IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»; Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra l'altro, stabilisce che «Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1° gennaio 2016. Il Presidente nazionale, sulla base di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, in data antecedente al 1° gennaio 2016 definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e l'Associazione, predispone lo schema di fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale per entrambi i soggetti. Predispone inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali, un piano di utilizzazione provvisorio del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell'Associazione»; Visto il decreto interministeriale di natura non regolamentare del 16 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2014, n. 135, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro della difesa 1° giugno 2016 con cui e' stato adottato, in attuazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ai sensi dell'art. 10, comma 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016 n. 21, lo Statuto dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana; Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)»; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 gennaio 2016 concernente «Assegnazione delle risorse finanziarie all'Associazione della Croce Rossa italiana e all'Ente strumentale alla Croce Rossa per il primo semestre 2016»; Considerato che l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 dispone che «A far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione della Croce Rossa italiana (di seguito Associazione) subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono progressivamente trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessarie all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera h)»; Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 l'Ente strumentale, a decorrere dal 1º gennaio 2016, trasferisce progressivamente all'Associazione i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concede in uso gratuito quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'usuario; Viste le delibere n. 47 del 10 giugno 2016 e n. 77 dell'11 novembre 2016 del Comitato dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, nominato ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con cui sono stati individuati gli immobili pervenuti alla C.R.I. attraverso negozi giuridici modali, in ottemperanza all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e visto che e' stato autorizzato il trasferimento della proprieta' dei predetti immobili all'Associazione della Croce Rossa italiana, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente; Considerato che, altresi', ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Ente strumentale trasferisce all'Associazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonche' i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178; Vista la deliberazione del Comitato dell'Ente n. 63 del 9 settembre 2016 concernente la consistenza totale dei veicoli e mezzi dell'Associazione; Ritenuto, pertanto, necessario, ai sensi l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, disciplinare i criteri e le modalita' organizzative e funzionali al passaggio degli altri rapporti attivi e passivi all'Associazione della Croce Rossa italiana; Vista l'ordinanza n. 295 del 18 dicembre 2015 del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana per l'anno 2016, nonche' le deliberazioni n. 72 del 28 ottobre 2016 di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana per l'anno 2017 e n. 16 del 28 aprile 2017 di approvazione del rendiconto generale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana per l'esercizio finanziario 2016; Viste le note del Presidente Nazionale CRI n. 97803 del 31 dicembre 2015 e n. 4122 del 1° febbraio 2017, trasmesse al Ministero della salute e concernenti la prima proposta provvisoria dei rapporti attivi e passivi della CRI cui succede l'Associazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178; Viste le deliberazioni n. 31 del 6 maggio 2015, n. 69 del 21 ottobre 2016 e n. 87 del 23 dicembre 2016 con cui il Comitato dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana ha approvato il piano operativo relativo al secondo semestre 2016 e al primo semestre 2017; Ritenuto di dover ricomprendere nel presente decreto ministeriale -tenuto conto delle proposte del Presidente nazionale del 31 dicembre 2015 e del 1 febbraio 2017- i rapporti attivi e passivi relativi a tutte le entrate con le relative risorse finanziarie provenienti da oblazioni, lasciti, eredita' e donazioni finalizzate alle attivita' proprie dell'Associazione; ai contratti concernenti la gestione e la manutenzione e gli adeguamenti normativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativi agli immobili di proprieta' dell'Ente strumentale concessi in uso gratuito all'Associazione, ovvero ai beni da trasferire all'Associazione in quanto pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali; ai beni mobili necessari all'assolvimento delle attivita' dell'Associazione, sia pure non in convenzione ed inventariati presso i suindicati immobili, ai veicoli utilizzati per le funzioni istituzionali nonche' per le attivita' di interesse pubblico dell'Associazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che sono trasferiti in proprieta' all'Associazione; a tutti i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, finalizzati allo svolgimento delle attivita' che rientrano nell'ambito di quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che sono trasferiti all'Associazione; alle opere pubbliche attivate dalla CRI Stazione Appaltante; Considerato che e' necessario, in particolare, ricomprendere nell'ambito dei rapporti attivi e passivi da trasferire all'Associazione: a) le autorizzazioni, le concessioni, gli accreditamenti, le abilitazioni, le licenze ed ogni altro atto ampliativo della sfera giuridica della CRI e delle Unita' Territoriali (tra cui autorizzazioni riferite alle attivita' dei Centri di emergenza, della Sala Italia, della Sala operativa nazionale, del Polo logistico di Avezzano, del Centro polifunzionale di Bresso, nonche' alle Scuole e ai Centri di formazione; le autorizzazioni e gli accreditamenti relativi alla Farmacia, al Laboratorio Centrale CRI, alla Sala sangue del Comitato Regionale Lazio, al Centro di Riabilitazione disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali «Anna Torrigiani»; alle autorizzazioni inerenti le attivita' della segreteria Principale di sicurezza - c.d. segreteria NATO - nonche' quelle inerenti alle attivita' connesse alle radiocomunicazioni); b) i contratti relativi alle utenze, alla sicurezza e alla manutenzione degli impianti antincendio, degli immobili di proprieta' dell'Ente strumentale concessi in uso gratuito, ovvero dei beni da trasferire all'Associazione in quanto pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali; c) i rapporti attivi e passivi correlati agli impianti di radiocomunicazione, presenti in ogni provincia per un totale complessivo di circa n. 11.000 radio veicolari e n. 350 ponti radio, il cui esercizio e' autorizzato in concessione dal Ministero dello sviluppo economico; d) i rapporti attivi e passivi correlati agli impianti di telecomunicazione funzionali alle attivita' dell'Associazione; e) i contratti di appalto in essere per la realizzazione e/o ristrutturazione delle seguenti strutture e Centri, funzionali all'attivita' dell'Associazione della Croce Rossa italiana: realizzazione di un Centro Polifunzionale per la CRI ed il restauro di «villa Bessler» a Levico Terme (Trento); ristrutturazione di un edificio di proprieta' della CRI per uso socio-sanitario denominato «La Casa dei Bambini di Nicola» a Firenze; opere di ristrutturazione ed adeguamento della sede del Comitato Provinciale CRI di Viterbo; realizzazione della sede CRI inserita nel centro Polifunzionale di Protezione Civile di Foligno (PG), rivolta alle attivita' di protezione civile del Comitato Regionale CRI dell'Umbria con possibilita' di utilizzo anche a favore dei Comitati locali CRI; f) i rapporti attivi e passivi correlati alla Motorizzazione CRI, tra cui quelli riferiti alla Societa' Autostrade per l'Italia, essendo funzionali all'attivita' ausiliaria ai pubblici poteri, ed il rapporto di associazione all'Automobil Club d'Italia; g) ogni certificazione rilasciata alla CRI o alle Unita' Territoriali (tra cui certificazioni rilasciate dall'Autorita' nazionale sicurezza e quelle per le attivita' relative al Servizio civile nazionale); h) le autorizzazioni amministrative, i pareri, i permessi rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, incluse quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, funzionali alle attivita' dell'Associazione; i) i complessi archivistici prodotti dalla Croce Rossa italiana per i quali sussiste l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione; j) le autorizzazioni per la gestione scarti archivistici degli enti pubblici; k) le autorizzazioni all'utilizzo dei beni demaniali; Ritenuto, altresi', che l'Associazione succede nei rapporti attivi e passivi in modo progressivo e graduale e sulla base di piani operativi semestrali deliberati dal Comitato dell'Ente strumentale con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti ed approvati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per quanto di competenza, anche ai fini dell'aggiornamento del riparto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178; Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione di un decreto concernente un primo elenco provvisorio relativo ai rapporti attivi e passivi da trasferire all'Associazione della Croce Rossa italiana in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178; Sentito il Ministero della difesa; Sulla proposta del Presidente dell'Associazione della Croce Rossa italiana; Decreta: Art. 1 Definizioni, finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo), individua, su proposta del Presidente nazionale dell'Associazione, i rapporti attivi e passivi cui succede l'Associazione. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, a far data dall'1 gennaio 2016, le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (di seguito CRI) sono trasferite alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana (di seguito Associazione). Alla medesima data, l'ente pubblico Croce Rossa Italiana cambia la propria denominazione in ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (di seguito ente strumentale) con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione, mantenendo continuita' amministrativa e giuridica rispetto alla CRI. 3. L'Ente strumentale prosegue nelle attivita' e nei rapporti attivi e passivi della CRI connessi alle funzioni attribuite all'Ente dal decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178 e ne mantiene la partita IVA ed il codice fiscale. 4. L'Ente strumentale e' soggetto alla vigilanza del Ministro della salute, e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa, che esercitano la funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 2 del decreto legislativo.