IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Nella riunione del 29 agosto 2017 Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono stati colpiti, il giorno 21 agosto 2017, alle ore 20,57, da un evento sismico di magnitudo durata 4.0 della scala Richter che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; Considerato, altresi', che tale fenomeno sismico ha provocato la perdita di vite umane, feriti, nonche' danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 agosto 2017, recante «dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286»; Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; Acquisita l'intesa della Regione Campania; Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 24 agosto 2017, prot. n. CG/54022; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso in rassegna; Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Delibera: Art. 1 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. 2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Campania provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale. 4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di € 7 milioni a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 agosto 2017 Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri