IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto l'art. 42 della citata legge n. 238  del  12  dicembre  2016,
concernente la disciplina dei concorsi enologici e,  in  particolare,
il comma 3 che attribuisce ad un  provvedimento  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  la  definizione  delle
disposizioni   in   materia   di   riconoscimento   degli   organismi
ufficialmente autorizzati all'organizzazione dei concorsi  enologici,
di partecipazione delle relative partite di  vino  al  concorso,  ivi
compresa la  composizione  delle  commissioni  di  degustazione,  del
regolamento di concorso, nonche' di rilascio, gestione,  controllo  e
corretto utilizzo delle distinzioni attribuite; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105,  «Regolamento  recante  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Tenuto  conto  degli  esiti  della  consultazione   della   filiera
vitivinicola sullo schema di decreto in questione; 
  Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative  di  cui  al
citato art. 42 della legge 12 dicembre 2016, n. 238,  concernenti  la
disciplina dei concorsi enologici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Concorsi enologici - Disposizioni generali e definizioni 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili  ai
«concorsi enologici» di cui all'art. 42 della legge 12 dicembre 2016,
n.  238,  organizzati  da  organismi  ufficialmente  autorizzati  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito
denominato Ministero. 
  2. Per «concorso enologico»  si  intende  la  partecipazione  delle
partite di vini di cui al comma 4 ad una selezione disciplinata da un
regolamento conforme all'art. 3, a  seguito  di  apposita  iscrizione
delle  ditte  interessate,  al   fine   di   ottenere   la   relativa
«distinzione» di cui all'art. 42 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238. 
  3. Per «distinzione» si intende qualsiasi riconoscimento (medaglia,
diploma,  premio,  trofeo,  menzione  in  etichetta,  bollino,  ecc.)
attribuito alle specifiche partite di vino  che  abbiano  partecipato
con esito positivo ad un «concorso enologico»  autorizzato  ai  sensi
del presente decreto. 
  4. Possono partecipare ad un concorso enologico di cui al  comma  2
le partite dei vini a Denominazione di  origine  protetta  (DOP),  ad
Indicazione geografica protetta (IGP), nonche' dei vini  spumanti  di
qualita'. Possono altresi' partecipare, per i concorsi  enologici  di
ambito internazionale, le partite dei vini ad Indicazione  geografica
provenienti dai Paesi terzi. 
  5. Non sono considerati «concorsi enologici» ai sensi dell'art.  42
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i concorsi e le  selezioni  dei
vini  organizzati  da  organismi  che  non   si   sottopongono   alle
disposizioni del presente decreto.