IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in  materia
di riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della  Croce  rossa
(C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visti  in  particolare  i  seguenti  articoli  del  citato  decreto
legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: 
    art. 1, comma  1,  che  stabilisce  che  le  funzioni  esercitate
dall'Associazione italiana della  Croce  rossa  siano  trasferite,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla  costituenda  Associazione  della
Croce rossa italiana, promossa dai soci della  C.R.I.,  la  quale  e'
persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro primo, titolo
II, capo II, del Codice civile, e' iscritta di diritto  nel  registro
nazionale,  nonche'  nei  registri  regionali  e  provinciali,  delle
associazioni di promozione sociale,  e'  di  interesse  pubblico,  e'
ausiliaria dei pubblici poteri nel settore  umanitario  ed  e'  posta
sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica; 
    art. 2, comma 1, che dispone che la C.R.I. sia riordinata secondo
le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178  del  2012  e
dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione  assuma  la
denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» (Ente),
mantenendo la personalita' giuridica di diritto  pubblico  come  Ente
non economico, sia pure non piu' associativo,  con  la  finalita'  di
concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione; 
    art. 2, comma 5, che stabilisce  che  le  risorse  finanziarie  a
carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1,
comma 6, che sarebbero state  erogate  alla  C.R.I.  nell'anno  2014,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente in  materia,  nonche'
risorse finanziarie, di  pari  ammontare  a  quelle  determinate  per
l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6,  per  l'anno
2016, siano attribuite all'Ente e all'Associazione, con  decreti  del
Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e
del  Ministro  della  difesa,  ciascuno  in  relazione  alle  proprie
competenze, ripartendole tra Ente e Associazione  in  relazione  alle
funzioni di interesse pubblico ad essi  affidati,  senza  determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio 2016 il
personale  della   C.R.I.   e   quindi   dell'Ente   sia   utilizzato
temporaneamente  dall'Associazione,  mantenendo  il   proprio   stato
giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente e che
entro i successivi 90 giorni  l'associazione  definisca  un  organico
provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre  2017  e  dispone
altresi' che il predetto organico sia valutato in  sede  di  adozione
dei decreti di cui all'art. 2, comma  5,  sentite  le  organizzazioni
sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio  2018  l'esercizio
da parte dell'Associazione dei suoi  compiti  istituzionali  in  modo
compatibile con le risorse a cio' destinate; 
    art. 6, comma  6,  che  dispone,  in  materia  di  mobilita'  del
personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,  n.  11,  al  personale
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; 
    art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche  in  posizione  di
sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilita',  da  parte
degli enti e delle aziende  del  Servizio  sanitario  nazionale,  del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I. e
quindi dell'Ente con  funzioni  di  autista  soccorritore  e  autisti
soccorritori senior, limitatamente  a  coloro  che  abbiano  prestato
servizio in attivita' convenzionate con  gli  enti  medesimi  per  un
periodo non inferiore  a  cinque  anni,  stabilendo  altresi'  che  i
conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con  il
trasferimento  delle  relative  risorse  occorrenti  al   trattamento
economico  del  personale   assunto,   derivanti   dalla   quota   di
finanziamento del Servizio sanitario  nazionale  erogata  annualmente
alla C.R.I. e quindi all'Ente; 
    art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 10,  comma
7-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.  210,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che dispone,  fra
l'altro, che il  finanziamento  annuale  all'associazione  non  possa
superare   l'importo   complessivamente   attribuito    all'ente    e
all'associazione ai sensi dell'art. 2,  comma  5,  per  l'anno  2014,
decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere
dall'anno 2018; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  29  aprile  2015,  n.   52,   recante   la
Ripartizione tra le regioni  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano  della  quota  indistinta  del  finanziamento  del   Servizio
sanitario  nazionale  per  l'anno  2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale del 19 agosto 2015, n. 191, nella quale e'
stabilito,  quale  concorso  al  finanziamento  della   Croce   rossa
italiana, l'importo di € 146.412.742; 
  Visto il proprio decreto 26 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2017, n. 42 con il quale  si  e'  provveduto  a
confermare in € 131.771.467,80 il finanziamento  disponibile  per  le
finalita' di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012  e  ad
assegnare all'Ente, alla Fondazione e  alle  regioni  interessate  il
finanziamento dell'anno 2017 limitatamente  al  primo  semestre,  per
l'importo complessivo di € 65.885.733,90, rinviando ad altro  decreto
l'assegnazione delle risorse relative al secondo semestre; 
  Vista l'informativa  sull'assunzione  con  procedure  di  mobilita'
presso gli enti e le aziende del  Servizio  sanitario  nazionale  del
personale con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  proveniente
dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI)  con  funzioni  di
autista soccorritore (art. 6, comma 7,  del  decreto  legislativo  28
settembre  2012,  n.  178),  iscritta  all'ordine  del  giorno  della
Conferenza per i rapporti fra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 agosto 2017; 
  Vista la delibera n. 43 del 21 luglio 2017 del  Comitato  dell'ente
strumentale alla Croce  rossa  italiana  recante  l'approvazione  del
piano di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto  legislativo  n.  178
del  2012  relativo  al  secondo  semestre  2017  che  individua   il
fabbisogno finanziario relativo  all'Ente,  all'Associazione  e  alle
regioni, come di seguito riportato: 
 
 Ente strumentale alla Croce rossa      42.673.657,60 
 Associazione Croce rossa               12.671.330,44 
 Regioni                                10.540.745,86 
                             Totale     65.885.733,90 
 
  Considerata la necessita' di procedere, sulla base  del  richiamato
piano operativo, all'assegnazione delle risorse relative  al  secondo
semestre dell'anno 2017; 
  Ritenuto  pertanto  di  assegnare  l'importo   complessivo   di   €
65.885.733,90 secondo la distribuzione di  seguito  riportata,  sulla
base della richiamata informativa e del citato piano operativo: 
 
                              Decreta: 
 
  Il finanziamento disponibile per le finalita'  di  cui  al  decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, e' assegnato per  il  secondo  semestre
dell'anno 2017 come di seguito riportato: 
 
  Ente strumentale alla Croce rossa      42.673.657,13 
  Associazione Croce rossa               12.671.330,44 
  Regioni, di cui:                       10.540.745,86 
   Regione Piemonte                       1.606.055,89 
   Regione Valle d'Aosta                     15.526,55 
   Regione Lombardia                      3.632.687,81 
   Regione Autonoma di Bolzano              216.448,90 
   Regione Autonoma di Trento                62.106,18 
   Regione Friuli Venezia Giulia            394.045,11 
   Regione Liguria                          457.497,31 
   Regione Emilia Romagna                   450.187,13 
   Regione Toscana                          417.620,97 
   Regione Umbria                           178.711,99 
   Regione Marche                           552.899,39 
   Regione Lazio                          1.424.956,72 
   Regione Abruzzo                          379.317,65 
   Regione Campania                         526.444,50 
   Regione Puglia                           200.765,54 
   Regione Sardegna                          25.474,25 
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 agosto 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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