IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre  2017
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione di tutte le
iniziative di carattere straordinario  finalizzate  al  ritorno  alle
normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale in rassegna, per i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota prot.  n.  326776
dell'11 ottobre 2017; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di  cui  in  premessa,  il  direttore  del   Dipartimento   ambiente,
territorio  e  infrastrutture  della  Regione  Liguria  e'   nominato
commissario delegato; 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche
direttive dallo stesso  impartite  nonche'  dei  Sindaci  dei  comuni
interessati dagli  eventi  meteorologici  in  argomento.  I  predetti
soggetti  possono  avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture
organizzative e del personale della Regione  Liguria,  nonche'  della
collaborazione degli enti locali della Regione medesima, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   2,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi realizzati dagli  Enti  locali  nella  fase  di
prima emergenza rivolti a rimuovere le  situazioni  di'  rischio,  ad
assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero  delle  popolazioni
colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dagli eventi calamitosi; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose; 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo; 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in
argomento.   Tale   rendicontazione   deve   essere   supportata   da
documentazione in originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo
del commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1  della  presente
ordinanza; 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'. 
 
          Avvertenza: 
              Gli  allegati  tecnici  alla  presente  ordinanza  sono
          consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento  della
          protezione   civile:   www.protezionecivile.it    - sezione
          provvedimenti.