Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante «l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante «l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare: l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario disciplina l'articolazione interna della struttura posta alle sue dipendenze, anche in aree e unita' organizzative, con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza; l'art. 50, comma 2, il quale prevede che, ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura del Commissario straordinario puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2; l'art. 50, comma 3, lettera a), il quale prevede, fra l'altro, che le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 sono individuate nella misura massima di cento unita' tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l'art. 50, comma 7, lettera a), il quale prevede, fra l'altro, che, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili, al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, nel limite massimo di 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018; l'art. 50, comma 7-bis, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato "ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016 recante «Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017, modificata con l'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, recante la disciplina della «Organizzazione della struttura centrale del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4 maggio 2017, recante «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»; Vista la determinazione commissariale n. 1 del 16 marzo 2017 con la quale, fra l'altro, sono state ripartite fra la Struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione le cento unita' di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, selezionate a seguito di avviso pubblico in data 7 dicembre 2016; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle previsioni contenute nell' art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, di conseguenza, di riconoscere, al personale non dirigenziale ivi indicato, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, alle condizioni e nei limiti previsti dalle predette disposizioni, compensi per prestazioni di lavoro straordinario; Viste le comunicazioni pervenute dagli uffici speciali per la ricostruzione contenenti la stima del fabbisogno di prestazioni straordinarie, nonche' le analoghe esigenze emerse nell'ambito della Struttura commissariale centrale; Vista la relazione illustrativa predisposta dalla struttura commissariale sulla base delle informazioni fornite dagli uffici speciali, che viene allegata alla presente ordinanza; Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 28 agosto 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale 1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, in servizio presso la Struttura commissariale centrale e presso gli uffici speciali per la ricostruzione, e' riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018.