LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e  le
successive modificazioni; 
  Visto, in particolare,  l'art.  8,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 58/1998, che prevede  che  la  Consob  possa,  per  le
materie di propria competenza,  chiedere  ai  soggetti  abilitati  la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; 
  Visto il proprio Regolamento n. 16190 del 29 ottobre  2007  recante
norme di attuazione  del  citato  decreto  legislativo  n.  58/98  in
materia di intermediari; 
  Visto il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e
dalla Consob del 29 ottobre  2007  in  materia  di  organizzazione  e
procedure di intermediari che prestano servizi di investimento  o  di
gestione collettiva del risparmio; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob  del
31 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 58/98; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
dell'8 settembre 2009 per disciplinare lo scambio  dati  tra  le  due
Autorita'; 
  Vista  la  Delibera  n.  17297  del  28  aprile  2010,   contenente
«Disposizioni concernenti gli obblighi di  comunicazione  di  dati  e
notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte  dei  soggetti
vigilati» e il  relativo  «Manuale  degli  obblighi  informativi  dei
soggetti vigilati»; 
  Vista la Delibera n. 19548 del  17  marzo  2016,  concernente,  tra
l'altro, modifiche alla Delibera n. 17297 del 28 aprile 2010; 
  Considerato che il recepimento della Direttiva  2011/61/EU  (AIFMD)
ha introdotto in Italia nuove categorie di soggetti  gestori  (SICAF,
GEFIA UE, di cui all'art. 1, lett. q-bis del TUF) e nuovi obblighi di
segnalazione (art. 45  TUF  «Obblighi  relativi  all'acquisizione  di
partecipazioni rilevanti o di controllo di societa'  non  quotate»  e
Annex IV del Regolamento EU n. 231/2013); 
  Considerato che alcuni degli attuali obblighi segnaletici  in  capo
ai gestori rappresentano  una  duplicazione  rispetto  a  quelli  che
vengono  acquisiti  dalla  Banca  d'Italia,  ovvero  possono   essere
reperiti da altri database/informazioni a disposizione della Consob; 
  Considerato che e' opportuno alleggerire gli oneri amministrativi a
carico dei gestori del private equity e del venture capital alla luce
della valenza strategica che tali gestori assumono nello sviluppo  di
canali di finanziamento alternativi a quello bancario per le  imprese
di medio-piccola dimensione; 
  Considerata la rilevanza assunta dallo  svolgimento  dell'attivita'
di  commercializzazione  di  cui  agli  articoli  76-bis  e  77   del
Regolamento Intermediari da parte degli intermediari gestori; 
  Considerato  che  e'  opportuno  estendere  alle   SICAF   italiane
autogestite  gli  obblighi  previsti  in  capo  alle  SICAV  italiane
autogestite dalla delibera n. 17297 del 28  aprile  2010  nonche'  le
segnalazioni relative agli OICR immobiliari previste  dalla  medesima
delibera; 
  Considerato che e' opportuno  estendere  le  segnalazioni  relative
agli OICR di diritto italiano gestiti da gestori italiani anche  agli
OICR di diritto italiano gestiti da Societa'  di  gestione  UE  e  da
GEFIA UE; 
  Ritenuto che, tutto cio' premesso, sia necessario procedere ad  una
revisione degli obblighi di cui alla citata  delibera  n.  17297/2010
con riferimento agli obblighi segnaletici a carico degli intermediari
gestori 
 
                              Delibera: 
 
  Sono modificati gli obblighi di comunicazione di dati e  notizie  e
la trasmissione di atti e documenti da parte  dei  soggetti  vigilati
secondo i termini e le modalita' descritti nell'unito «Manuale  degli
obblighi informativi dei soggetti vigilati». 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana (1)  e nel Bollettino della Consob ed entra
in vigore il 1° gennaio 2018. 
  Le disposizioni previste dal «Manuale  degli  obblighi  informativi
dei soggetti vigilati» cosi' come modificato dalla presente  delibera
si applicano dal 1° gennaio 2018, con le seguenti eccezioni: 
    le    disposizioni    relative    alla     segnalazione     sulla
commercializzazione di OICR da parte di SGR, SICAV  e  SICAF  e  alle
sottoscrizioni in assenza di commercializzazione (allegato II.19),  e
le disposizioni derivanti dall'introduzione  delle  comunicazioni  di
cui  all'art.  45,  commi  1  e  2  del  TUF  (I.14.DE.l;  I.14.DS.v;
I.15.DE.i; I.15.DS.n e Allegato II.28) si  applicano  dal  1°  aprile
2018; 
    le disposizioni relative alle segnalazioni sui fondi  immobiliari
(allegato  II.22  e  II.24)   e   le   disposizioni   relative   alle
comunicazioni di inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei
singoli servizi ed attivita' (allegato II.26)  si  applicano  dal  1°
luglio 2018. 
 
      Roma, 22 novembre 2017 
 
                                                 Il Presidente: Vegas 

(1) Vedi  S.O.  n.  104  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
    Italiana n. 120 del 25.5.2010. La Delibera n. 17297 del 28.4.2010
    e'  stata  modificata  con  delibera  n.  19548  del   17.3.2016,
    pubblicata nella G.U. n.  69  del  23  marzo  2016  e  in  CONSOB
    Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2016; in vigore dal  giorno
    successivo alla sua pubblicazione nella G.U..