IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del  3  luglio  2006  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Vista  la  determinazione  n.  347/2017  del  20   febbraio   2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  56
del 8 marzo 2017, relativa alla  classificazione  del  medicinale  ai
sensi dell'art. 12,  comma  5,  legge  8  novembre  2012  n.  189  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». 
  Vista la domanda con la quale la societa' Pfizer Limited ha chiesto
la classificazione delle confezioni con A.I.C. n.  da  045172018/E  a
045172069/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 14 giugno 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  26
settembre 2017; 
  Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  IBRANCE  nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:  «Ibrance»  e'
indicato  per  il  trattamento  del  carcinoma  mammario   localmente
avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo
al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2  (HER2):   in
associazione  ad  un  inibitore  dell'aromatasi;  in  associazione  a
fulvestrant  in  donne  che  hanno  ricevuto  una  terapia  endocrina
precedente (vedere paragrafo 5.1). 
  In donne in pre - o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere
associata  ad  un  agonista  dell'ormone  di   rilascio   dell'ormone
luteinizzante (LHRH). 
  Confezioni: 
    75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/PVC/AL) -
21 capsule - A.I.C. n. 045172018/E (in base 10) 1C2K9L (in base  32);
classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (I.V.A.  esclusa):  €
3.988,92, prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6.583,31. 
    75 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 21  capsule
- A.I.C. n. 045172020/E (in base 10) 1C2K9N (in base 32);  classe  di
rimborsabilita': H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):  €  3.988,92;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6.583,31. 
    100 mg - capsula rigida - uso orale - blister  (PVC/PCTFE/PVC/AL)
- 21 capsule - A.I.C. n. 045172032/E (in base  10)  1C2KB0  (in  base
32);  classe  di  rimborsabilita':  H;  prezzo  ex  factory   (I.V.A.
esclusa): € 3.988,92; pezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6.583,31. 
    100 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 21 capsule
- A.I.C. n. 045172044/E (in base 10) 1C2KBD (in base 32);  classe  di
rimborsabilita': H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):  €  3.988,92;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6.583,31. 
    125 mg - capsula rigida - uso orale - blister  (PVC/PCTFE/PVC/AL)
- 21 capsule - A.I.C. n. 045172057/E (in base  10)  1C2KBT  (in  base
32);  classe  di  rimborsabilita':  H;  prezzo  ex  factory   (I.V.A.
esclusa):  €  3.988,92;  prezzo  al  pubblico  (I.V.A.  inclusa):   €
6.583,31. 
    125 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 21 capsule
- A.I.C. n. 045172069/E (in base 10) 1C2KC5 (in base 32);  classe  di
rimborsabilita': H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):  €  3.988,92;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6.583,31. 
  Per l'indicazione terapeutica «trattamento del  carcinoma  mammario
localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR)
e negativo al recettore del fattore di crescita  epidermico  umano  2
(HER2): in associazione ad un inibitore dell'aromatasi»: 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata da rivalutare a 18 mesi, da cui consegue: l'applicazione
delle riduzioni di legge di cui ai sensi  delle  determinazioni  AIFA
del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione del 5%  ai  sensi  della
determinazione AIFA del 27 settembre 2006; 
  l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art.
1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data  18  novembre  2010
(Rep. Atti n. 197/CSR)». 
  Sconto obbligatorio su ex  factory  alle  strutture  pubbliche  ivi
comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.