizio di pubblicita' immobiliare.