IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente l'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»; Visti la legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale e in particolare il titolo V capo I che detta disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro; Visti l'art. 24 della citata legge 28 luglio 2016, n. 154 che reca le definizioni dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro e l'art. 25 che stabilisce che i requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualita' dei prodotti di cui all'art. 24, nonche' gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, «Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione della direttiva n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 34/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE»; Visti gli esiti positivi della procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che all'art. 10 abroga e modifica la citata direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 marzo 2017, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina: a) le tipologie di concentrato di pomodoro come definito al comma 1, lettera b, dell'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154; b) i requisiti qualitativi minimi e i criteri di qualita', nonche' gli ingredienti dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro come definiti all'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154; c) le condizioni per la rilavorazione dei prodotti non conformi ai requisiti di cui alla lettera b).