IL MINISTRO DELLA SALUTE  
 
  Visto l'art. 2 della legge 4 novembre 2010,  n.  183  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Delega  al  Governo  per  la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero della salute»; 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante     «Riorganizzazione
dell'Associazione  italiana  della  Croce  Rossa  (C.R.I.),  a  norma
dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra  l'altro,
stabilisce che «Il Ministro della salute,  con  proprio  decreto,  su
proposta  del  Presidente  nazionale,  sulla   base   degli   statuti
provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri
rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede  l'Associazione  dal
1° gennaio 2016.  Il  Presidente  nazionale,  sulla  base  di  quanto
disposto dagli articoli 1 e 2, in data antecedente al 1° gennaio 2016
definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e l'Associazione,
predispone lo schema di  fabbisogno  quantitativo  e  qualitativo  di
personale per entrambi i soggetti.  Predispone  inoltre,  sentite  le
Organizzazioni sindacali, un piano di utilizzazione  provvisorio  del
personale, sia a tempo indeterminato che a  tempo  determinato  della
CRI, da parte dell'Ente e dell'Associazione»; 
  Visto il decreto interministeriale di natura non regolamentare  del
16 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  13  giugno
2014, n. 135, recante  «Riorganizzazione  dell'Associazione  italiana
della Croce Rossa»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica»; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,  recante
«Riordinamento del sistema degli enti  pubblici  nazionali,  a  norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con
il Ministro della difesa 1° giugno 2016 con cui e' stato adottato, in
attuazione del decreto legislativo 28 settembre 2012,  n.  178  e  ai
sensi dell'art. 10, comma 7-bis del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio  2016
n. 21, lo Statuto dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana; 
  Visto l'art.  40  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1981)»; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720,  recante  «Istituzione  del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  29
gennaio 2016  concernente  «Assegnazione  delle  risorse  finanziarie
all'Associazione della Croce Rossa italiana  e  all'Ente  strumentale
alla Croce Rossa per il primo semestre 2016»; 
  Considerato che l'art. 3,  comma  4,  del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178 dispone che «A far data dal  1°  gennaio  2016
l'Associazione della Croce Rossa italiana (di  seguito  Associazione)
subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI  alla  predetta
data e ad essa sono progressivamente trasferiti i beni  mobili  e  le
risorse  strumentali  necessarie  all'erogazione   dei   servizi   in
convenzione, salvo quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera h)»; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 4,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 l'Ente  strumentale,  a
decorrere  dal  1º   gennaio   2016,   trasferisce   progressivamente
all'Associazione  i  beni  pervenuti  alla  CRI   attraverso   negozi
giuridici modali e concede in  uso  gratuito  quelli  necessari  allo
svolgimento dei fini statutari e  dei  compiti  istituzionali,  nello
stato di fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trovano,  con  spese  di
manutenzione ordinaria a carico dell'usuario; 
  Viste le delibere n. 47 del 10 giugno 2016 e n. 77 dell'11 novembre
2016 del Comitato dell'Ente strumentale alla  Croce  Rossa  italiana,
nominato ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con cui sono stati individuati
gli  immobili  pervenuti  alla  C.R.I.  attraverso  negozi  giuridici
modali, in ottemperanza all'art. 4, comma 1, lettera d)  del  decreto
legislativo  28  settembre  2012,  n.  178  e  visto  che  e'   stato
autorizzato il trasferimento della proprieta' dei  predetti  immobili
all'Associazione della Croce Rossa italiana, nei modi e  nelle  forme
previste dalla normativa vigente; 
  Considerato che, altresi', ai sensi dell'art. 4, comma  1,  lettera
h)  del  decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  l'Ente
strumentale trasferisce all'Associazione, con  le  modalita'  di  cui
all'art. 2, comma 3, lettera a),  i  beni  mobili  acquistati  con  i
contributi del Ministero della difesa  per  l'esercizio  dei  compiti
affidati al Corpo militare volontario e  al  Corpo  delle  infermiere
volontarie, nonche' i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e
finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'art.  1,  comma  4
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178; 
  Vista la deliberazione del Comitato dell'Ente n. 63 del 9 settembre
2016  concernente  la  consistenza  totale  dei   veicoli   e   mezzi
dell'Associazione; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, ai sensi l'art.  3,  comma  4,  del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, disciplinare i criteri
e le modalita' organizzative e funzionali al  passaggio  degli  altri
rapporti  attivi  e  passivi  all'Associazione  della   Croce   Rossa
italiana; 
  Vista l'ordinanza n.  295  del  18  dicembre  2015  del  Presidente
nazionale della Croce Rossa italiana di approvazione del bilancio  di
previsione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana per l'anno
2016,  nonche'  le  deliberazioni  n.  72  del  28  ottobre  2016  di
approvazione del bilancio di previsione  dell'Ente  Strumentale  alla
Croce Rossa italiana per l'anno 2017 e n. 16 del 28  aprile  2017  di
approvazione del rendiconto generale dell'Ente Strumentale alla Croce
Rossa italiana per l'esercizio finanziario 2016; 
  Viste le note del Presidente Nazionale CRI n. 97803 del 31 dicembre
2015 e n. 4122 del 1° febbraio 2017,  trasmesse  al  Ministero  della
salute e concernenti  la  prima  proposta  provvisoria  dei  rapporti
attivi e passivi  della  CRI  cui  succede  l'Associazione  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre  2012,  n.
178; 
  Viste le deliberazioni n. 31 del  6  maggio  2015,  n.  69  del  21
ottobre 2016 e n. 87  del  23  dicembre  2016  con  cui  il  Comitato
dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana ha approvato il piano
operativo relativo al secondo semestre 2016 e al primo semestre 2017; 
  Ritenuto di dover ricomprendere nel presente  decreto  ministeriale
-tenuto conto delle proposte del Presidente nazionale del 31 dicembre
2015 e del 1 febbraio 2017- i rapporti attivi e  passivi  relativi  a
tutte le entrate con le relative risorse finanziarie  provenienti  da
oblazioni, lasciti, eredita' e donazioni finalizzate  alle  attivita'
proprie dell'Associazione; ai contratti concernenti la gestione e  la
manutenzione  e  gli  adeguamenti  normativi  previsti  dal   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativi agli immobili di proprieta'
dell'Ente strumentale  concessi  in  uso  gratuito  all'Associazione,
ovvero ai beni da trasferire  all'Associazione  in  quanto  pervenuti
alla CRI attraverso negozi giuridici modali; ai beni mobili necessari
all'assolvimento delle attivita' dell'Associazione, sia pure  non  in
convenzione ed inventariati presso i suindicati immobili, ai  veicoli
utilizzati per le funzioni istituzionali nonche' per le attivita'  di
interesse pubblico dell'Associazione di cui all'art.  1  del  decreto
legislativo 28  settembre  2012,  n.  178,  che  sono  trasferiti  in
proprieta' all'Associazione; a tutti i provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica del destinatario, finalizzati allo svolgimento  delle
attivita' che rientrano nell'ambito di quelle  previste  dall'art.  1
del  decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  che   sono
trasferiti all'Associazione; alle opere pubbliche attivate dalla  CRI
Stazione Appaltante; 
  Considerato  che  e'  necessario,  in  particolare,   ricomprendere
nell'ambito   dei   rapporti   attivi   e   passivi   da   trasferire
all'Associazione: 
    a) le autorizzazioni,  le  concessioni,  gli  accreditamenti,  le
abilitazioni, le licenze ed ogni altro atto  ampliativo  della  sfera
giuridica  della  CRI  e   delle   Unita'   Territoriali   (tra   cui
autorizzazioni riferite alle attivita' dei Centri di emergenza, della
Sala Italia, della Sala operativa nazionale, del  Polo  logistico  di
Avezzano, del Centro polifunzionale di Bresso, nonche' alle Scuole  e
ai Centri di  formazione;  le  autorizzazioni  e  gli  accreditamenti
relativi alla Farmacia, al Laboratorio Centrale CRI, alla Sala sangue
del Comitato Regionale Lazio, al Centro di Riabilitazione disabilita'
fisiche,   psichiche   e   sensoriali   «Anna    Torrigiani»;    alle
autorizzazioni inerenti le attivita' della segreteria  Principale  di
sicurezza - c.d. segreteria  NATO  -  nonche'  quelle  inerenti  alle
attivita' connesse alle radiocomunicazioni); 
    b) i contratti  relativi  alle  utenze,  alla  sicurezza  e  alla
manutenzione degli impianti antincendio, degli immobili di proprieta'
dell'Ente strumentale concessi in uso gratuito, ovvero  dei  beni  da
trasferire all'Associazione in quanto pervenuti alla  CRI  attraverso
negozi giuridici modali; 
    c) i  rapporti  attivi  e  passivi  correlati  agli  impianti  di
radiocomunicazione,  presenti  in  ogni  provincia  per   un   totale
complessivo di circa n. 11.000 radio veicolari e n. 350 ponti  radio,
il cui esercizio e' autorizzato in concessione  dal  Ministero  dello
sviluppo economico; 
    d) i  rapporti  attivi  e  passivi  correlati  agli  impianti  di
telecomunicazione funzionali alle attivita' dell'Associazione; 
    e) i contratti di appalto in  essere  per  la  realizzazione  e/o
ristrutturazione  delle  seguenti  strutture  e  Centri,   funzionali
all'attivita'   dell'Associazione   della   Croce   Rossa   italiana:
realizzazione di un Centro Polifunzionale per la CRI ed  il  restauro
di «villa Bessler» a Levico Terme (Trento);  ristrutturazione  di  un
edificio di proprieta' della CRI per uso  socio-sanitario  denominato
«La Casa dei Bambini di Nicola» a Firenze; opere di  ristrutturazione
ed adeguamento della sede del Comitato Provinciale  CRI  di  Viterbo;
realizzazione della sede CRI inserita nel  centro  Polifunzionale  di
Protezione  Civile  di  Foligno  (PG),  rivolta  alle  attivita'   di
protezione  civile  del  Comitato  Regionale  CRI   dell'Umbria   con
possibilita' di utilizzo anche a favore dei Comitati locali CRI; 
    f) i rapporti attivi e passivi correlati alla Motorizzazione CRI,
tra cui  quelli  riferiti  alla  Societa'  Autostrade  per  l'Italia,
essendo funzionali all'attivita' ausiliaria ai pubblici poteri, ed il
rapporto di associazione all'Automobil Club d'Italia; 
    g)  ogni  certificazione  rilasciata  alla  CRI  o  alle   Unita'
Territoriali  (tra  cui  certificazioni   rilasciate   dall'Autorita'
nazionale sicurezza e quelle per le attivita'  relative  al  Servizio
civile nazionale); 
    h)  le  autorizzazioni  amministrative,  i  pareri,  i   permessi
rilasciati   dalle   pubbliche   amministrazioni,   incluse    quelle
finalizzate alla realizzazione di opere  pubbliche,  funzionali  alle
attivita' dell'Associazione; 
    i) i complessi archivistici prodotti dalla Croce  Rossa  italiana
per i quali  sussiste  l'obbligo  di  garantire  la  sicurezza  e  la
conservazione; 
    j) le autorizzazioni per la gestione  scarti  archivistici  degli
enti pubblici; 
    k) le autorizzazioni all'utilizzo dei beni demaniali; 
  Ritenuto, altresi', che l'Associazione succede nei rapporti  attivi
e passivi in modo progressivo  e  graduale  e  sulla  base  di  piani
operativi semestrali deliberati dal  Comitato  dell'Ente  strumentale
con il parere favorevole del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  ed
approvati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia  e
finanze per quanto di competenza, anche  ai  fini  dell'aggiornamento
del riparto di cui all'art. 2, comma 5, del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178; 
  Ritenuto, pertanto,  di  procedere  all'emanazione  di  un  decreto
concernente un primo elenco provvisorio relativo ai rapporti attivi e
passivi da trasferire all'Associazione della Croce Rossa italiana  in
attuazione dell'art. 3, comma  4,  del  decreto  legislativo  del  28
settembre 2012, n. 178; 
  Sentito il Ministero della difesa; 
  Sulla proposta del Presidente dell'Associazione della  Croce  Rossa
italiana; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Definizioni, finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 4,
del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n.  178  e  successive
modifiche  ed  integrazioni   (di   seguito   decreto   legislativo),
individua, su proposta del Presidente nazionale dell'Associazione,  i
rapporti attivi e passivi cui succede l'Associazione. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1,  e  dell'art.  2,  comma  1,  del
decreto legislativo, a far data  dall'1  gennaio  2016,  le  funzioni
esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa  (di  seguito
CRI) sono trasferite alla costituenda Associazione della Croce  Rossa
italiana  (di  seguito  Associazione).  Alla  medesima  data,  l'ente
pubblico Croce Rossa Italiana cambia la propria denominazione in ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana (di seguito  ente  strumentale)
con  la  finalita'  di  concorrere  temporaneamente   allo   sviluppo
dell'Associazione, mantenendo continuita' amministrativa e  giuridica
rispetto alla CRI. 
  3. L'Ente strumentale  prosegue  nelle  attivita'  e  nei  rapporti
attivi e passivi della CRI connessi alle funzioni attribuite all'Ente
dal decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178 e  ne  mantiene
la partita IVA ed il codice fiscale. 
  4. L'Ente strumentale e' soggetto alla vigilanza del Ministro della
salute, e, per quanto di competenza, del Ministro della  difesa,  che
esercitano la funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 2
del decreto legislativo.