Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante «l'estensione degli effetti della dichiarazione  dello  stato
di  emergenza  adottata  con  la  delibera  del  25  agosto  2016  in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il  giorno
26 ottobre 2016 hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante «l'ulteriore estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294  del  17  dicembre
2016, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio  2017,
n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio  2017,
recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli  eventi  sismici  del  2016  e  del  2017»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare: 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art.  50,  comma  1,  il  quale  prevede  che  il   Commissario
straordinario  disciplina  l'articolazione  interna  della  struttura
posta alle sue dipendenze, anche in aree e unita' organizzative,  con
propri  atti  in  relazione  alle  specificita'   funzionali   e   di
competenza; 
    l'art. 50, comma 2, il  quale  prevede  che,  ferma  restando  la
dotazione di personale gia' prevista  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  9  settembre  2016,  la  struttura  del
Commissario straordinario puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad
un massimo di duecentoventicinque unita' di  personale,  destinate  a
operare presso gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui
all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e  raccordo  con
il territorio sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2; 
    l'art. 50, comma 3, lettera a), il quale  prevede,  fra  l'altro,
che le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 sono
individuate nella misura massima di cento  unita'  tra  il  personale
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    l'art. 50, comma 7, lettera a), il quale  prevede,  fra  l'altro,
che, con uno o  piu'  provvedimenti  del  Commissario  straordinario,
adottati ai sensi dell'art. 2, comma  2,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili,  al   personale   non   dirigenziale   delle   pubbliche
amministrazioni di  cui  all'art.  3,  direttamente  impegnato  nelle
attivita'  di  cui  all'art.   1,   puo'   essere   riconosciuta   la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in  materia  di
orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,
nel limite massimo di 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2018; 
    l'art. 50, comma 7-bis, il quale stabilisce che  le  disposizioni
di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati
presso gli uffici speciali di cui all'art. 3; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  1  del  10
novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione  per  l'istituzione
dell'ufficio comune denominato "ufficio speciale per la ricostruzione
post sisma 2016" di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre  2016
n. 189»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  6  del  28
novembre  2016  recante  «Linee  direttive  per  la  ripartizione   e
l'assegnazione del personale tecnico  e  amministrativo  da  assumere
nelle Regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno
colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal  24
agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  15  del  27
gennaio 2017, modificata con l'ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017,
recante la disciplina della «Organizzazione della struttura  centrale
del commissario straordinario del Governo per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4  maggio
2017,  recante  «Seconde  linee  direttive  per  la  ripartizione   e
l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di
tipo  tecnico-ingegneristico  e  di   tipo   amministrativo-contabile
destinato ad operare  presso  la  Struttura  commissariale  centrale,
presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso  le  regioni,
le province, i comuni e gli enti parco nazionali ai sensi e  per  gli
effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189»; 
  Vista la determinazione commissariale n. 1 del 16 marzo 2017 con la
quale,  fra  l'altro,  sono  state   ripartite   fra   la   Struttura
commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione  le
cento unita' di personale di cui all'art. 50, comma  3,  lettera  a),
del decreto-legge n. 189 del 2016, selezionate a  seguito  di  avviso
pubblico in data 7 dicembre 2016; 
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle previsioni contenute
nell' art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del  decreto-legge
n. 189 del 2016 e, di conseguenza, di riconoscere, al  personale  non
dirigenziale ivi indicato, per ciascuno degli esercizi 2017  e  2018,
alle condizioni e nei limiti previsti  dalle  predette  disposizioni,
compensi per prestazioni di lavoro straordinario; 
  Viste le comunicazioni  pervenute  dagli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione contenenti  la  stima  del  fabbisogno  di  prestazioni
straordinarie, nonche' le analoghe esigenze emerse nell'ambito  della
Struttura commissariale centrale; 
  Vista  la  relazione  illustrativa  predisposta   dalla   struttura
commissariale sulla base  delle  informazioni  fornite  dagli  uffici
speciali, che viene allegata alla presente ordinanza; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   -
Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  28
agosto 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                 Prestazioni di lavoro straordinario 
                   del personale non dirigenziale 
 
  1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge  n.  189  del
2016, in servizio presso la Struttura commissariale centrale e presso
gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione,  e'  riconosciuta   la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nella  misura  massima  di  40  ore  mensili,  oltre  a  quelle  gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della
disciplina  in  materia  di  orario  di  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per ciascuno degli esercizi 2017  e
2018.