Estratto determina AAM/AIC n. 138/2017 del 18 ottobre 2017 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  ONISID,
nella forma e confezione: 
      «28% smalto medicato per unghie» 1 flacone di vetro  da  12  ml
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
        titolare AIC: Epifarma Srl con sede in Via  San  Rocco,  6  -
85033 Episcopia (Potenza) codice fiscale 01135800769. 
    Confezione: 
      «28% smalto medicato per unghie» 1 flacone di vetro da 12 ml  -
AIC 044854014 (in base 10) 1BSURY (in base 32) 
    Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie. 
    Validita' prodotto integro: 18 mesi. 
    3 mesi dopo la prima apertura. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione: 
      Principio attivo: tioconazolo 28 g. 
      Eccipienti: acido undecilenico, acetato di etile. 
      Produttori del principio attivo: 
        Erregierre S.p.a. - Via Francesco Baracca,  19  -  24060  San
Paolo D'Argon (BG) - Italia. 
      Produzione   prodotto   finito:   produzione,   confezionamento
primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti 
        Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via dei Martiri delle Foibe, 1 -
29016 Cortemaggiore (PC) - Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: onicomicosi sostenute da dermatofiti  e
lieviti.   Per   la   concomitante   attivita'   antibatterica,    e'
particolarmente indicata nelle infezioni miste. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai  fini  della  rimborsabilita':  il  medicinale  e'
collocato in classe C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: OTC: Medicinale non soggetto
a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modifiche e integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.