IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  13  giugno  2012,  che  modifica  la  direttiva  89/666/CEE  del
Consiglio e le direttive  2005/56/CE  e  2009/101/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di interconnessione  dei  registri
centrali, commerciali e delle imprese; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  paragrafo  2,  della   citata
direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri  adottano,  entro  due
anni dall'adozione di atti di esecuzione  di  cui  all'art.  4-quater
della direttiva 2009/101/CE, pubblicano e applicano  le  disposizioni
necessarie per conformarsi: all'art. 1, paragrafi 3 e 4,  e  all'art.
5-bis  della  direttiva  89/666/CEE;  all'art.  13  della   direttiva
2005/56/CE; all'art. 3, paragrafo 1, secondo comma,  all'art.  3-ter,
all'art. 3-quater, all'art. 3-quinquies e all'art.  4-bis,  paragrafi
da 3 a 5, della direttiva 2009/101/CE; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) del  citato  art.  4-quater
della  direttiva  2009/101/CE,  2015/884  della  Commissione,  dell'8
giugno 2015, che stabilisce le specifiche  tecniche  e  le  procedure
necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto
dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,
secondo  cui  alle  norme  dell'Unione  europea   non   autonomamente
applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche  di
ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento  nazionale
e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma,
della Costituzione, con decreto del Ministro competente per  materia,
che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
ministri o al Ministro per gli affari europei; 
  Viste le competenze riconosciute a questa amministrazione dall'art.
28, comma 1, lettera «c», del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, in materia di tenuta del registro delle imprese; 
  Visto, altresi', l'art. 7, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, secondo cui il modello  per
la tenuta del registro delle imprese e'  approvato  con  decreto  del
Ministero dell'industria, da intendersi  oggi  come  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Ritenuto   necessario   dettare   disposizioni    per    conformare
l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dal  sopra  richiamato
art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Partecipazione del registro delle  imprese  italiano  al  sistema  di
  interconnessione dei registri delle imprese unionali 
 
  1. Al fine di consentire l'interscambio di  dati  tra  il  registro
delle  imprese  italiano  e  i  registri   delle   imprese   unionali
nell'ambito  del  sistema  di  interconnessione  dei  registri  delle
imprese previsto dalla direttiva 2012/17/UE gli uffici  del  registro
delle imprese provvederanno: 
    a) a dare pubblicita' alle succursali,  presenti  sul  territorio
italiano, di societa' aventi  sede  legale  in  altri  Paesi  membri,
mediante il sistema di interconnessione dei  registri  delle  imprese
unionali («business registers  interconnection  system»,  di  seguito
indicato anche come «BRIS») (art. 1,  paragrafo  3,  della  direttiva
89/666/CEE); 
    b)  all'assegnazione,  a  ciascuna  di  tali  succursali,  di  un
«identificativo  unico»,  che  consenta  di  identificarle  in   modo
inequivocabile nell'ambito del citato BRIS, e determinato secondo  le
modalita'  previste  dalla  citata  direttiva  2012/17/UE  (art.   1,
paragrafo 4, della direttiva 89/666/CEE); 
    c) alla ricezione immediata, mediante il BRIS, sulla posizione in
cui sono iscritte  le  succursali  di  cui  alla  lettera  a),  delle
informazioni concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti  di
insolvenza o liquidazione di societa'  iscritte  nei  registri  delle
imprese di altri Paesi membri, nonche' delle informazioni concernenti
la cancellazione delle societa' in ultimo citate.  Tale  interscambio
di informazioni avviene tra i registri delle  imprese  interessati  a
titolo gratuito e garantisce che nel caso in  cui  una  societa'  sia
stata sciolta o cancellata dal  registro,  anche  le  sue  succursali
siano cancellate nei registri di rispettiva  iscrizione,  salvo,  nel
caso dello scioglimento,  che  sia  stata  prevista  la  prosecuzione
dell'attivita' d'impresa, ai  sensi  dell'art.  2490,  comma  5,  del
codice civile, secondo modalita' tali che non risultano incompatibili
con la persistenza di tali succursali  (art.  5-bis  della  direttiva
89/666/CEE); 
    d) all'interscambio dati, attraverso il BRIS, nel caso di fusione
transfrontaliera, in modo che dal registro delle imprese unionale  in
cui risulta iscritta la societa' derivante da tale fusione, sia  data
notizia, ai registri delle  imprese  in  cui  risultano  iscritte  le
societa' che hanno partecipato alla fusione, che la nuova societa' e'
divenuta efficace, e che  quindi  risulta  possibile  procedere  alla
cancellazione, nei precedenti registri di iscrizione, delle  societa'
confluite nel nuovo soggetto (art. 13 della direttiva 2005/56/CE); 
    e) all'attribuzione di un «identificativo unico» alle societa' di
capitali iscritte nel registro delle imprese italiano,  che  consenta
di  identificarle  in  modo  inequivocabile  nell'ambito  del   BRIS,
determinato secondo le modalita' previste  dalla  ripetuta  direttiva
2012/17/UE (art. 3,  paragrafo  1,  secondo  comma,  della  direttiva
2009/101/CE); 
    f) alla messa a disposizione degli atti e delle notizie  relative
alle societa'  di  capitali  previsti  dall'art.  2  della  direttiva
2009/101/CE,  iscritti  nel   registro   delle   imprese   nazionale,
attraverso il BRIS, in un formato standard conforme  alle  previsioni
della direttiva 2012/17/UE, e con indicizzazione  dei  dati  ed  atti
stessi in tutte le lingue dei Paesi membri, per una consultazione  in
tempo reale dei dati  ed  atti  in  parola  su  tutto  il  territorio
dell'Unione (art. 3-ter della direttiva 2009/101/CE); 
    g) all'applicazione di diritti  di  segreteria  per  il  rilascio
attraverso il BRIS  degli  atti  e  delle  indicazioni  previsti  dal
presente decreto stabiliti, modificati e aggiornati con le  modalita'
di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatta  salva
la gratuita' dell'acquisizione, attraverso il BRIS, dei seguenti dati
relativi alle  societa'  di  capitali  iscritte  nel  registro  delle
imprese nazionale: 1) denominazione della societa';  2)  sede  legale
della societa'; numero di iscrizione nel registro delle imprese (art.
3-quater della direttiva 2009/101/CE); 
    h) alla condivisione senza indugio,  attraverso  il  BRIS,  delle
notizie concernenti l'apertura  o  la  chiusura  di  procedimenti  di
liquidazione o  insolvenza  di  societa'  di  capitali  iscritte  nel
registro delle imprese nazionale, nonche' delle  notizie  concernenti
la  cancellazione  delle  medesime  societa'   da   detto   registro.
L'interscambio di tali dati con i registri delle imprese unionali  in
cui sono iscritte succursali delle  societa'  interessate  avviene  a
titolo gratuito (art. 3-quinquies della direttiva 2009/101/CE); 
    i) all'adeguamento del registro delle imprese  italiano  al  fine
della sua interoperabilita' con  gli  altri  registri  delle  imprese
unionali, all'interno del BRIS, attraverso  la  piattaforma  centrale
europea di cui alla direttiva 2012/17/UE (art.  4-bis,  paragrafo  3,
della direttiva 2009/101/CE); 
    l) alla eventuale istituzione di punti di  accesso  opzionali  al
BRIS, la cui creazione e la cui modifica va immediatamente notificata
alla  Commissione  (art.  4-bis,   paragrafo   4,   della   direttiva
2009/101/CE); 
    m) all'accesso ai dati e agli atti contenuti nel BRIS  attraverso
il portale europeo della giustizia elettronica e gli eventuali  punti
di  accesso  opzionali  richiamati  alla  lettera  l)  (art.   4-bis,
paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE).