IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n.  400/1975  e  l'art.  198  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007, concernente la determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Visti gli accertamenti effettuati dall'ufficio da  cui  si  rileva,
come riportato nel  verbale  di  revisione,  l'assenza  della  natura
mutualistica dell'ente in quanto pur essendosi lo  stesso  costituito
come cooperativa di produzione e lavoro, nei fatti non ha  come  fine
quello di assicurare  ai  propri  soci  continuita'  occupazionale  e
migliori condizioni di mercato; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento al legale rappresentante; 
  Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta
tramite  posta  elettronica  certificata  non  risulta  essere  stata
consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede  legale
della cooperativa e'  tornata  indietro  con  la  dicitura  «compiuta
giacenza»  e  che  quindi  la  cooperativa  risulta  non  reperibile,
situazione che risulta immutata ad oggi; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 6 luglio 2017, favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per   atto    d'autorita',    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti interessati, ai  sensi  della  nota  in
data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca  dati  dei
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,     secondo     comma     e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata  sul  sito  internet
del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Z-Coop. societa' cooperativa a  r.l.»  con
sede in Milano (codice fiscale  07711130968),  e'  sciolta  per  atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.