IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Uria -  Societa'  cooperativa»,
con sede in Ischitella (FG) conclusa in data  8  maggio  2017  e  del
successivo accertamento ispettivo concluso in data 20 luglio 2017 con
la proposta di adozione del provvedimento di  gestione  commissariale
di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni
le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma  che,  in  sede  di
accertamento, talune gravi irregolarita'  risultavano  non  sanate  e
piu'  precisamente:  non  risulta   istituito   il   registro   delle
deliberazioni dell'amministratore unico; non  risulta  effettuato  il
versamento  ai  fondi  mutualistici  del  3%  sull'utile  d'esercizio
riferito agli anni 2014 e  2015  ai  sensi  dell'art.  11,  legge  n.
59/1992; non risulta  effettuato  il  versamento  del  contributo  di
revisione per  il  biennio  2015/2016,  comprensivo  di  sanzioni  ed
interessi; il  valore  del  capitale  sociale  esposto  nel  bilancio
d'esercizio 2016 non corrisponde alle quote  sottoscritte  e  versate
dai soci  presenti  nel  relativo  libro;  i  bilanci  relativi  agli
esercizi 2014, 2015 e 2016 non indicano l'esatto importo da destinare
quale quota del 3% degli utili ai Fondi mutualistici; inoltre non  e'
stato fornito alcun chiarimento in merito ai tre soci  fondatori  che
non svolgono alcun tipo di attivita' lavorativa,  mentre  quattro  ex
soci,  usciti  dalla  compagine  sociale,  risultano  essere   ancora
occupati; 
  Vista la nota 369333, trasmessa in data 11 settembre 2017,  con  la
quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice  civile,  che  e'  risultata  correttamente  consegnata  nella
casella di posta elettronica certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto  conto  che  trattasi  di  provvedimento  sanzionatorio  che
incide, sul principio di autodeterminazione  della  cooperativa,  che
viene  disposto  di  prassi  per  un  periodo  di  sei  mesi,   salvo
eccezionali motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerato che non si provvede alla preliminare  acquisizione  del
parere del Comitato centrale per le cooperative di  cui  all'art.  4,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,
n. 78 a tutt'oggi  non  ricostituito  ne'  operativo  atteso  che  le
ragioni che rendono urgente il subentro del  commissario  governativo
nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i  tempi  del
rinnovo del Comitato medesimo; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Gianluca Testa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della societa' cooperativa «Uria -  Societa'
cooperativa»,  con  sede   in   Ischitella   (FG),   codice   fiscale
03968360713, costituita in data 23 giugno 2014, e' revocato.