IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria per il 2007)»; 
  Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha
sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  del
Ministro delle finanze 27 dicembre 1997,  aumentando,  dai  pagamenti
successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle  tariffe  delle  tasse
automobilistiche in base al principio  di  sostenibilita'  ambientale
dei veicoli disponendo, al contempo, una  riduzione  percentuale  dei
trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano in ragione  del  maggior  gettito  derivante  dal
predetto tributo; 
  Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il
quale demanda ad un  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  la  definizione  delle  regolazioni  finanziarie  delle
maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme  di  cui
al comma 321 e  dei  criteri  per  la  corrispondente  riduzione  dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle
tariffe delle tasse automobilistiche  per  i  motocicli  in  base  al
principio di sostenibilita' ambientale  dei  veicoli  disponendo,  al
contempo,  una  riduzione  percentuale  dei   trasferimenti   statali
destinati alle regioni e alle province autonome di Trento  e  Bolzano
in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; 
  Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 2016 con il quale e'
stato determinato il maggior gettito della tassa  automobilistica  da
riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo
da riconoscere alle regioni e alle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'art. 1,  commi  235  e  322,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, per l' anno 2012; 
  Visto il decreto interdipartimentale  dell'8  maggio  2017  con  il
quale  e'  stato  determinato  il   maggior   gettito   della   tassa
automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1,  commi
321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l' anno 2013; 
  Visti gli articoli  2,  comma  2,  dei  predetti  decreti  i  quali
prevedono che, qualora le regioni a statuto ordinario non versino  in
entrata nel termine previsto gli  importi  spettanti  all'Erario,  il
Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  provvede  al
recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse spettanti  a
titolo di componente non sanitaria della compartecipazione all'Iva; 
  Considerato che l'art. 2, comma 3, del decreto  interdipartimentale
dell'8 maggio 2017 dispone che le regioni a statuto ordinario possono
effettuare per l'anno 2013 compensazioni  tra  i  residui  attivi,  i
residui  passivi  e/o  le  quote   accantonate   nel   risultato   di
amministrazione iscritti nelle proprie contabilita'; 
  Considerato che il Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato, con decreto dirigenziale n. 173934 del 20 settembre  2017,  ha
autorizzato il pagamento in favore delle regioni a statuto  ordinario
della quota non sanita' della compartecipazione all'IVA spettante per
l'anno 2017, previa compensazione con le somme dovute all'Erario  per
gli anni 2012 e 2013, cosi' come determinate  nelle  Tabelle  C  e  B
allegate ai sopra indicati decreti; 
  Considerato che, con nota n. 5163/C2FIN/CSR del 27 ottobre 2017, la
Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  ha  chiesto
l'iscrizione   all'ordine   del   giorno   della   prima   Conferenza
Stato-Regioni  utile  il  punto  concernente   «Ridefinizione   delle
modalita'  di  compensazione  del   maggior   gettito   della   tassa
automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1,  comma
321,  della  legge  296/2006,  per  gli  anni  2012   e   2013»,   in
considerazione  dell'urgenza   delle   regolazioni   finanziarie   da
effettuare entro la fine dell'esercizio finanziario 2017; 
  Ritenuto opportuno consentire alle predette regioni la possibilita'
di effettuare la compensazione sulle somme dovute  in  conto  residui
anche a titolo di quota sanita' della compartecipazione all' Iva; 
  D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 9 novembre 2017; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli importi derivanti dall'aumento  della  tariffa  erariale  delle
tasse automobilistiche  dovuti  dalle  regioni  a  statuto  ordinario
all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 321, della legge 27  dicembre
2006, n. 296 per gli anni 2012 e 2013, indicati rispettivamente nella
tabella C allegata al decreto ministeriale 21 settembre 2016 e  nella
tabella B allegata al decreto interdipartimentale dell'8 maggio 2017,
gia'  compensati  con  il  decreto  dirigenziale  n.  173934  del  20
settembre 2017 con  la  quota  non  sanita'  della  compartecipazione
all'Iva dell'anno 2017, possono essere compensati, su richiesta delle
regioni, sulle risorse spettanti in conto residui anche a  titolo  di
quota sanita' della compartecipazione all'IVA.