IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  151,  comma  1,  del   Testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  dicembre  il  termine
per la deliberazione del  bilancio  di  previsione,  riferito  ad  un
orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli  enti  locali  e
dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  in  presenza
di motivate esigenze; 
  Visto  l'art.  163,  comma  3,  del  TUEL,  relativo  all'esercizio
provvisorio di bilancio; 
  Viste le richieste in data 27 ottobre  dell'Associazione  nazionale
comuni italiani (A.N.C.I.) ed in data 20  novembre  2017  dell'Unione
province d'Italia (U.P.I) di differimento del  predetto  termine  per
tutti gli enti locali, in coerenza con le esigenze di attuazione  dei
provvedimenti legislativi in itinere e con l'obiettivo di evitare  la
necessita' di ulteriori successive proroghe; 
  Considerato che gli enti locali  in  sede  di  predisposizione  dei
bilanci di previsione 2018/2020, non  dispongono  ancora  in  maniera
completa  di  dati  certi  in   ordine   alle   risorse   finanziarie
disponibili, in quanto la legge di  bilancio  per  l'anno  2018,  che
disciplina tale aspetto, e' tuttora in corso di approvazione; 
  Ritenuto pertanto necessario e urgente differire il  termine  della
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio  di  previsione
2018/2020; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 23 novembre 2017, previa intesa con il Ministero dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
            Differimento del termine per la deliberazione 
       del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali 
 
  1. Il termine per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione
2018/2020 da parte degli enti locali  e'  differito  al  28  febbraio
2018. 
  2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18  agosto  2000,  n.  267,  e'  autorizzato  per  gli  enti   locali
l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al  comma
1. 
    Roma, 29 novembre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Minniti