IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
                           di concerto con 
 
                            IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
  Vista la legge 25  luglio  1971,  n.  545,  recante  le  norme  sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali  delle  conservatorie
dei registri immobiliari e disposizioni connesse; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  29  aprile  1972,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  269
del  14  ottobre  1972,  recante   approvazione   delle   norme   sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali  delle  conservatorie
dei registri immobiliari; 
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al  libro
sesto  del  codice  civile  e  norme  di  servizio   ipotecario,   in
riferimento  alla  introduzione  di  un   sistema   di   elaborazione
automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; 
  Visto il provvedimento del direttore  dell'Agenzia  del  territorio
del 10 maggio  2011,  pubblicato  in  pari  data  sul  sito  internet
dell'Agenzia  del  territorio,   concernente   l'attribuzione   delle
funzioni di conservatore dei registri immobiliari al responsabile  di
ciascun servizio di pubblicita' immobiliare; 
  Visto l'art. 7-quater, comma 40, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n.
225, che prevede, a decorrere dal 1° luglio  2017,  l'istituzione  di
sezioni stralcio delle conservatorie dei  registri  immobiliari,  che
possono essere ubicate anche in luogo diverso da  quello  in  cui  e'
situato  l'ufficio  competente,  ferme  restando  le   circoscrizioni
stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545; 
  Visto l'art. 7-quater, comma 41,  del  medesimo  decreto-legge,  in
forza del quale, con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
del Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  l'Agenzia  delle
entrate, sono stabilite le categorie di registri e  di  documenti  da
conservare   presso   le   sezioni   stralcio,   con   la   specifica
individuazione  dei  rispettivi  periodi  temporali  di  riferimento,
nonche' le modalita' di conservazione e  accesso  ai  registri  e  ai
documenti tenuti nella sezione stralcio; 
  Visto il provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, emanato dal
direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  Capo  del
Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero   della
giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del  17  agosto
2017,  relativo  alla  istituzione  delle  sezioni   stralcio   delle
conservatorie dei registri immobiliari; 
  Considerata  l'esigenza  di  emanare  il   provvedimento   previsto
dall'art. 7 -quater, comma 41, del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.
193; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Categorie di registri e di documenti da conservare presso le  sezioni
                              stralcio 
 
  1. Presso le sezioni  stralcio  delle  conservatorie  dei  registri
immobiliari  di  cui  all'art.  1,   comma   1,   del   provvedimento
interdirigenziale 9 agosto 2017, sono conservati i registri  generali
d'ordine  di  cui  all'art.  2678  del  codice  civile,  i   registri
particolari delle  trascrizioni,  iscrizioni  e  annotazioni  di  cui
all'art. 2679, primo comma, del codice civile,  nonche'  le  raccolte
dei titoli relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 1970. 
  2. Presso le sezioni  stralcio  delle  conservatorie  dei  registri
immobiliari  di  cui  all'art.  1,   comma   2,   del   provvedimento
interdirigenziale 9 agosto 2017, sono conservati i registri  generali
d'ordine di  cui  all'art.  2678  del  codice  civile  e  i  registri
particolari delle  trascrizioni,  iscrizioni  e  annotazioni  di  cui
all'art. 2679, primo comma, del codice civile,  relativi  al  periodo
informatizzato ricompreso tra il 1° gennaio 1999  e  il  31  dicembre
2014. 
  3. Resta ferma la conservazione di  tavole,  rubriche  e  repertori
presso i servizi di pubblicita' immobiliare.