IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato  che,  con  regolamento   (UE)   n.   2362/2017   della
Commissione del 5 dicembre  2017,  la  denominazione  «Lenticchia  di
Altamura» riferita alla categoria «Ortofrutticoli e cereali,  freschi
o trasformati» e' iscritta quale indicazione geografica protetta  nel
registro delle denominazioni di origine  protette  (D.O.P.)  e  delle
indicazioni geografiche  protette  (I.G.P.)  previsto  dall'art.  52,
paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  indicazione  geografica  protetta  «Lenticchia  di  Altamura»,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura»,  registrata
in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 2362/2017 del 5  dicembre
2017. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Lenticchia  di   Altamura»,   possono   utilizzare,   in   sede   di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta  denominazione
e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni
conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti  al  rispetto
di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 20 dicembre 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi