IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio  2006  relativo
al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  -   capo   III   recante
«Disposizioni   specifiche   relative   all'obiettivo    Cooperazione
territoriale  europea  -  sezione  III  «Gestione,   sorveglianza   e
controllo» e  in  particolare  l'art.  17  concernente  la  «Gestione
Finanziaria» dei  programmi  rientranti  nell'Obiettivo  Cooperazione
territoriale europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea  per  il
periodo  di  programmazione  2014/20  e  in  particolare  l'art.   27
concernente  la  «Gestione  Finanziaria»  dei   programmi   di   tale
obiettivo; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e, in particolare,  l'art.  5
che istituisce il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie e l'art. 6, comma 3, relativo alle modalita' di  recupero
delle somme erogate dal predetto Fondo di rotazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione  e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la  attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183.» e , in particolare, l'art. 11 che  richiama  le
procedure di recupero di cui all'art.  6,  comma  3  della  legge  16
aprile 1987 n. 183; 
  Visto l'art. 1, comma 803, della legge 28 dicembre 2015, n.  208  -
Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge  di  stabilita'  2016)  -  che  prevede  che:  «Al
recupero delle somme dovute da  beneficiari  situati  sul  territorio
italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea
aventi autorita' di gestione estera si provvede ai sensi dell'art. 6,
comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite
le modalita' di recupero di cui al precedente periodo.»; 
  Visto l'art. 10  del  decreto-legge  n.  101/2013  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  125/2013  (in  Gazzetta  Ufficiale  30
ottobre 2013, n. 255) che, al fine  di  assicurare  il  perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione
e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento,  sorveglianza
e sostegno della politica di coesione, istituisce  l'Agenzia  per  la
coesione territoriale, di seguito  denominata  «Agenzia»,  sottoposta
alla vigilanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato. Le funzioni relative  alla  politica  di  coesione
sono ripartite  tra  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e
l'Agenzia; 
  Considerato  che  la  gestione  dei   programmi   di   cooperazione
territoriale del periodo di programmazione 2007/2013  e  del  periodo
2014/20 e' affidata a Organismi aventi sede all'estero  e  che  detti
programmi prevedono il coinvolgimento, in qualita' di beneficiari  di
contributi comunitari e nazionali, di  soggetti  pubblici  e  privati
situati nel territorio nazionale; 
  Considerato che per i programmi di  cooperazione  territoriale  con
autorita' di gestione italiana  si  seguono  le  procedure  ordinarie
previste dall'art. 17 del regolamento (CE) 1080/2006 e  dall'art.  27
del regolamento (UE) 1299/2013; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del
23 febbraio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Avvio della procedura di recupero 
 
  1. Ai fini del recupero delle somme dovute da  beneficiari  situati
sul territorio italiano riguardanti somme percepite in attuazione  di
iniziative rientranti  nei  programmi  di  cooperazione  territoriale
europea  con  autorita'  di  gestione  estera  per   i   periodi   di
programmazione 2007/2013 e 2014/2020, l'Organismo  estero  competente
invia  la  richiesta  di  recupero  all'Agenzia   per   la   coesione
territoriale, contenente l'indicazione dell'importo  dovuto  e  degli
estremi del/i beneficiario/i situato/i sul territorio italiano. 
  2. L'Agenzia per la coesione  territoriale,  verifica  la  suddetta
richiesta e, previa integrazione con gli importi dovuti a  titolo  di
corrispondente cofinanziamento nazionale, laddove dovuto, la  inoltra
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l'Unione europea per l'attivazione  delle  conseguenti
azioni di recupero nei confronti dei beneficiari stessi. La  medesima
richiesta e' inoltrata per  conoscenza  anche  alle  Regioni  e  alle
Provincie Autonome di  Trento  e  Bolzano  nel  cui  territorio  sono
situati i beneficiari su cui grava l'obbligo della restituzione.