IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante misure per la stabilizzazione  della  finanza  pubblica,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo del 30  marzo  2001,  n.  165  recante
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria,  e  in  particolare  l'art.  64  che   reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria   e   in
particolare l'art. 19, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
che reca disposizioni in materia  di  razionalizzazione  della  spesa
relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari e,  in  particolare,  l'art.  3,
comma  1,  che  nell'ambito  della  disciplina  delle   facolta'   di
assunzione   da   parte   di   alcune   amministrazioni,    ribadisce
l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del  testo  unico
delle disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Vista la legge 13 luglio 2015,  n.  107,  recante  la  riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015), ed in particolare l'art. 1, commi da 420 a  428,
riguardanti le procedure per la ricollocazione  del  personale  delle
province e delle citta'  metropolitane,  procedure  estese  anche  al
personale della Croce rossa italiana; 
  Visto, in particolare, il comma 425 dell'art. 1 della legge n.  190
del 2014 che ricomprende i posti  del  personale  amministrativo  del
comparto scuola ai fini delle suddette procedure di mobilita'; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione del 14  settembre  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 227 del  30  settembre  2015,  recante  criteri  per  la
mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato  degli  enti
di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana,
nonche' dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento
delle funzioni di polizia municipale; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 19 luglio 2017,  n.  30834,  recante  richiesta  di
autorizzazione, per l'anno  scolastico  2017/2018,  all'assunzione  a
tempo indeterminato di n. 5.913 unita' di  personale  amministrativo,
tecnico ed Ausiliario  (A.T.A.),  a  fronte  di  un  pari  numero  di
cessazioni dal servizio; 
  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre  2016,
n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura a  valere  sul  dieci
per cento delle  facolta'  di  assunzione  previste  dalla  normativa
vigente per gli anni 2017 e 2018; 
  Considerato che nella suddetta nota del 19 luglio 2017,  n.  30834,
il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca
richiede di poter utilizzare per le immissioni in ruolo del personale
ATA, oltre ai n. 5.913 posti derivanti dalle cessazioni dal servizio,
anche n. 347  posti  gia'  autorizzati  e  accantonati  ai  fini  del
ricollocamento del personale in esubero degli enti di  area  vasta  e
della Croce rossa italiana; 
  Considerato che nella medesima nota del 19 luglio 2017,  n.  30834,
il Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca  e
richiede,  altresi',  di  poter  posticipare   al   successivo   anno
scolastico 2018-2019 le procedure di mobilita'  del  personale  delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che anche
quest'ultima  richiesta  puo'  essere  accolta  non  essendo   ancora
pervenute comunicazioni per la ricollocazione del predetto personale; 
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -  del  28  luglio
2017, n. 156453/2017, con la quale vengono richiesti  chiarimenti  in
ordine  alla  distribuzione  territoriale   suddivisa   per   profili
professionali, delle cessazioni di personale ATA al 31 agosto 2017; 
  Vista la comunicazione, pervenuta mediante posta elettronica del 31
luglio 2017, del Ministero dell'istruzione dell'universita'  e  della
ricerca con la quale si precisa che,  con  riferimento  al  personale
ATA, le cessazioni al 1° settembre 2017 ammontano a n.  5.913  unita'
totali (di cui n. 1.803 Assistenti amministrativi, n. 399  Assistenti
tecnici, cinque cuochi, due addetti alle aziende  agrarie,  n.  3.255
collaboratori scolastici, n. 442 DSGA-direttore dei servizi  generali
ed amministrativi, quattro guardarobieri  e  tre  infermieri)  e  che
disponibilita' per l'anno scolastico 2017/2018 ammontano a n.  12.513
posti totali (di cui n. 1.472 DSGA-Direttore dei servizi generali  ed
amministrativi, n. 2.578 Assistenti amministrativi, n. 865 assistenti
tecnici, n. 7.378 collaboratori scolastici n. 220 fra cuochi, addetti
alle aziende agrarie, guardarobieri e infermieri); 
  Vista   l'ulteriore   comunicazione,   pervenuta   mediante   posta
elettronica  del  31  luglio  2017,  del  Ministero   dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca con la quale viene precisato  che  i
soprannumeri derivanti dai processi di mobilita' previsti dalla legge
saranno riassorbiti a decorrere dal 1° settembre 2017 e che le nomine
in ruolo non saranno effettuate nelle province e per i profili per  i
quali vi sia una situazione di esubero; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 4 agosto 2017 n. 16073 che trasmette le  valutazioni  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 agosto 2017,
n. 160326/2017 che esprime parere favorevole alle  autorizzazioni  ad
assumere, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, n. 6260 unita' di personale ATA; 
  Ritenuto    di    accordare    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ferma restando la disponibilita' in
organico  dei   posti   interessati   alle   immissioni   in   ruolo,
l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n. 6.260 unita' di
personale ATA, di cui 5.913 corrispondenti alle effettive  cessazioni
e n. 347 corrispondenti ai posti gia' autorizzati ed accantonati  nel
precedente  anno  scolastico   e   non   utilizzati   ai   fini   del
ricollocamento del personale in esubero degli enti di  area  vasta  e
della Croce rossa italiana; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2017/2018,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato sui posti  effettivamente  vacanti  e  disponibili,  un
numero di unita' pari a n. 6.260 unita' di personale ATA.