IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto l'art. 42 della citata legge n. 238 del 12 dicembre 2016, concernente la disciplina dei concorsi enologici e, in particolare, il comma 3 che attribuisce ad un provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle disposizioni in materia di riconoscimento degli organismi ufficialmente autorizzati all'organizzazione dei concorsi enologici, di partecipazione delle relative partite di vino al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonche' di rilascio, gestione, controllo e corretto utilizzo delle distinzioni attribuite; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e successive modificazioni ed integrazioni; Tenuto conto degli esiti della consultazione della filiera vitivinicola sullo schema di decreto in questione; Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui al citato art. 42 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernenti la disciplina dei concorsi enologici; Decreta: Art. 1 Concorsi enologici - Disposizioni generali e definizioni 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili ai «concorsi enologici» di cui all'art. 42 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, organizzati da organismi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero. 2. Per «concorso enologico» si intende la partecipazione delle partite di vini di cui al comma 4 ad una selezione disciplinata da un regolamento conforme all'art. 3, a seguito di apposita iscrizione delle ditte interessate, al fine di ottenere la relativa «distinzione» di cui all'art. 42 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. 3. Per «distinzione» si intende qualsiasi riconoscimento (medaglia, diploma, premio, trofeo, menzione in etichetta, bollino, ecc.) attribuito alle specifiche partite di vino che abbiano partecipato con esito positivo ad un «concorso enologico» autorizzato ai sensi del presente decreto. 4. Possono partecipare ad un concorso enologico di cui al comma 2 le partite dei vini a Denominazione di origine protetta (DOP), ad Indicazione geografica protetta (IGP), nonche' dei vini spumanti di qualita'. Possono altresi' partecipare, per i concorsi enologici di ambito internazionale, le partite dei vini ad Indicazione geografica provenienti dai Paesi terzi. 5. Non sono considerati «concorsi enologici» ai sensi dell'art. 42 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i concorsi e le selezioni dei vini organizzati da organismi che non si sottopongono alle disposizioni del presente decreto.