IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'Ismea  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge dalla legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,
riguardante  disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  per   il
finanziamento di esigenze indifferibili, ed in particolare l'art. 13,
comma 2-bis: «Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e
di mercato da parte delle imprese agricole, a  valere  sulle  risorse
finanziarie previste per i contributi di cui all'art. 2  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalita'  ivi  previste,
una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e'  destinata  ai
contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a  copertura
del rischio inerente  alla  variabilita'  del  ricavo  aziendale  nel
settore del grano.»; 
  Considerato  il  decreto  12  gennaio  2015,  del  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo
alla  semplificazione  della  Gestione  della  PAC  2014-2020  ed  in
particolare il capo  III,  riguardante  la  gestione  del  rischio  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Considerato il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio  2017,  con
il quale e' stato approvato il Piano assicurativo agricolo  nazionale
2017, in particolare, l'art. 3, - Combinazioni di rischi assicurabili
-, ai sensi del quale le polizze  assicurative  possono  avere  anche
carattere sperimentale; 
  Considerato il decreto 23 marzo  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2017, con il
quale sono state normate  le  coperture  assicurative  agevolate  con
polizze sperimentali, ed in particolare l'art.  5,  dove  sono  stati
stabiliti i requisiti delle polizze sperimentali sui ricavi, tra  cui
le regole per la determinazione del danno ai fini  del  risarcimento,
sia per la parte diminuzione di rese che di prezzo; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 5 del decreto 23  marzo  citato,
la diminuzione di prezzo da considerare nel calcolo del danno ai fini
del risarcimento, si basa sulla definizione di cui l'art. 1,  lettera
c) del medesimo decreto, quale differenza tra «il prezzo  determinato
ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e  dell'art.
2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004 ed il  prezzo  di
mercato, determinato dall'Ismea con riferimento  al  terzo  trimestre
dell'anno di raccolta del prodotto assicurato»; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio  2017,  con
il quale sono stati individuati i prezzi unitari  massimi  di  alcune
produzioni  agricole,  delle  strutture  aziendali,  dei   costi   di
smaltimento delle carcasse animali applicabili per la  determinazione
dei valori assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai
fondi di mutualizzazione nell'anno 2017, tra i quali anche il  prezzo
del frumento; 
  Esaminata la nota del 9 ottobre  2017,  con  la  quale  l'Ismea  ha
trasmesso   i   prezzi   medi   nazionali   relativi    al    periodo
luglio-settembre 2017 per i prodotti con codice H10 Frumento  Duro  e
H11 Frumento Tenero; 
  Ritenuto necessario provvedere  all'approvazione  dei  prezzi  medi
nazionali del frumento rilevati nel  periodo  luglio-settembre  2017,
determinati da Ismea, al  fine  di  consentire  per  l'anno  2017  il
calcolo della  riduzione  di  prezzo  sulle  polizze  sperimentali  a
copertura dei ricavi, di cui al decreto 23 marzo 2017 citato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione prezzi di mercato dei prodotti con codice H10 - Frumento
  Duro e H11 - Frumento Tenero rilevati nel periodo  luglio-settembre
  2017 
  1. Sono approvati i prezzi  unitari  massimi  dei  prodotti  H10  -
Frumento  Duro  e  H11  -  Frumento  Tenero  rilevati   nel   periodo
luglio-settembre 2017,  per  la  determinazione  della  riduzione  di
prezzo   sulle   coperture   assicurative   agevolate   con   polizze
sperimentali sui ricavi per l'anno 2017, riportati all'allegato 1  al
presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 13 dicembre 2017 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2017 
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