IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto  il  decreto  27  maggio  2015,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  134  del  12
giugno 2015 con  il  quale  al  Laboratorio  di  analisi  chimiche  e
microbiologiche I.C.Q. S.r.l., ubicato in Roma, via Caio Canuleio  n.
72 e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di
analisi nel settore oleicolo; 
  Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in  data
23  ottobre  2017,  con  la  quale  comunica  che   ha   variato   la
denominazione in Chimiclab S.r.l.; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento  relativamente
alle prove indicate nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo
sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI
CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011  ed  accreditato  in  ambito  EA -  European
cooperation for accreditation; 
  Considerato che con decreto  22  dicembre  2009  Accredia -  L'Ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuta la necessita' di variare la denominazione al denominazione
al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  denominazione   del   Laboratorio   di   analisi   chimiche   e
microbiologiche I.C.Q. S.r.l. e' modificata in Chimiclab S.r.l.