IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009  il
quale  prevede  che,  dal  2012,  per  amministrazioni  pubbliche  si
intendono  gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a   fini   statistici
nell'elenco  pubblicato  annualmente   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  del  comma  3  del   medesimo   articolo,   e   successivi
aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni  di  cui  agli
specifici  regolamenti  dell'Unione  europea,  nonche'  le  autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il
quale prevede che  le  amministrazioni  pubbliche,  con  l'esclusione
degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati
SIOPE, tramite i propri tesorieri  o  cassieri,  i  dati  concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati,  codificati  con  criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate
dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono
analoghi servizi non  possono  accettare  disposizioni  di  pagamento
prive della codificazione uniforme; 
  Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il
quale prevede che, con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono apportate modifiche e integrazioni  alla  codificazione
SIOPE, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano  dei
conti, nel suo modulo finanziario, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  4  ottobre  2013,  n.  132,  che  sono  effettuate
contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.
132, recante le modalita' di adozione del piano dei  conti  integrato
delle amministrazioni pubbliche,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,
lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
marzo 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2017,  n.
76, supplemento ordinario, concernente l'aggiornamento  dell'allegato
1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.  132
(Piano dei conti integrato) ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica e del comma 4, art.  4,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91  ed,  in
particolare, l'art. 17, comma  3,  che  prevede,  in  relazione  alle
esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica, che le societa'  e  gli  enti  in  regime  di  contabilita'
civilistica  riclassificano  i  propri  dati   contabili   di   cassa
attraverso la rilevazione SIOPE; 
  Visto il comma 1  dell'art.  10  del  decreto  legislativo  del  25
novembre 2016, n.  218,  che  ha  previsto  l'adozione,  con  proprio
regolamento, anche ai  sensi  della  normativa  generale  vigente  in
materia di contabilita' pubblica di cui  al  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91, di sistemi di contabilita' economico-patrimoniale
per gli enti di ricerca di cui all'art.  1,  comma  1,  del  medesimo
decreto legislativo; 
  Visto il comma 3 dell'art. 8, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014,  n.  89,
il quale prevede che i dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche
gestiti dalla Banca d'ltalia  sono  liberamente  accessibili  secondo
modalita' definite con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto ministeriale  del  30  maggio  2014,  emanato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  applicazione   delle
disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 66 del  2014,  con  il
quale sono state individuate le modalita' per  l'accesso  alla  banca
dati SIOPE; 
  Valutata l'opportunita' di individuare le voci del piano dei  conti
di interesse degli enti e delle istituzioni di ricerca,  al  fine  di
tener conto della specificita' del settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Attivita' degli enti e istituzioni di ricerca 
 
  1. Al fine di consentire il  monitoraggio  dei  conti  pubblici,  e
verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali
nell'ambito  delle  rappresentazioni  contabili,  gli   enti   e   le
istituzioni di  ricerca,  considerate  amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
indicano  sugli  ordinativi  di  incasso  e  di  pagamento  i  codici
gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto. 
  2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono  composti  da  dieci
caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali
codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di
entrata e di  uscita,  e  dai  punti  di  separazione  tra  i  campi,
rappresentativi  della  struttura  per  livelli  delle   informazioni
gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla  banca  dati
SIOPE tramite i cassieri non comprendono  la  lettera  iniziale  e  i
separatori tra i livelli. 
  3. I codici gestionali di cui al comma  1  riferiti  ad  entrate  e
uscite per  conto  terzi  e  partite  di  giro  sono  utilizzati  per
classificare i movimenti in entrata e in uscita che transitano per  i
conti transitori. 
  4. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica
gestionale gli enti di cui al comma 1: 
    a)  provvedono   ad   una   tempestiva   regolarizzazione   delle
riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo  di
incasso e di pagamento, anche nel caso di esercizio  provvisorio  del
bilancio; 
    b) evitano l'imputazione di entrate e/o  spese  a  codici  avente
carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati; 
    c) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei
codici   gestionali   SIOPE»,   pubblicato    sul    sito    internet
www.siope.mef.gov.it entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e alle indicazioni fornite
dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in presenza di
una riscontrata non corretta applicazione della codifica; 
    d) comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo
di posta elettronica del proprio  referente  SIOPE,  al  Dipartimento
della  ragioneria  generale  dello  Stato,  all'indirizzo  di   posta
elettronica siope.universita-edr@mef.gov.it 
  5. L'allegato A al presente  decreto  puo'  essere  aggiornato  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, come  previsto  dall'art.  14,
comma 8, della legge  n.  196  del  2009,  al  fine  di  recepire  le
modifiche del piano dei conti  finanziario  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.