Estratto determina AAM/PPA n. 816/2017 del 25 luglio 2017 
 
    Autorizzazione delle variazioni: 
      B.II.a.3 b) 2. Modifiche qualitative e quantitative  di  uno  o
piu'  eccipienti  tali  da  avere  un  impatto  significativo   sulla
sicurezza, la qualita' o l'efficacia del medicinale; 
      B.II.e.1 b) 2. Modifica del tipo di contenitore o  aggiunta  di
un nuovo contenitore - medicinali sterili e  medicinali  biologici  o
immunologici; 
      C.I.11.b) Introduzione di obblighi  e  condizioni  relativi  ad
un'autorizzazione all'immissione in commercio, o  modifiche  ad  essi
apportate; 
      B.II.f.1 a) 1. Riduzione  della  durata  di  conservazione  del
prodotto finito - cosi' come confezionato per la vendita; 
      B.II.e.6  a)  Modifica  di  un  elemento   del   materiale   di
confezionamento (primario) che non e' in contatto con la formulazione
del prodotto finito - modifica che incide sulle informazioni relative
al prodotto; 
      B.II.f.1 b) 1. Estensione shelf-life del diluente a ph12 da  18
a 24 mesi; 
      B.II.f.1 z) Modifica della  durata  di  conservazione  o  delle
condizioni di stoccaggio del prodotto finito, 
relativamente al medicinale FLOLAN nelle seguenti forme e confezioni: 
      A.I.C. n. 027750013 - «0,5 mg/50  ml  polvere  e  solvente  per
soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente
50 ml; 
      A.I.C. n.  027750025  -  «0,5  mg  polvere  per  soluzione  per
infusione» 1 flaconcino polvere; 
      A.I.C. n. 027750037 - «1,5 mg/50  ml  polvere  e  solvente  per
soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 2 flaconcini solvente
da 50 ml. 
    Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd - Brentford (UK). 
    Procedure: NL/H/2852/01-04/II/011/G  -  NL/H/2852/01-03/IB/013  -
NL/H/2852/01-03/IB/014 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2.  In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  presente,  non  recanti  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5  della
determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.