IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/1155 della  Commissione,
del 15 febbraio 2017 che modifica il  regolamento  delegato  (UE)  n.
639/2014 per quanto riguarda le misure  di  controllo  relative  alla
coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al  pagamento
di  inverdimento,  al  pagamento  per  i  giovani   agricoltori   che
esercitano  il  controllo  su  una  persona  giuridica,  al   calcolo
dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo,
alle  frazioni  di  diritti  all'aiuto  e  a   taluni   obblighi   di
comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie  e
al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato  X  del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2017/1172   della
Commissione del 30 giugno 2017 recante modifica  del  regolamento  di
esecuzione  (UE)  n.  809/2014  per  quanto  riguarda  le  misure  di
controllo relative alla coltivazione della canapa; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti d'interesse comune delle regioni, delle province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 295  del  20  dicembre  2014,
recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1420 del 26 febbraio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  81  dell'8
aprile 2015, recante «Disposizioni modificative  ed  integrative  del
decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17
dicembre 2013»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali dell'11 ottobre 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n.  273  del  22  novembre
2016, recante «Modifica del  decreto  18  novembre  2014  per  quanto
concerne il finanziamento del sostegno accoppiato»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  25  gennaio  2017,  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana -  Serie  generale  n.  74  del  29  marzo   2017,   recante
«Disciplina del regime di condizionalita' ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed  esclusioni  per  inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e  dei  programmi  di  sviluppo
rurale»; 
  Considerato che per quanto riguarda i terreni lasciati a riposo  il
regolamento delegato (UE) n. 2017/1155, art. 1, primo comma, punto 4)
lettera a), consente di ridurre fino a sei mesi il periodo in cui  il
terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile e che le
condizioni climatiche particolarmente  siccitose  degli  ultimi  anni
hanno reso  particolarmente  importante  prevenire  gli  inneschi  di
incendi; 
  Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2017/1155, fornisce
taluni  elementi  di  semplificazione  per   l'ammissibilita'   degli
elementi caratteristici del paesaggio, tra l'altro, eliminando taluni
limiti dimensionali e modificandone altri, e consente, ai fini  della
costituzione delle aree d'interesse  ecologico,  la  coltivazione  di
azotofissatrici con altre colture; 
  Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2017/1172,  per  le
semine di canapa successive al 30 giugno, consente di  stabilire  una
data, non posteriore al 1° settembre di ciascun anno di domanda,  per
la consegna delle etichette delle sementi certificate utilizzate; 
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  consentire  la  ripresa   delle
lavorazioni estive per limitare il pericolo di inneschi  di  incendi,
garantendo nel contempo l'efficacia ambientale della misura,  ridurre
a sei mesi il periodo di ritiro dalla produzione dei terreni lasciati
a riposo nell'anno di domanda e ridurre, di conseguenza,  il  periodo
di divieto di sfalcio al 30 giugno; 
  Ritenuto opportuno adattare i decreti ministeriali 18 novembre 2014
e 26 febbraio 2015 alle semplificazioni  introdotte  con  regolamento
delegato  (UE)  n.  2017/1155  nonche'  apportare  l'errata   corrige
all'art. 22, comma 7, del  decreto  ministeriale  18  novembre  2014,
cosi' come modificato dal decreto ministeriale 11 ottobre 2016; 
  Ritenuto opportuno stabilire al 1° settembre  di  ciascun  anno  di
domanda il termine per la  consegna  delle  etichette  delle  sementi
certificate utilizzate per le semine di canapa dopo il 30 giugno; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 21 settembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Terreni a riposo 
 
  1. Il comma 1, dell'art. 10 del decreto  ministeriale  26  febbraio
2015 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo  incluso
nel  sistema  di  rotazione  aziendale,  ritirato  dalla   produzione
agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal
1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda». 
  2. Al comma 3, dell'art. 10 del decreto  ministeriale  26  febbraio
2015, le parole  «31  luglio»  sono  sostituite  con  le  parole  «30
giugno».