IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge  n.  196
del 2009, concernente  la  progressiva  eliminazione  delle  gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti
di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il
versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196»; 
  Visto l'art. 44-ter, comma 1, della  predetta  legge  n.  196/2009,
introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90
del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
«sono individuate le gestioni operanti  su  contabilita'  speciali  o
conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria,
con contestuale chiusura delle predette gestioni.» e «Per le predette
gestioni, le somme giacenti alla data  della  chiusura  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella
competenza delle inerenti imputazioni di  spesa  che  vi  hanno  dato
origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti  in
bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
febbraio  2017,  recante:  «Eliminazione  delle  gestioni   contabili
operanti a valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti  di
tesoreria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni
operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da  ricondurre
al regime di contabilita' ordinaria, la cui  lista,  unitamente  alla
data  entro  la  quale  e'  operata  la  riconduzione,  e'  riportata
nell'allegato 1 al medesimo decreto; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  1  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, la disponibilita' di  ciascuna
gestione  alla  data  di  riconduzione  e'  versata  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  la   successiva   riassegnazione   nella
competenza delle inerenti imputazioni di  spesa  che  vi  hanno  dato
origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti  in
bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
settembre 2017, recante «Posticipo  della  data  entro  la  quale  e'
operata la riconduzione al regime  di  contabilita'  ordinaria  o  la
soppressione in via definitiva delle gestioni  contabili  operanti  a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria»; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e ss.; 
  Tenuto  conto  che  la  riconduzione  al  regime  di   contabilita'
ordinaria delle gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di
tesoreria e' disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riconduzione al  regime  di  contabilita'  ordinaria  delle  gestioni
  operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria. 
  1. Le  gestioni  operanti  su  contabilita'  speciali  o  conti  di
tesoreria di cui all'elenco allegato sono  ricondotte  al  regime  di
contabilita' ordinaria dalla data del 1° gennaio  2018.  A  decorrere
dal 2 gennaio 2018, viene inibita ai  titolari  l'operativita'  sulle
predette contabilita' speciali e  conti  di  tesoreria.  La  chiusura
delle contabilita' speciali e dei conti di tesoreria  interessati  e'
disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
Stato. 
  2. La disponibilita' di ciascuna gestione alla data di riconduzione
e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente  sui
capitoli indicati nell'elenco allegato, a cura del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato,  per  la  successiva  riassegnazione
nella competenza dei capitoli e piani gestionali del  relativo  stato
di previsione, ugualmente indicati nell'allegato. 
  3. Tramite apposita comunicazione,  da  trasmettere,  entro  il  30
novembre 2017, per il tramite del coesistente  Ufficio  centrale  del
bilancio al Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -
Ispettorato generale del bilancio - le amministrazioni di riferimento
presentano un piano finanziario degli impegni e  dei  pagamenti,  ove
necessario secondo un profilo pluriennale,  anche  sulla  base  delle
indicazioni fomite dai titolari dei conti circa il profilo  temporale
previsto per  i  pagamenti  da  effettuarsi  a  valere  sul  predetto
importo. Con la  medesima  comunicazione,  l'amministrazione  segnala
altresi'  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato
l'eventuale  sussistenza  di  una  minore  esigenza  finanziaria   in
considerazione delle obbligazioni assunte e dei  pagamenti  previsti.
Le somme non oggetto di riassegnazione restano acquisite al  bilancio
dello Stato. 
  4. Con la comunicazione di cui al comma 3,  le  amministrazioni  di
riferimento possono segnalare l'intenzione di proseguire la gestione,
anziche' tramite  funzionario  delegato  di  contabilita'  ordinaria,
direttamente tramite ordinativi primari di spesa a valere su apposito
capitolo del relativo stato di previsione. 
  5. Nei casi in cui le risorse presenti sulle gestioni contabili  da
ricondurre al regime di contabilita' ordinaria risultino parzialmente
o  totalmente  accantonate  per   pignoramenti,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 7 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 
  6. I titolari delle gestioni contabili da ricondurre al  regime  di
contabilita' ordinaria rendono il  conto  amministrativo  della  loro
gestione al 31 dicembre 2017, secondo le disposizioni di cui all'art.
4 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dell'8
febbraio 2017. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 novembre 2017 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco