IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto l'articolo 1, comma 515, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2014)»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 410, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i  Ministri  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Delega  di  funzioni   riguardanti   l'attivita'   amministrativa   e
          organizzativa di supporto agli uffici giudiziari 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2017  sono  delegate  alla  Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, per  il  suo  ambito  territoriale,  le
funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa  e  organizzativa  di
supporto agli uffici giudiziari, con esclusione di quelle relative al
personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale.
Ferme  le  competenze   del   Ministro   della   giustizia   previste
dall'articolo 110 della Costituzione e previa intesa con  lo  stesso,
la Regione puo'  subdelegare,  per  il  rispettivo  territorio,  alle
province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di cui al  primo
periodo come precisate nei commi successivi. 
  2. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono: 
  a) l'organizzazione  amministrativa  e  la  gestione  giuridica  ed
economica del personale  amministrativo,  secondo  i  criteri  e  nei
limiti indicati nei commi 5, 6 e 7; 
  b) la messa a disposizione, la manutenzione  e  la  gestione  degli
immobili destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto,  tenuto
conto di quanto previsto dal comma 13 con riferimento alle competenze
riservate alle Province in materia di beni immobili; 
  c) la fornitura delle attrezzature,  degli  arredi  e  dei  servizi
funzionali agli immobili  necessari  al  funzionamento  degli  uffici
giudiziari. 
  3. Le funzioni di cui al comma 1 non comprendono i servizi inerenti
ai sistemi informativi  automatizzati,  all'elaborazione  e  gestione
delle statistiche e alla tenuta dei casellari giudiziari. 
  4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  2,
puo' avvalersi dei servizi e delle strutture delle province  autonome
di Trento e di Bolzano che vi provvedono, in relazione ai  rispettivi
territori,  sulla  base  di   apposita   convenzione   che   assicura
l'adeguatezza alle esigenze degli uffici  giudiziari  degli  immobili
adibiti a sedi degli stessi e, in particolare,  gli  standard  e  gli
interventi individuati negli accordi con il Ministro della  giustizia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7. 
  5. Spettano al personale amministrativo di cui al presente articolo
le attribuzioni che le norme statali  demandano  al  personale  degli
uffici giudiziari che riveste  le  corrispondenti  qualifiche;  resta
ferma  la  dipendenza  funzionale   del   medesimo   dai   magistrati
dell'ufficio. La Regione provvede all'amministrazione e alla gestione
del personale sulla base di un  protocollo  operativo  approvato  dal
Ministero  della  giustizia,  sentiti  i   dirigenti   degli   uffici
giudiziari del distretto. Con il medesimo procedimento, al protocollo
di cui al periodo precedente  sono  apportate,  su  iniziativa  della
Regione o del Ministro della giustizia, le eventuali modifiche che si
rendono necessarie. 
  6. Con separato accordo, la Regione e il Ministero della  giustizia
istituiscono una commissione mista, con prevalenza e presidenza della
componente statale, alla quale affidare il  potere  disciplinare  sul
personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari. La
partecipazione  alla  commissione  avviene  a  titolo  gratuito;   le
eventuali spese di missione restano a carico dell'amministrazione  di
appartenenza   di   ciascun   componente.   L'esercizio   dell'azione
disciplinare spetta  alle  direzioni  generali  del  Ministero  della
giustizia interessate. 
  7. La Regione e le Province, fermo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 4-bis, del  decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  155,
stipulano appositi accordi a carattere pluriennale  con  il  Ministro
della giustizia e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti gli  uffici  giudiziari  interessati  e  in  coerenza  con  i
programmi annuali di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  25
luglio 2006, n. 240, volti a individuare gli standard e  i  parametri
di servizio per l'esercizio  delle  funzioni  delegate  a  condizione
dell'invarianza degli oneri per il bilancio  dello  Stato,  anche  ai
fini della quantificazione degli oneri  finanziari,  con  particolare
riguardo a: 
  a) le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici
giudiziari del distretto; 
  b) gli standard di funzionalita', sotto il profilo  quantitativo  e
qualitativo, da assicurare con riguardo ai servizi, alle attrezzature
e agli arredi; 
  c) gli interventi  da  realizzare  con  riferimento  agli  immobili
destinati a sedi di uffici giudiziari del  distretto  secondo  quanto
previsto dal comma 13. 
  8. Il personale a  tempo  indeterminato  in  servizio  a  qualsiasi
titolo alla data di entrata in vigore del  presente  articolo  presso
gli uffici giudiziari del  distretto  e'  inquadrato  nel  ruolo  del
personale della Regione, fatto salvo  l'assenso  dell'amministrazione
di appartenenza se diversa dall'amministrazione della giustizia,  con
l'applicazione del contratto collettivo vigente  dell'amministrazione
di destinazione, salvo che  non  eserciti,  entro  centoventi  giorni
dall'entrata in vigore della presente  disposizione,  il  diritto  di
opzione  per  rimanere  alle   dipendenze   dell'amministrazione   di
appartenenza. Per i due anni successivi alla  data  di  inquadramento
nei ruoli regionali, ad una aliquota  del  personale  trasferito  non
superiore al venti per cento del totale viene garantito il diritto di
precedenza nei concorsi pubblici e nei processi di mobilita' attivati
sul territorio nazionale  dall'amministrazione  della  giustizia.  La
Regione subentra nei contratti relativi a rapporti di lavoro a  tempo
determinato. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione e' definita d'intesa tra la Regione  e  i
Ministeri competenti,  previa  concertazione  con  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del  personale  amministrativo
interessato, la tabella  di  equiparazione  per  l'inquadramento  del
personale.  Dal  1°  gennaio  2017  e  fino   alla   decorrenza   dei
provvedimenti di inquadramento nel ruolo regionale, il  personale  e'
messo a disposizione, per l'esercizio delle funzioni delegate,  della
Regione,  che  provvede   al   rimborso   alle   amministrazioni   di
appartenenza degli oneri sostenuti. 
  9.  Al  personale  trasferito  e'  assicurato  il  rispetto   della
posizione di inquadramento  giuridico  e  del  trattamento  economico
fondamentale in godimento con riferimento  alle  sole  voci  fisse  e
continuative,  non  correlate  allo   specifico   profilo   d'impiego
nell'ente di provenienza. L'eventuale differenza tra  quest'ultimo  e
quello previsto dal contratto collettivo regionale  e'  conservata  a
titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio  prestato  nei
ruoli di provenienza e' considerato utile agli  effetti  giuridici  e
della progressione economica; e' conservata l'eventuale  retribuzione
individuale di anzianita' nella  misura  in  godimento  all'atto  del
passaggio. 
  10. Il personale a tempo indeterminato che, ai sensi del  comma  8,
chiede di non essere inquadrato nei ruoli della Regione,  qualora  in
posizione  di   comando,   e'   restituito   all'amministrazione   di
appartenenza entro sessanta giorni. 
  11. A  seguito  dell'inquadramento  nei  ruoli  della  Regione  del
personale  amministrativo  a  tempo  indeterminato  in   servizio   a
qualsiasi titolo presso  gli  uffici  giudiziari  del  distretto,  le
vigenti dotazioni organiche  delle  amministrazioni  di  appartenenza
sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unita' di
personale trasferito che non abbia esercitato il diritto  di  opzione
nel termine previsto dal comma 8. 
  12. Le  attrezzature,  gli  arredi  e  i  beni  mobili  strumentali
all'esercizio delle funzioni delegate sono  trasferiti  alla  Regione
con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 1973, n. 115. La Regione subentra nei contratti  in  corso
relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma  2  fino
alla  rispettiva  scadenza.  Dal  1°  gennaio  2017   e   fino   alla
comunicazione da parte del Ministero di apposito atto ricognitivo dei
contratti nei quali  subentra  la  Regione,  la  stessa  provvede  al
rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti. 
  13. Gli immobili di proprieta' dello Stato adibiti a sedi di uffici
giudiziari,  anche  destinati  per  l'esercizio  delle  funzioni  dei
giudici di pace, sono  trasferiti  alle  Province  con  le  modalita'
previste dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.  115
del 1973  con  vincolo  di  destinazione  per  lo  svolgimento  delle
funzioni considerate da questo articolo. Sono a carico delle Province
gli   oneri   relativi   alla   manutenzione   straordinaria,    alle
ristrutturazioni nonche'  agli  ampliamenti  concernenti  i  predetti
immobili. Ferma restando la titolarita' della Provincia  autonoma  di
Trento degli immobili  adibiti  a  sedi  di  uffici  giudiziari  gia'
trasferiti in proprieta' alla stessa antecedentemente  alla  data  di
entrata in vigore di questo articolo, sono a  carico  della  medesima
Provincia gli oneri previsti  dal  periodo  precedente.  In  caso  di
estinzione della delega resta  ferma  la  retrocessione  allo  Stato,
senza  corrispettivo,  degli  immobili  trasferiti  per  effetto  del
presente decreto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
all'atto di adozione del provvedimento di estinzione. 
  14. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il  presente
articolo, la Regione e le Province applicano le normative regionali e
provinciali secondo quanto previsto dallo Statuto  e  dalle  relative
norme di attuazione. 
  15. Gli oneri relativi alla delega di cui al comma 1  sono  assunti
in capo alla Regione ovvero, in  caso  di  subdelega,  alle  Province
autonome, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo  netto
da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo
1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  anche  per  gli
effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147. I predetti oneri sono ripartiti tra la  Regione  e  le  Province
mediante l'accordo previsto dall'articolo 1, comma 410,  della  legge
n. 190 del 2014 e dall'articolo 79, comma 4-bis,  dello  Statuto.  La
disciplina prevista da questo comma si applica anche con  riferimento
agli oneri assunti dalle Province ai sensi del comma 13  nonche'  con
riguardo agli oneri derivanti dal rimborso  delle  spese  di  cui  ai
commi 8 e 12. 
  16. In sede di prima applicazione  del  presente  decreto,  l'onere
finanziario  e'  determinato  in  misura  corrispondente  alla  media
dell'onere  sostenuto  dallo  Stato  per  la  medesima  funzione  nel
triennio 2013-2015. Tenuto conto degli accordi di cui al comma  7,  i
predetti oneri sono aggiornati mediante intese  tra  la  Regione,  le
Province, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e
delle finanze sulla base della  variazione  delle  spese  finalizzate
alla giustizia civile e penale sul  bilancio  dello  Stato.  Ai  fini
della  neutralita'  per  il  bilancio  dello  Stato,   la   dotazione
finanziaria del Ministero della giustizia  sara'  ridotta  in  misura
corrispondente all'onere individuato e posto a carico  della  regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
sia in sede di  prima  applicazione  sia  in  sede  di  aggiornamento
mediante intese sulla base della variazione delle  spese  finalizzate
alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione  degli
stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. 
  17. Gli oneri di cui ai commi 15  e  16  comprendono  anche  quelli
relativi alle spese obbligatorie di cui all'articolo  1,  comma  526,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  quantificati  con  riferimento
all'intera annualita'. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Costa,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  comma  quinto,
          conferisce, al Presidente della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - La legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge di  stabilita'  2014),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013,  n.  302,  supplemento
          ordinario. Il testo vigente del comma 515 dell'art. 1 e' il
          seguente: 
              «515. Mediante intese tra lo Stato,  la  regione  Valle
          d'Aosta e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di
          attuazione degli statuti di  autonomia  sono  definiti  gli
          ambiti per il trasferimento  o  la  delega  delle  funzioni
          statali  e  dei  relativi  oneri  finanziari  riferiti,  in
          particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale  per
          la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato  e  alle
          funzioni  amministrative,  organizzative  e   di   supporto
          riguardanti  la  magistratura   ordinaria,   tributaria   e
          amministrativa,  con  esclusione  di  quelle  relative   al
          personale di magistratura, nonche' al Parco nazionale dello
          Stelvio, per le province autonome di Trento e  di  Bolzano.
          Con  apposite  norme   di   attuazione   si   provvede   al
          completamento  del  trasferimento  o  della  delega   delle
          funzioni statali  oggetto  dell'intesa.  Laddove  non  gia'
          attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in  luogo  e  nei
          limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale
          concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini
          dello stesso comma. Con i predetti accordi o con  norme  di
          attuazione, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province
          autonome di Trento e di Bolzano e la regione  Trentino-Alto
          Adige individuano gli standard  minimi  di  servizio  e  di
          attivita'  che  lo  Stato,  per  ciascuna  delle   funzioni
          trasferite  o  delegate,  si  impegna   a   garantire   sul
          territorio provinciale o  regionale  con  riferimento  alle
          funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o  dalla
          regione,  nonche'  i  parametri  e  le  modalita'  per   la
          quantificazione e l'assunzione  degli  oneri.  Ai  fini  di
          evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi  e
          di attivita' sul territorio  nazionale,  in  ogni  caso  e'
          escluso il trasferimento e la delega delle  funzioni  delle
          Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad
          ambiti di materia relativi a  concessioni  statali  e  alle
          reti  di  acquisizione  del  gettito  tributario  sia   con
          riferimento: 1) alle disposizioni  che  riguardano  tributi
          armonizzati o applicabili su  base  transnazionale;  2)  ai
          contribuenti  di  grandi  dimensioni;  3)  alle   attivita'
          strumentali  alla  conoscenza  dell'andamento  del  gettito
          tributario; 4) alle procedure telematiche  di  trasmissione
          dei dati e delle  informazioni  alla  anagrafe  tributaria.
          Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento  delle
          attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro  di
          accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze  e  i
          presidenti della  regione  Valle  d'Aosta,  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   e   della   regione
          Trentino-Alto Adige, tra i direttori  delle  Agenzie  delle
          entrate e delle  dogane  e  dei  monopoli  e  le  strutture
          territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione
          centrale le relazioni con  le  istituzioni  internazionali.
          Con  apposite  norme   di   attuazione   si   provvede   al
          completamento  del  trasferimento  o  della  delega   delle
          funzioni statali oggetto dell'intesa.». 
              - La legge 23 dicembre 2014, n. 190  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge di  stabilita'  2015),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014,  n.  300,  supplemento
          ordianrio. Il testo vigente del comma 410 dell'art. 1 e' il
          seguente: 
              «410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di
          saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito
          quale  concorso  al  pagamento  degli  oneri   del   debito
          pubblico, e' determinato per la regione Trentino-Alto Adige
          in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  per  la
          provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per
          l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano  in
          549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2016 al  2017.  Le  province  e  la  regione
          possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota
          del contributo.». 
              - Il  testo  vigente  dell'art.  107  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,   n.   670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige), e' il seguente: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  110  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              «Art.  110.  -  Ferme  le  competenze   del   Consiglio
          superiore della magistratura, spettano al  Ministero  della
          giustizia l'organizzazione e il funzionamento  dei  servizi
          relativi alla giustizia.». 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  155
          (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici
          del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della
          legge 14 settembre  2011,  n.  148),  e'  pubblicato  sulla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2012, n.  213,  supplemento
          ordinario. Il testo vigente del comma 4-bis dell'art. 8  e'
          il seguente: 
              «4-bis.  In  via  sperimentale,   il   Ministro   della
          giustizia   puo'   disporre,   nell'ambito   di    apposite
          convenzioni  stipulate  con  le  regioni  e   le   province
          autonome, che vengano utilizzati, per il tempo  necessario,
          gli immobili adibiti a  servizio  degli  uffici  giudiziari
          periferici  e  delle  sezioni  distaccate   soppressi   per
          l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le
          spese di  gestione  e  manutenzione  degli  immobili  e  di
          retribuzione  del  personale  di  servizio  oggetto   delle
          convenzioni sono integralmente a carico del bilancio  della
          regione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  25  luglio  2006,  n.  240
          (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e  dei
          dirigenti amministrativi degli  uffici  giudiziari  nonche'
          decentramento su base regionale di  talune  competenze  del
          Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1,  comma
          1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t)  e  12,  della
          legge 25 luglio 2005, n. 150), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2006, n. 175, supplemento ordinario. Il
          testo vigente dell'art. 4 e' il seguente: 
              «Art. 4 (Programma delle attivita' annuali). - 1. Entro
          trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto  di
          rispettiva   competenza,   dal   direttore   regionale    o
          interregionale di cui all'art. 8, dal direttore tecnico  di
          cui all'art. 5, per i distretti di Roma, Milano,  Napoli  e
          Palermo, o dagli organi  dell'amministrazione  centrale,  a
          seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro  della
          giustizia di cui all'art. 14  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il  15  febbraio
          di  ciascun   anno,   il   magistrato   capo   dell'ufficio
          giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto
          redigono,  tenendo  conto  delle  risorse  disponibili   ed
          indicando le priorita', il  programma  delle  attivita'  da
          svolgersi nel corso dell'anno.  Il  programma  puo'  essere
          modificato, durante  l'anno,  su  concorde  iniziativa  del
          magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute  esigenze
          dell'ufficio giudiziario. 
              2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione  del
          programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione  di
          modifiche  divenute  indispensabili  per  la  funzionalita'
          dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa
          un termine perentorio entro il  quale  il  magistrato  capo
          dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo  ad
          esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti  o  i
          provvedimenti necessari.  Qualora  l'inerzia  permanga,  il
          Ministro,  per  gli  adempimenti   urgenti,   incarica   il
          presidente  della  Corte  di  appello  del   distretto   di
          appartenenza  dell'ufficio   giudiziario   inerte   ed   il
          dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente  in
          caso di inerzia delle Corti di appello  e  della  Corte  di
          cassazione.». 
              - Il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio
          1973, n. 115 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle
          province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali
          e patrimoniali dello Stato e della Regione), e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18   aprile   1973,   n.   101,
          supplemento ordinario. Il testo vigente dell'art. 79  dello
          statuto e' il seguente: 
              «Art.  79.  -  1.  Il  sistema  territoriale  regionale
          integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
          enti  di  cui  al   comma   3,   concorre,   nel   rispetto
          dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica, di perequazione e  di  solidarieta'  e
          all'esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dagli   stessi
          derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli  economici  e
          finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: 
              a)   con   l'intervenuta   soppressione   della   somma
          sostitutiva    dell'imposta     sul     valore     aggiunto
          all'importazione e delle assegnazioni  a  valere  su  leggi
          statali di settore; 
              b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
          ai sensi dell'art. 78; 
              c)   con   il   concorso   finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica  mediante  l'assunzione
          di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,  anche
          delegate, definite d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
          e di progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2010   per   ciascuna   provincia.
          L'assunzione di oneri opera comunque  nell'importo  di  100
          milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
          confinanti risultino per un determinato anno di un  importo
          inferiore a 40 milioni di euro complessivi; 
              d) con le  modalita'  di  coordinamento  della  finanza
          pubblica definite al comma 3. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono   essere
          modificate  esclusivamente  con   la   procedura   prevista
          dall'art. 104 e  fino  alla  loro  eventuale  modificazione
          costituiscono  il  concorso  agli  obiettivi   di   finanza
          pubblica di cui al comma 1. 
              3.  Fermo  restando  il  coordinamento  della   finanza
          pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117  della
          Costituzione, le province provvedono al coordinamento della
          finanza pubblica  provinciale,  nei  confronti  degli  enti
          locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici  e
          privati e  di  quelli  degli  enti  locali,  delle  aziende
          sanitarie, delle universita', incluse quelle non statali di
          cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, delle camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura e degli altri enti od organismi  a  ordinamento
          regionale o provinciale  finanziati  dalle  stesse  in  via
          ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi  in  termini
          di saldo netto da finanziare previsti in capo alla  regione
          e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle
          province definire i concorsi e gli obblighi  nei  confronti
          degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva
          competenza. Le province vigilano sul  raggiungimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al
          presente comma e, ai fini del  monitoraggio  dei  saldi  di
          finanza pubblica, comunicano al Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  gli  obiettivi  fissati   e   i   risultati
          conseguiti. 
              4. Nei confronti della regione e delle province e degli
          enti  appartenenti  al   sistema   territoriale   regionale
          integrato non sono  applicabili  disposizioni  statali  che
          prevedono   obblighi,   oneri,   accantonamenti,    riserve
          all'erario o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi
          quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
          quelli previsti  dal  presente  titolo.  La  regione  e  le
          province provvedono, per se' e per  gli  enti  del  sistema
          territoriale regionale integrato di rispettiva  competenza,
          alle finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
          contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
          Stato,  adeguando,  ai  sensi  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria  legislazione
          ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4  o
          5, nelle  materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,
          conseguentemente, autonome misure  di  razionalizzazione  e
          contenimento della spesa, anche  orientate  alla  riduzione
          del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
          dinamiche  della  spesa  aggregata  delle   amministrazioni
          pubbliche  del  territorio  nazionale,  in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea. 
              4-bis. Per ciascuno degli anni dal  2018  al  2022,  il
          contributo della regione  e  delle  province  alla  finanza
          pubblica in termini di saldo netto da finanziare,  riferito
          al sistema territoriale  regionale  integrato,  e'  pari  a
          905,315 milioni  di  euro  complessivi,  dei  quali  15,091
          milioni di  euro  sono  posti  in  capo  alla  regione.  Il
          contributo delle province, ferma restando  l'imputazione  a
          ciascuna   di   esse   del   maggior   gettito    derivante
          dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'art. 1, commi 521  e
          712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ripartito tra
          le province stesse sulla base dell'incidenza  del  prodotto
          interno lordo del  territorio  di  ciascuna  provincia  sul
          prodotto interno lordo regionale; le province e la  regione
          possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota
          del contributo. 
              4-ter.  A  decorrere  dall'anno  2023   il   contributo
          complessivo di 905  milioni  di  euro,  ferma  restando  la
          ripartizione dello  stesso  tra  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'
          rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
          variazione  percentuale  degli  oneri  del   debito   delle
          pubbliche   amministrazioni   rilevata   nell'ultimo   anno
          disponibile rispetto  all'anno  precedente.  La  differenza
          rispetto al  contributo  di  905,315  milioni  di  euro  e'
          ripartita tra le province  sulla  base  dell'incidenza  del
          prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
          sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
          precedente  e'  considerato  il  prodotto   interno   lordo
          indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 
              4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione  e  le
          province conseguono il pareggio del bilancio come  definito
          dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.  Per  gli
          anni 2016 e 2017 la regione e le  province  accantonano  in
          termini di cassa e in  termini  di  competenza  un  importo
          definito d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per  i
          saldi di finanza pubblica. A decorrere  dall'anno  2018  ai
          predetti enti ad autonomia differenziata non  si  applicano
          il saldo programmatico di cui  al  comma  455  dell'art.  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni  in
          materia di patto di stabilita' interno in contrasto con  il
          pareggio di bilancio di cui al primo periodo  del  presente
          comma. 
              4-quinquies. Restano ferme le disposizioni  in  materia
          di monitoraggio, certificazione  e  sanzioni  previste  dai
          commi 460, 461 e 462 dell'art. 1 della  legge  24  dicembre
          2012, n. 228. 
              4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo  in
          termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
          15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
          versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465,  art.
          1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30  aprile  di
          ciascun anno. In mancanza di  tali  versamenti  all'entrata
          del bilancio  dello  Stato  entro  il  30  aprile  e  della
          relativa comunicazione entro  il  30  maggio  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e'  autorizzato
          a trattenere gli  importi  corrispondenti  a  valere  sulle
          somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla  regione  e  a
          ciascuna provincia  relativamente  alla  propria  quota  di
          contributo, avvalendosi anche  dell'Agenzia  delle  entrate
          per le somme introitate per il tramite della  Struttura  di
          gestione. 
              4-septies. E' fatta salva la facolta'  da  parte  dello
          Stato di modificare, per un periodo di  tempo  definito,  i
          contributi in termini di saldo netto  da  finanziare  e  di
          indebitamento netto posti a carico della  regione  e  delle
          province, previsti a  decorrere  dall'anno  2018,  per  far
          fronte  ad  eventuali  eccezionali  esigenze   di   finanza
          pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
          contributi stessi. Contributi  di  importi  superiori  sono
          concordati con la regione e le province. Nel  caso  in  cui
          siano necessarie manovre straordinarie volte ad  assicurare
          il rispetto delle norme europee in materia di  riequilibrio
          del bilancio pubblico i predetti contributi possono  essere
          incrementati, per un periodo limitato, di  una  percentuale
          ulteriore,  rispetto   a   quella   indicata   al   periodo
          precedente, non superiore al 10 per cento. 
              4-octies. La regione  e  le  province  si  obbligano  a
          recepire con propria legge da emanare entro il 31  dicembre
          2014, mediante rinvio formale recettizio,  le  disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, previste dal decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
          presupposti,  in  modo  da  consentire   l'operativita'   e
          l'applicazione  delle  predette  disposizioni  nei  termini
          indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
          le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un  anno,
          subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
          volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
          devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'  di  dare
          copertura  agli  investimenti  con  l'utilizzo  del   saldo
          positivo di competenza tra le entrate correnti e  le  spese
          correnti.». 
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 410, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 515, della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - La legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportata nelle
          note  alle  premesse.  Il  testo  vigente  del  comma   526
          dell'art. 1 e' il seguente: 
              «526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) il secondo comma dell'art.  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "A  decorrere  dal   1°   settembre   2015   le   spese
          obbligatorie di cui al  primo  comma  sono  trasferite  dai
          comuni al Ministero della giustizia e non  sono  dovuti  ai
          comuni canoni in caso di locazione o comunque  utilizzo  di
          immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
          giudiziari. Il trasferimento delle spese  obbligatorie  non
          scioglie i rapporti in corso e di cui e'  parte  il  comune
          per le spese  obbligatorie  di  cui  al  primo  comma,  ne'
          modifica la titolarita' delle  posizioni  di  debito  e  di
          credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
          Ministero della giustizia subentra nei rapporti di  cui  al
          periodo precedente, fatta salva  la  facolta'  di  recesso.
          Anche  successivamente  al  1°  settembre  2015  i   locali
          demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano  a
          conservare tale destinazione"; 
                b) gli articoli  2,  3,  4  e  5  sono  abrogati  con
          decorrenza dal 1° settembre 2015.».