IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  152,
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale  di
protezione civile; 
  Considerato  che,  l'Ufficio  per  il  coordinamento  degli  affari
umanitari delle Nazioni  Unite  (OCHA)  ha  attivato  il  sistema  di
coordinamento internazionale; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle
attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita'; 
  Vista  la  nota  n.  3184  del  13  novembre  2017  con  la   quale
l'Ambasciata d'Italia a Baghdad ha richiesto la disponibilita'  dello
Stato  italiano  a  predisporre  aiuti  umanitari  in  favore   della
popolazione della Repubblica islamica dell'Iran  e  della  Repubblica
d'Iraq, colpita dell'evento sismico del  12  novembre  2017,  che  ha
causato vittime, dispersi, sfollati, la distruzione di centri abitati
oltre ad aver provocato una gravissima situazione sanitaria  e  socio
economica; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  novembre  2017
con cui e' stato dichiarato, per  centottanta  giorni,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 12 novembre 2017 che
ha interessato il territorio della Repubblica  islamica  dell'Iran  e
della Repubblica d'Iraq; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello
Stato italiano nell'adozione di tutte  le  iniziative  di  protezione
civile anche attraverso la realizzazione di interventi  di  carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
  Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali
per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,
la situazione calamitosa verificatasi  nell'area  interessata,  anche
mediante la piena e completa  attivazione  delle  strutture  e  delle
componenti di protezione civile di cui agli articoli  6  e  11  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Sentito il Ministero degli affari esteri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato   italiano
nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a
contrastare la grave emergenza  determinatasi  nel  territorio  della
Repubblica islamica dell'Iran e della  Repubblica  d'Iraq  a  seguito
dell'evento  sismico  di  cui  in  premessa,  il  Dipartimento  della
protezione  civile,  anche  avvalendosi  delle  componenti  e   delle
strutture operative del Servizio nazionale della  protezione  civile,
interviene per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione
a supporto delle autorita' competenti delle  Repubbliche  interessate
anche in raccordo con l'Emergency Response  and  Coordination  Center
(ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO), nonche' con gli organismi
internazionali interessati. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
protezione civile coordina l'invio, nei territori colpiti dall'evento
sismico, di propri team nonche' eventualmente di risorse appartenenti
ad altre amministrazioni, le quali  assicurano  l'espletamento  degli
interventi  di  prima  assistenza  e   soccorso   alla   popolazione,
unitamente alla donazione di ventiquattro  tende  autostabili,  anche
secondo  le  necessita'  rappresentate  dalle  strutture  dell'Unione
europea, dall'Ufficio per il  coordinamento  degli  affari  umanitari
delle Nazioni Unite (OCHA), nonche' dalle autorita' competenti  delle
Repubbliche interessate.