IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128,  recante
attuazione della direttiva  2014/53/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio  e  che  abroga  la
direttiva 1999/5/CE; 
  Visto l'articolo 39, comma 2, del  citato  decreto  legislativo  22
giugno 2016, n.128,  che  demanda  ad  un  apposito  regolamento  del
Ministro dello sviluppo  economico  il  compito  di  disciplinare  le
modalita' secondo cui  sono  effettuati  i  controlli  inerenti  alla
sorveglianza  sulla  conformita'  a  quanto  stabilito  dal   decreto
legislativo 22 giugno  2016,  n.  128,  delle  apparecchiature  radio
immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione
del mercato e di quelle messe in esercizio; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre  2002,
n.  275,  recante  regolamento  concernente  la  sorveglianza  ed   i
controlli  sulle  apparecchiature  radio  e   sulle   apparecchiature
terminali di telecomunicazione; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  17  luglio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014,
recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  reso  nell'adunanza  della
sezione consultiva per gli atti normativi del 17 novembre 2016; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Finalita', definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e
                            di esecuzione 
 
  1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le  modalita'
di  svolgimento  dei  controlli  inerenti  alla  sorveglianza   sulla
conformita' delle apparecchiature radio immesse  sul  mercato  ovvero
delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in
servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22  giugno  2016,
n. 128. 
  2. Ferme le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ai fini del presente  regolamento
si intende per: 
    a) decreto: il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128  citato
in premessa; 
    b) Commissione  consultiva:  la  Commissione  consultiva  di  cui
all'articolo 44 del decreto; 
    c) ispettorati territoriali: gli ispettorati  territoriali  della
Direzione generale per le attivita' territoriali del Ministero  dello
sviluppo economico; 
    d) apparecchiature radio in servizio: apparecchiatura radio messa
in servizio  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  m),  o
dell'articolo 48, comma 1, del decreto; 
    e) apparecchiature radio in uso: apparecchiatura radio utilizzata
successivamente alla messa in  servizio  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, lettera m), o dell'articolo 48, comma 1, del decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli   accordi
          sindacali. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis.L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel  rispetto  dei  principi  posti
          daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  che  pone  norme  in  materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13
          agosto 2008, n. L 218. 
              -  Il  decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128
          (Attuazione   della   direttiva   2014/53/UE    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alla  messa  a  disposizione   sul   mercato   di
          apparecchiature radio e che abroga la direttiva  1999/5/CE)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  14
          luglio 2016, n.163. 
              - Il testo degli articoli 39,  40,  41,  42  e  43  del
          citato decreto legislativo 22 giugno 2016,  n.  128,  cosi'
          recita: 
              «Art. 39 (Sorveglianza del mercato  e  controllo  delle
          apparecchiature radio). - 1. Il Ministero e' l'autorita' di
          sorveglianza del mercato ed effettua tale  attivita'  anche
          in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art.
          1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n.  249.  Gli
          Ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico  competenti  per  la  materia  disciplinata   dal
          presente decreto ai sensi del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   17   luglio   2014,   e   successive
          modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'art. 46. 
              2.  Il  Ministero  effettua   la   sorveglianza   sulla
          conformita' a quanto stabilito dal presente  decreto  delle
          apparecchiature   immesse   sul   mercato   ovvero    delle
          apparecchiature messe  a  disposizione  sul  mercato  e  di
          quelle messe in esercizio, anche  mediante  prelievo  delle
          apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15
          a 29 del  regolamento  (CE)  n.  765/2008.  In  particolare
          controlla in  modo  appropriato  e  su  scala  adeguata  le
          caratteristiche  delle  apparecchiature  radio   attraverso
          verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche  e
          di laboratorio, sulla base di  adeguato  campionamento.  In
          tale attivita'  tiene  conto  di  principi  consolidati  di
          valutazione  del  rischio,   dei   reclami   e   di   altre
          informazioni.  Ai  fini  del  presente   articolo   e   dei
          successivi articoli da 40 a  43,  gli  operatori  economici
          cooperano, ove necessario, con il  Ministero.  I  controlli
          sono effettuati secondo le modalita' stabilite con apposito
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
          da emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Le funzioni di controllo  alle
          frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle  dogane  e
          dei monopoli conformemente agli articoli da  27  a  29  del
          regolamento (CE) n. 765/2008. 
              3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2  hanno
          lo scopo di accertare la rispondenza delle  apparecchiature
          ai requisiti essenziali  di  cui  all'art.  3,  alle  norme
          armonizzate di cui all'art.  16  e  alle  altre  specifiche
          tecniche utilizzate dal fabbricante, se applicate,  e  sono
          effettuate  presso  i  laboratori  dell'Istituto  superiore
          delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione  o
          presso laboratori privati accreditati secondo la  procedura
          richiamata  al  comma  4;  se   non   esistono   laboratori
          accreditati allo scopo, le prove sono effettuate  sotto  la
          responsabilita' di un organismo  notificato.  Il  Ministero
          accredita i laboratori di  prova  sentita  una  commissione
          tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso,  di  cui
          sono chiamati a far  parte  almeno  un  rappresentante  per
          ciascuno  degli  organismi  di   normazione   italiani.   I
          laboratori di prova  accreditati  effettuano  le  prove  di
          conformita' delle apparecchiature alle norme per  le  quali
          hanno ricevuto l'accreditamento. 
              4.  I  laboratori  di  prova  accreditati  non  possono
          dipendere direttamente dall'organizzazione del  fabbricante
          o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi
          di  comunicazione  elettronica;  devono  essere  liberi  da
          influenze  esterne,  possedere  un'adeguata  capacita'  per
          quanto attiene alla  competenza  ed  alle  attrezzature  ed
          essere forniti di tutte le apparecchiature  di  misura  per
          l'esecuzione   delle    prove.    L'istruttoria    relativa
          all'accreditamento  dei   laboratori   viene   svolta   con
          l'impegno di riservatezza  verso  terzi.  La  procedura  di
          rilascio  dell'accreditamento,   dell'effettuazione   della
          sorveglianza e del rinnovo  dell'accreditamento  stesso  e'
          disciplinata dal decreto del Ministro  delle  comunicazioni
          25 febbraio 2002, n. 84. Ai fini dell'accreditamento, della
          sorveglianza e del rinnovo si applica la normativa  vigente
          per le prestazioni rese a terzi da parte del Ministero. 
              5. L'accreditamento puo' essere sospeso  dal  Ministero
          sentita la commissione tecnica di cui al comma  3,  per  un
          periodo massimo di sei mesi nel  caso  di  inosservanza  da
          parte    del    laboratorio    degli    impegni    assunti.
          L'accreditamento e' revocato dal Ministero stesso,  sentita
          la commissione: 
                a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera,  con
          le modalita' e  nei  tempi  indicati,  a  quanto  stabilito
          nell'atto di sospensione; 
                b) nel caso in  cui  sono  venuti  meno  i  requisiti
          accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 
              6. Le misure di cui agli  articoli  da  40  a  43  sono
          adottate  dal  Ministero  con  provvedimento   motivato   e
          notificato all'operatore interessato con l'indicazione  dei
          mezzi di impugnativa e del termine entro cui  e'  possibile
          ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui  al
          presente comma, il Ministero, sempre che tale consultazione
          non sia  resa  impossibile  dall'urgenza  della  misura  da
          adottare, giustificata dalle prescrizioni  a  tutela  della
          salute, della sicurezza o da  altri  motivi  connessi  agli
          interessi  pubblici  oggetto  della  pertinente   normativa
          comunitaria  di   armonizzazione,   da'   la   possibilita'
          all'operatore interessato  di  essere  ascoltato  entro  un
          periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il  provvedimento
          e' stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo
          e'  data  l'opportunita'  di  essere  sentito  non   appena
          possibile  e  la   misura   adottata   e'   tempestivamente
          riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli  da  40  a  43
          adottata  dal  Ministero  e'  tempestivamente  ritirata   o
          modificata non appena  l'operatore  economico  dimostri  di
          aver risolto la non conformita'. 
              7.   Gli   oneri    derivanti    dall'attuazione    dei
          provvedimenti  adottati  dal  Ministero  ai   sensi   degli
          articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari
          dei  provvedimenti  medesimi.  Il   fabbricante,   il   suo
          rappresentante      autorizzato       o       l'importatore
          dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha  rilevato
          difformita' a quanto  previsto  dal  presente  decreto,  e'
          tenuto al pagamento  delle  spese  connesse  all'esecuzione
          delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere
          sostenuto  ferma  restando  l'applicazione  della  sanzione
          prevista. 
              Art.  40  (Procedura  a  livello   nazionale   per   le
          apparecchiature radio che presentano rischi). - 1.  Qualora
          il Ministero abbia  motivi  sufficienti  per  ritenere  che
          un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente  decreto
          presenti un rischio per la  salute  o  l'incolumita'  delle
          persone o per altri aspetti della protezione  del  pubblico
          interesse  di  cui  al  presente  decreto,   effettua   una
          valutazione  dell'apparecchiatura  radio  interessata   che
          investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente
          decreto.  Se  nel  corso  della  valutazione  di   cui   al
          precedente    periodo    il    Ministero    conclude    che
          l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui
          al  presente  decreto,  fatta  salva  l'applicazione  delle
          sanzioni  di  cui  all'art.  46,   chiede   tempestivamente
          all'operatore economico interessato di  adottare  tutte  le
          misure   correttive   del   caso   al   fine   di   rendere
          l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni
          oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla  entro  un
          termine  ragionevole  e  proporzionale  alla   natura   del
          rischio, a  seconda  dei  casi.  Il  Ministero  ne  informa
          l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure
          di valutazione della conformita'. 
              2. Qualora il Ministero ritenga che l'inadempienza  non
          sia  ristretta  al   territorio   nazionale,   informa   la
          Commissione e gli altri Stati membri  dei  risultati  della
          valutazione   e   dei   provvedimenti   che   ha    chiesto
          all'operatore economico di prendere. 
              3. L'operatore  economico  prende  tutte  le  opportune
          misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature
          radio interessate che ha messo a  disposizione  sull'intero
          mercato dell'Unione europea. 
              4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda
          le misure correttive adeguate entro il termine  di  cui  al
          comma 1, secondo periodo,  il  Ministero  adotta  tutte  le
          opportune misure provvisorie per  proibire  o  limitare  la
          messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato
          nazionale, per ritirarla da tale mercato o per richiamarla.
          Il Ministero informa immediatamente la Commissione  europea
          e gli altri Stati membri di tali misure. 
              5. Le informazioni di cui al comma 4,  ultimo  periodo,
          includono tutti i particolari  disponibili,  soprattutto  i
          dati  necessari  all'identificazione   dell'apparecchiatura
          radio  non  conforme,  la  sua  origine,  la  natura  della
          presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e
          la durata delle  misure  nazionali  adottate,  nonche'  gli
          argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In
          particolare, il  Ministero  indica  se  l'inadempienza  sia
          dovuta: 
                a) alla non conformita' dell'apparecchiatura radio ai
          pertinenti requisiti essenziali di cui all'art. 3; oppure; 
                b)  alle  carenze  nelle  norme  armonizzate  di  cui
          all'art.   16,   che   conferiscono   la   presunzione   di
          conformita'. 
              6. Quando la procedura a norma del presente articolo e'
          stata avviata dall'autorita' di un altro Stato  membro,  il
          Ministero informa tempestivamente la Commissione europea  e
          gli altri Stati membri di tutti i  provvedimenti  adottati,
          di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
          conformita' dell'apparecchiatura radio  interessata  e,  in
          caso di disaccordo con la misura nazionale adottata,  delle
          proprie obiezioni. 
              7.  Qualora,  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  delle
          informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo,  uno  Stato
          membro o la Commissione  europea  non  sollevino  obiezioni
          contro la misura  provvisoria  presa  dal  Ministero,  tale
          misura e' ritenuta giustificata.  Il  Ministero  garantisce
          che siano  adottate  tempestivamente  le  opportune  misure
          restrittive  in  relazione  all'apparecchiatura  radio   in
          questione quali il suo ritiro dal mercato. 
              Art. 41 (Procedura di salvaguardia dell'Unione).  -  1.
          Se, all'esito procedura di cui all'art. 40, commi  3  e  4,
          sono sollevate obiezioni sulla misura provvisoria presa dal
          Ministero o da altra autorita'  di  sorveglianza  di  altro
          Stato membro e,  a  seguito  della  consultazione  da  essa
          avviata, la Commissione  europea  decide,  mediante  propri
          atti di esecuzione, che: 
                a)  le  misure  adottate  dal  Ministero   non   sono
          giustificate,  il   Ministero   stesso   adotta   tutti   i
          provvedimenti necessari per conformarsi a  tale  decisione,
          revocando la misura nazionale precedentemente  adottata.  I
          provvedimenti sono emanati all'atto del  ricevimento  della
          decisione della Commissione europea; 
                b) le  misure  adottate  dal  Ministero  o  da  altra
          autorita'  di  sorveglianza  di  altro  Stato  membro  sono
          giustificate, il Ministero  adotta  tutti  i  provvedimenti
          necessari per conformarsi a tale decisione, adottando tutte
          le misure necessarie per  garantire  che  l'apparecchiatura
          radio non conforme sia ritirata o richiamata dal mercato  e
          ne informa la Commissione  europea.  I  provvedimenti  sono
          emanati all'atto  del  ricevimento  della  decisione  della
          Commissione europea. 
              Art. 42 (Apparecchiature radio conformi che  presentano
          rischi). - 1. Se il Ministero,  dopo  aver  effettuato  una
          valutazione ai sensi dell'art. 40,  comma  1,  ritiene  che
          un'apparecchiatura radio, pur conforme al presente decreto,
          presenti un rischio per la  salute  o  la  sicurezza  delle
          persone o per altri aspetti della protezione  del  pubblico
          interesse di cui al presente decreto, chiede  all'operatore
          economico interessato di far si' che  tale  apparecchiatura
          radio, all'atto  della  sua  immissione  sul  mercato,  non
          presenti piu' tale rischio o  che  l'apparecchiatura  radio
          sia, a seconda dei casi, ritirata dal mercato o  richiamata
          entro un periodo di tempo ragionevole,  proporzionato  alla
          natura del rischio. 
              2. L'operatore economico  garantisce  che  siano  prese
          misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature
          radio interessate da esso messe a disposizione  sull'intero
          mercato dell'Unione europea. 
              3. Il Ministero informa immediatamente  la  Commissione
          europea  e  gli  altri  Stati  membri.  Tali   informazioni
          includono tutti i particolari disponibili, in particolare i
          dati  necessari  all'identificazione   dell'apparecchiatura
          radio interessata, la sua origine e la catena di  fornitura
          dell'apparecchiatura radio, la natura dei rischi  connessi,
          nonche' la  natura  e  la  durata  delle  misure  nazionali
          adottate. 
              4. Il Ministero adotta,  conformemente  alla  normativa
          vigente, i provvedimenti necessari per attuare gli atti  di
          esecuzione della Commissione europea previsti dall'art. 42,
          paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE. 
              Art.  43  (Procedura  a  livello   nazionale   per   le
          apparecchiature radio non  conformi).  -  1.  Salvo  quanto
          previsto dagli articoli 39  e  46,  il  Ministero  ingiunge
          all'operatore economico interessato di porre fine, entro il
          termine perentorio di sei  mesi,  alla  situazione  di  non
          conformita' quando, all'esito dei controlli di cui all'art.
          39, comma 2, verifica che: 
                a) la marcatura CE e'  stata  apposta  in  violazione
          dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 765/2008  o  dell'art.
          20 del presente decreto; 
                b) la marcatura CE non e' stata  apposta  secondo  le
          prescrizioni dell'art. 20, comma 1, del presente decreto; 
                c)  il  numero  di   identificazione   dell'organismo
          notificato, quando si applica la procedura  di  valutazione
          della conformita' di cui all'allegato IV, e' stato  apposto
          in violazione dell'art. 20 o non e' stato apposto; 
                d)  non  e'  stata  compilata  la  dichiarazione   di
          conformita' UE; 
                e)  non   e'   stata   compilata   correttamente   la
          dichiarazione di conformita' UE; 
                f) la documentazione tecnica non e' disponibile o  e'
          incompleta; 
                g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o
          7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete; 
                h) l'apparecchiatura radio  non  e'  corredata  delle
          informazioni relative all'uso previsto dell'apparecchiatura
          radio,  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  o  delle
          restrizioni d'uso rispettivamente di cui all'art. 10, commi
          8, 9 e 10; 
                i) non sono soddisfatti i  requisiti  in  materia  di
          identificazione degli operatori economici di  cui  all'art.
          15; 
                l) e' stato violato l'art. 5; 
                m)  l'apparecchiatura  radio  non  e'   conforme   ai
          requisiti  essenziali  di  cui  all'art.  3  del   presente
          decreto; 
                n) per l'apparecchiatura radio non e' stata  eseguita
          la relativa procedura di valutazione di conformita' di  cui
          all'art. 17; 
                o) l'apparecchiatura non e' costruita in modo tale da
          poter essere utilizzate in almeno uno  Stato  membro  senza
          violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello  spettro
          radio. ». 
              - Il  decreto  del  Ministero  delle  comunicazioni  30
          ottobre  2002,   n.   275   (Regolamento   concernente   la
          sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature  radio  e
          sulle apparecchiature terminali  di  telecomunicazione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  dicembre  2002,  n.
          298. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 2 del citato  decreto  legislativo
          22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                a) «apparecchiatura radio»: un prodotto  elettrico  o
          elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente  onde
          radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione  o
          un  prodotto  elettrico  o  elettronico  che  deve   essere
          completato con un accessorio, come  un'antenna,  per  poter
          emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini
          di radiocomunicazione o radiodeterminazione; 
                b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo  di
          onde radio; 
                c)   «radiodeterminazione»:   determinazione    della
          posizione, della velocita' ovvero di altre  caratteristiche
          di un oggetto o l'ottenimento di  informazioni  relative  a
          tali parametri grazie alle proprieta' di propagazione delle
          onde radio; 
                d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di  frequenza
          inferiore a 3000 GHz, propagate nello  spazio  senza  guida
          artificiale; 
                e)  «interfaccia  radio»:  le   specifiche   dell'uso
          regolamentato dello spettro radio; 
                f) «classe  di  apparecchiatura  radio»:  classe  che
          identifica particolari categorie di  apparecchiature  radio
          che, ai sensi del presente decreto, sono considerate simili
          e quelle interfacce radio per  le  quali  l'apparecchiatura
          radio e' destinata; 
                g)  «interferenze  dannose»:  interferenze   dannose,
          quali definite all'art.  2,  lettera  r),  della  direttiva
          2002/21/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  attuata
          con il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  e
          successive modificazioni; 
                h) «perturbazioni  elettromagnetiche»:  perturbazioni
          elettromagnetiche quali definite all'art. 3,  paragrafo  1,
          punto 5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa
          di attuazione; 
                i) «messa a disposizione sul mercato»:  la  fornitura
          di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o
          l'uso sul mercato dell'Unione  nel  corso  di  un'attivita'
          commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
                l)  «immissione  sul  mercato»:  la  prima  messa   a
          disposizione   di   apparecchiature   radio   sul   mercato
          dell'Unione; 
                m)  «messa  in  servizio»:  il  primo   utilizzo   di
          un'apparecchiatura    radio    nell'Unione     da     parte
          dell'utilizzatore finale; 
                n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica  che
          fabbrica  apparecchiature  radio  o  le  fa  progettare   o
          fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome
          o marchio; 
              o) «rappresentante autorizzato»: la  persona  fisica  o
          giuridica stabilita  nell'Unione  che  ha  ricevuto  da  un
          fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire  a
          suo nome in relazione a determinati compiti; 
                p)  «importatore»:  la  persona  fisica  o  giuridica
          stabilita nell'Unione che immette sul  mercato  dell'Unione
          apparecchiature radio originarie di un Paese terzo; 
                q) «distributore»:  la  persona  fisica  o  giuridica
          presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante
          e    dall'importatore,    che    mette    a    disposizione
          apparecchiature radio sul mercato; 
                r)  «operatori   economici»:   il   fabbricante,   il
          rappresentante    autorizzato,    l'importatore    e     il
          distributore; 
                s) «specifica tecnica»: un documento che prescrive  i
          requisiti  tecnici   che   l'apparecchiatura   radio   deve
          soddisfare; 
                t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata  di  cui
          all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del  regolamento  (UE)
          n. 1025/2012; 
                u) «accreditamento»:  accreditamento  quale  definito
          all'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
                v) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo
          nazionale di accreditamento di cui all'art.  2,  punto  11,
          del regolamento (CE) n. 765/2008; 
                z) «valutazione della conformita'»: il processo  atto
          a  dimostrare  che  i  requisiti  essenziali  del  presente
          decreto relativi alle  apparecchiature  radio  siano  stati
          soddisfatti; 
                aa) «organismo di valutazione della conformita'»:  un
          organismo  che  svolge  attivita'  di   valutazione   della
          conformita'; 
                bb) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere  la
          restituzione  di  un'apparecchiatura  radio  gia'  messa  a
          disposizione dell'utilizzatore finale; 
                cc)  «ritiro»:  qualsiasi   provvedimento   volto   a
          impedire  la  messa   a   disposizione   sul   mercato   di
          apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura; 
                dd) «normativa  di  armonizzazione  dell'Unione»:  la
          normativa  dell'Unione  che  armonizza  le  condizioni   di
          commercializzazione dei prodotti; 
                ee) «marcatura CE»: una marcatura mediante  la  quale
          il  fabbricante  indica  che  l'apparecchiatura  radio   e'
          conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa
          di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; 
                ff)  «Ministero»:   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico; 
                gg) «Commissione»: la Commissione europea. 
              2. Il Ministero  attua,  conformemente  alla  normativa
          vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla  Commissione
          europea per stabilire se determinate categorie di  prodotti
          elettrici o elettronici rientrino o meno nella  definizione
          di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.». 
              - Il testo dell'art. 48 del citato decreto  legislativo
          22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita: 
              «Art. 48 (Disposizioni transitorie). - 1. E' consentita
          la messa a disposizione sul mercato o la messa in  servizio
          delle apparecchiature radio oggetto  del  presente  decreto
          che sono conformi  alla  normativa  vigente  prima  del  13
          giugno  2016  e  che  sono  state   immesse   sul   mercato
          anteriormente al 13 giugno 2017.».