IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni  zootecniche  e
genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e
all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di  razza  pura,  di
suini  ibridi  riproduttori  e  del  loro  materiale  germinale,  che
modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive  89/608/CEE  e
90/425/CEE del Consiglio, e che abroga  taluni  atti  in  materia  di
riproduzione   animale   («regolamento   sulla   riproduzione   degli
animali»); 
  Visto in particolare l'art. 16, comma 1, del  predetto  regolamento
il quale stabilisce che  enti  selezionatori  che  prevedono  diversi
criteri o procedure per l'iscrizione degli  animali  riproduttori  di
razza  pura  in  classi  diverse  possono  suddividere   la   sezione
principale dei libri genealogici in piu' classi in base ai  meriti  e
possono imporre l'obbligo di sottoporre gli animali  riproduttori  di
razza pura a prove della performance e alla  valutazione  genetica  e
visto  altresi'  l'art.  21  relativo  all'ammissione  degli  animali
riproduttori di razza  pura  e  del  loro  materiale  germinale  alla
riproduzione il quale,  tra  l'altro,  stabilisce  che  ogni  animale
riproduttore di razza pura  deve  essere  ammesso  a  monta  naturale
nell'ambito del libro genealogico di appartenenza; 
  Vista la legge 15 gennaio  1991,  n.  30  sulla  «Disciplina  della
riproduzione animale» e s.m.i., con particolare riferimento  all'art.
3,  comma  3,  il  quale  prevede  che  «con  decreto  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in
materia  sono  stabiliti  i  requisiti  genealogici   morfologici   e
attitudinali, nonche' le  modalita'  per  l'inserimento  dei  cavalli
delle razze purosangue inglese e trottatore italiano in  un  apposito
repertorio  degli  stalloni  idonei  sia  alla  monta  naturale   che
all'inseminazione artificiale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105,  regolamento  recante  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il  decreto  ministeriale  26  luglio  1994,  successivamente
modificato ed integrato con decreto ministeriale del 4 febbraio  1999
e con decreto ministeriale 30 luglio 1999, concernente  l'istituzione
del Repertorio degli Stalloni delle razze equine Puro Sangue  Inglese
e Trottatore Italiano; 
  Visto  lo  Stud  Book  Italiano  (libro  genealogico)  cosi'   come
riconosciuto  ed  approvato  dall'ISBC   (International   Stud   Book
Committee) della razza purosangue inglese. 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, modificato da ultimo
con decreto del 30 ottobre 2008 con il quale e'  stato  approvato  il
Disciplinare del Libro genealogico del Cavallo Trottatore Italiano  e
le relative norme tecniche; 
  Considerato che il sopracitato regolamento  (UE)  n.  2016/1012  si
applica anche ai cavalli sportivi di razza Trottatore Italiano e Puro
Sangue Inglese; 
  Considerato  pertanto  la  necessita'  di  dare   applicazione   al
regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
dell'8 giugno 2016, con riguardo alle disposizioni  vigenti  relative
al repertorio stalloni delle razze equine Trottatore Italiano e  Puro
Sangue Inglese; 
  Considerato  che  i  requisiti   genetici   ed   attitudinali   per
l'iscrizione degli stalloni delle predette razze equine sono  fissati
comunque  dai  disciplinari   che   regolano   i   rispettivi   libri
genealogici; 
  Considerato necessario abrogare il decreto ministeriale  26  luglio
1994 modificato da ultimo con decreto ministeriale  30  luglio  1999,
concernente l'istituzione del Repertorio degli Stalloni  delle  razze
equine Puro Sangue Inglese e Trottatore Italiano; 
  Considerato che la  Direzione  generale  per  la  promozione  della
qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI VI che detiene i
libri genealogici delle razze equine in questione, ha  condiviso  con
nota n. 86628  del  22  novembre  2016  la  proposta  di  abolire  il
repertorio stalloni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto ministeriale 26 luglio 1994 concernente  «Istituzione
del Repertorio degli Stalloni delle razze equine Puro Sangue  Inglese
e Trottatore Italiano», cosi' come modificato  ed  integrato  con  il
decreto 4 febbraio 1999 e con il decreto 30 luglio 1999, e' abrogato. 
  2. I cavalli maschi riproduttori delle razze Puro Sangue Inglese  e
Trottatore Italiano sono registrati nell'apposita sezione  del  libro
genealogico di appartenenza. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 ottobre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina