IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto, in particolare, l'art. 17, comma 5, il quale,  in  relazione
alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni  interessate
a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti  medico-legali
sui dipendenti assenti dal servizio  per  malattia  effettuati  dalle
aziende sanitarie locali, stabilisce che: 
    a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato  a  trasferire  annualmente  una  quota  delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario  nazionale,  non
utilizzata in  sede  di  riparto  in  relazione  agli  effetti  della
sentenza della Corte costituzionale n. 207 del  7  giugno  2010,  nel
limite  di  70  milioni  di  euro   annui,   per   essere   iscritta,
rispettivamente, tra  gli  stanziamenti  di  spesa  aventi  carattere
obbligatorio in relazione agli  oneri  di  pertinenza  dei  Ministeri
ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura  dei  medesimi
accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni diverse da
quelle statali; 
    b) a decorrere dall'esercizio 2013,  con  legge  di  bilancio  e'
stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla
copertura   degli   accertamenti   medico-legali   sostenuti    dalle
amministrazioni  pubbliche,  per  un  importo  complessivamente   non
superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla
lettera  a).  Conseguentemente  il  livello  del  finanziamento   del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al
comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo  esercizio  2013,
in riduzione di 70 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 339, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
(Legge di stabilita' 2014) il quale dispone che a decorrere dall'anno
2014, la quota delle  risorse  di  cui  all'art.  17,  comma  5,  del
decreto-legge n. 98 del 2011  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire  alle  regioni  a  fronte
degli oneri da  sostenere  per  gli  accertamenti  medico-legali  sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali e' ripartita annualmente tra le regioni con  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che, ai sensi del sopra citato comma 339, dell'art.  1,
della  legge  n.  147/2013,  il  Ministero  dell'economia  e  finanze
provvede alla predisposizione del decreto di riparto  sulla  base  di
una  proposta  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle   province
autonome, da trasmettere entro il  31  marzo  di  ciascun  anno,  con
riferimento ai dati relativi all'anno precedente; 
  Vista la nota n. 333/C2FIN/C7SAN del 3 febbraio 2017 con  la  quale
la Conferenza delle regioni e delle province autonome  ha  comunicato
di aver condiviso quale criterio di  ripartizione  delle  risorse  da
attribuite alle regioni e alle province  autonome  per  l'anno  2016,
quello della quota d'accesso relativa al riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016; 
  Vista l'Intesa sancita, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  dalla  Conferenza
Stato-regioni nella seduta del 14  aprile  2016  sulla  proposta  del
Ministero della salute  di  deliberazione  del  CIPE  concernente  il
riparto tra  le  regioni  delle  disponibilita'  finanziarie  per  il
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016; 
  Vista la tabella B dell'allegato A alla predetta Intesa, contenente
le quote di accesso  regionali  al  fabbisogno  sanitario  indistinto
dell'anno 2016; 
  Considerato che la somma delle quote di accesso  regionali  esposta
nella  predetta  tabella   B   risulta   pari   al   99,98%   e   che
conseguentemente  si   ritiene   opportuno   ripartire   in   maniera
proporzionale la restante quota di stanziamento dello 0,02%; 
  Ritenuto, pertanto, che sia necessario provvedere alla ripartizione
del finanziamento previsto in favore delle regioni e  delle  province
autonome per l'anno 2016, pari ad euro  17.465.397,00,  iscritto  nel
conto residui del capitolo n. 2868  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per le  predette  finalita',
secondo gli importi indicati nell'allegata tabella; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  recante  «Norme  per  il
coordinamento della Regione  Trentino  Alto-Adige  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano con  la  riforma  tributaria»,  relativi
alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano  alla
ripartizione di finanziamenti statali; 
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo  Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e  Bolzano  nella  seduta
del 30 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 17,  comma  5,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  relative  all'anno  2016  e  pari  ad   euro
17.465.397,00, sono ripartite tra le Regioni e le  Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano,  sulla  base  delle  quote  di   accesso   al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale determinate per l'anno
2016, secondo i dati  (arrotondati  all'euro)  esposti  nell'allegata
tabella che forma parte integrante del presente decreto. 
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, le quote di riparto riferite alle  Province
autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 luglio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
1015