IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto i decreti ministeriali 16  dicembre  2016,  n.  424/2016,  27
febbraio 2017, n. 115/2017, 8 giugno 2017, n.  267/2017  e  8  giugno
2017, n. 268/2017 con  i  quali  il  dott.  Marco  Baccani  e'  stato
nominato commissario liquidatore delle societa' cooperative «Societa'
cooperativa edilizia Vecchia Lodi l in  liquidazione»,  con  sede  in
Lodi, «Abitare Giovane societa' cooperativa edilizia»,  con  sede  in
Milano entrambe aderenti alla Confcooperative nonche' delle  societa'
«Il Giardino di Simone soc.  coop.  in  liquidazione»,  con  sede  in
Falloppio (Como) e «Team Logistica Production soc. coop.»,  con  sede
in Senna Lodigiana (Lodi) poste in liquidazione coatta amministrativa
con i medesimi provvedimenti; 
  Viste le note del 5 e 7  luglio  2017  con  le  quali  il  suddetto
commissario liquidatore  nel  formalizzare  le  proprie  accettazioni
dell'incarico delle cooperative «Il Giardino di Simone soc. coop.  in
liquidazione»,  con  sede  in  Falloppio  (Como)  e  «Team  Logistica
Production soc.  coop.»,  con  sede  in  Senna  Lodigiana  (Lodi)  ha
contestualmente comunicato a questa autorita' di  vigilanza  di  aver
subito una condanna in seguito a giudizio  abbreviato,  con  sentenza
del 21 maggio 2016 con reclusione di  anni  1  e  mesi  8  per  fatti
inerenti a reato fallimentare del 10 aprile 2008 contro la  quale  ha
proposto appello; 
  Considerato che dalle verifiche del competente  ufficio  e'  emerso
che nelle accettazioni in data 27 dicembre 2016 e  in  data  9  marzo
2017,  relative  alle  procedure  inerenti  le  cooperative  «Abitare
Giovane  societa'  cooperativa  edilizia»,  con  sede  in  Milano   e
«Societa' cooperativa edilizia Vecchia Lodi 1 in  liquidazione»,  con
sede in Lodi, il suddetto commissario ha dichiarato ai  sensi  e  per
gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, nella consapevolezza delle responsabilita' di
cui all'art. 76 di non  aver  riportato  condanne  penali,  omettendo
cosi' di indicare la suddetta condanna, ancorche' ne fosse gia' stata
depositata la relativa sentenza; 
  Rilevato che la citata sentenza di  condanna  del  6  maggio  2016,
depositata il 21 maggio 2016, si riferisce ai reati di  cui  all'art.
216 e all'art. 223 del regio decreto del 1942 n. 267; 
  Considerato che con la nota del 28 agosto 2017, ai sensi  dell'art.
7,  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'  stato  comunicato  l'avvio
dell'istruttoria per la sospensione dell'esecutivita' dei decreti  di
nomina a commissario liquidatore nelle  procedure  sopraindicate,  al
dott. Marco Baccani; 
  Viste  le   controdeduzioni   prodotte   dal   citato   commissario
liquidatore in data 14 settembre 2017 in cui dichiara che la  mancata
comunicazione della condanna  inflitta  per  le  due  cooperative  e'
avvenuta  per  errore  di  valutazione  anche  perche'  nella  citata
condanna non si fa riferimento alla  interdizione  dall'esercizio  di
pubblici uffici; 
  Considerate non accoglibili le sopra esposte motivazioni, in quanto
e' onere  del  commissario  liquidatore  comunicare  qualunque  fatto
rilevante ai fini dello svolgimento  dell'incarico,  essendo  rimessa
alla pubblica amministrazione la valutazione conseguente; 
  Considerate  pertanto  le  ragioni  di  pubblico  interesse  e   di
opportunita'  connesse  alla  natura  del  reato  contestato  e  alla
peculiarita' dell'incarico conferito da questa amministrazione; 
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita',  per  le  motivazioni   sopra
richiamate e gli esiti dell'istruttoria  condotta,  di  adottare  nei
confronti del dott. Marco Baccani il provvedimento di sospensione dei
citati decreti datati 16 dicembre 2016, 27 febbraio  2017,  8  giugno
2017 e 8 giugno 2017, limitatamente alla nomina  dello  stesso  quale
commissario liquidatore delle societa' cooperative sopra indicate; 
  Rilevato che la sospensione e' in funzione di una eventuale  revoca
dell'incarico - giustificabile alla luce delle stesse  ragioni  sopra
esposte - di cui si dara' comunicazione dell'avvio con separato atto; 
  Ritenuto di fissare per la sospensione  il  termine  di  centoventi
giorni ovvero il minor termine  entro  il  quale  sara'  definito  il
procedimento di revoca ex art. 37 e 199 del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267; 
  Ritenuto  pertanto  necessario,  nell'interesse  delle   procedure,
provvedere  senza  indugio  alla  nomina  di  un  nuovo   commissario
liquidatore nelle more della conclusione del procedimento di revoca; 
  Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti interessati, ai  sensi  della  nota  in
data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca  dati  dei
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli
2545-sexiesdecies,     2545-septiesdecies     secondo     comma     e
2545-octiesdecies codice civile», pubblicata nel  sito  internet  del
Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione dei decreti
ministeriali datati 8 giugno 2017, n. 267/2017 e 8  giugno  2017,  n.
268/2017, nella parte relativa alla nomina del  dott.  Marco  Baccani
quale commissario liquidatore delle societa' cooperative «Il Giardino
di Simone soc. coop. in liquidazione» con sede in Falloppio (Como)  e
«Team Logistica Production soc. coop.» con sede  in  Senna  Lodigiana
(Lodi), e' sospesa sino alla conclusione del procedimento di cui agli
articoli 37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e  comunque
non oltre il termine di centoventi giorni  dalla  data  del  presente
decreto.